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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2030/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del giudice applicato SS
EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2030/2022 promossa da:
(avv.ti Moraschi Renato, Scofone Carlo) Parte_1 contro
(avv.to Gervasoni Chiara) Controparte_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società Parte_2 Controparte_1
, in qualità di Assuntore del Concordato FaLLmentare del FaLLmento F.LL PA S.p.A.
[...]
(Tribunale di Lucca – FaLLmento n. 6371/1994), per sentirla condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 234.413,53.
Esponeva che:
-la (oggi aveva emesso n. 13 polizze Parte_3 Parte_2 fideiussorie in favore dell'Amministrazione delle Finanze – Agenzia delle Dogane e nell'interesse della F.LL PA S.p.A;
- l'Amministrazione Finanziaria aveva escusso le predette polizze, presentando apposite richieste di ingiunzione a carico della compagnia assicuratrice;
- stante l'intervenuto faLLmento della debitrice principale, F.LL PA S.p.A., la chiedeva ed Parte_2 otteneva l'ammissione, in via condizionale e privilegiata, al passivo del faLLmento della società debitrice sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.073.596,04 pari alla somma dei massimali delle n. 13 polizze escusse dall'Amministrazione beneficiaria;
pagina 1 di 4 - in data 11.04.2012, la aveva presentato una proposta Controparte_1
di concordato faLLmentare del FaLLmento costituendosi come Assuntore, ai Controparte_2 sensi dell'art.124 L.F., degli obblighi derivanti dalla proposta concordataria garantendone ogni conseguente obbligo pecuniario;
- al momento della presentazione della domanda di concordato faLLmentare, pendevano in grado di appello le opposizioni proposte da contro le ingiunzioni richieste dalla Amministrazione Parte_2
Finanziaria sulla base delle polizze fideiussorie;
- nelle more di tali giudizi, la era stata ammessa al passivo in via Parte_4
condizionale chirografaria per euro 2.073.595,04 pari all'importo dei massimali escussi dalla
Amministrazione Finanziaria;
- il concordato veniva omologato ed in data 19.12.2013-3.1.2014 il Tribunale di Lucca disponeva la chiusura del FaLLmento F.LL PA S.p.A.;
- l'Assuntore del concordato faLLmentare del FaLLmento F.LL PA S.p.A.,aveva partecipato ai n. 13 giudizi di rinvio da Cassazione aventi ad oggetto la pretesa dell'Amministrazione di escutere i massimali delle polizze fideiussorie prestate nell'interesse della società in bonis, somme per le quali la garante, odierna attrice, aveva conseguito ammissione condizionale al passivo del faLLmento della debitrice principale;
- detti giudizi di rinvio si sono conclusi con le sentenze della Corte di Appello di Roma, sfavorevoli per la garante;
- in conseguenza delle predette decisioni, sfavorevoli, aveva versato Parte_2 all'Amministrazione creditrice, in data 11/5/2017, somma pari, per ciascuna delle polizze, al massimale escusso oltre quota dell'80% degli interessi conteggiati al 30/4/2017 e così complessivamente l'importo di € 3.233.290,04 (cfr. doc. 6 – pagamenti).
- stante l'avvenuto pagamento, ha formulato richiesta di pagamento Parte_2
degli obblighi assunti quale Assuntore del concordato del faLLmento F.LL PA S.p.A. pari ad €
234.413,53 (pari alla percentuale di pagamento del 7,25% dei crediti chirografari).
Si costituiva la e contestando la fondatezza della domanda CP_1 Controparte_1
ed instando per il rigetto.
Deduceva, in particolare, che, in data 26 gennaio 2012, quindi, prima della presentazione della proposta di concordato (avvenuta, come detto nel periodo 12 aprile 2012 – 28 giugno 2012), il credito ammesso al passivo, era stato oggetto di un provvedimento di “totale azzeramento” da parte del Giudice
Delegato, in base ad un'istanza del Curatore faLLmentare del 23 gennaio 2012.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Lucca aveva omologato il concordato faLLmentare della F.LL PA PA in data
09.01.2013 con deposito del provvedimento emesso in data 21 gennaio 2013.
A fronte di tale omologazione, la (già ) non aveva presentato Parte_5 Parte_3
reclamo e con istanza del 02.01.2013, aveva chiesto al Tribunale di Lucca, sezione FaLLmentare, di procedere alla revoca e annullamento del provvedimento del 26.01.2012 con cui era stata esclusa dal passivo faLLmentare e la revoca interveniva con provvedimento del 12.02.2013.
Precisava, altresì, che alla data di presentazione della proposta (12 aprile – 28 giugno 2012) il credito della la (ora risultava “azzerato” e, quindi escluso. Parte_3 Parte_2
La , anche a seguito dell'omologazione del concordato (che la vedeva di fatto esclusa dalla Parte_3
partecipazione creditoria), non aveva presentato reclamo determinando il passaggio in giudicato nell'omologazione.
Atteso il mancato reclamo avverso il decreto di omologa divenuto così definitivo, era stata disposta la chiusura del FALLIMENTO F.LLI PARDINI S.P.A. n.6371 pronunciato con sentenza in data 26 maggio 1994.
La domanda è fondata.
Emerge dagli atti che la attrice è stata inizialmente ammessa al passivo per il credito di €2.073.595,04 pari ai massimali escussi dalla Amministrazione Finanziaria allegati dalla parte convenuta.
Emerge, altresì, che il Curatore, con istanza del 23.01.2012, ha chiesto al GD la modifica dello stato passivo con azzeramento del credito condizionale della avendo l'Agenzia delle Dogane Parte_3
comunicato alla Curatela di aver disposto ampio e formale svincolo delle garanzie di cui alle polizze della Parte_3
Con Il con provvedimento del 26.01.2012, provvedeva all'azzeramento del credito.
Seguiva il decreto di omologa del concordato faLLmentare della F.LL PA PA depositato in cancelleria in data 21 gennaio 2013.
Avverso detto provvedimento parte attrice non presentava reclamo ma la Compagnia Parte_5
(già ), con istanza del 02.01.2013, chiedeva al Tribunale di Lucca, sezione FaLLmentare, di Parte_3
procedere alla revoca e annullamento del provvedimento del 26.01.2012 con cui era stata esclusa dal passivo faLLmentare.
La revoca interveniva con provvedimento del 12.02.2013 con cui il DG disponeva la revoca del proprio provvedimento del 26.01.2012 e confermava la già disposta ammissione al passivo sino alla concorrenza dell'importo di € 2.073.596,04 (vd. documentazione in atti).
Secondo la parte convenuta la proposta di concordato faLLmentare ex art.124 L.F. prevedeva una specifica clausola, approvata dai creditori e dal Tribunale, in ordine all'assunzione dei debiti insinuati pagina 3 di 4 al faLLmento, per queLL privilegiati, come sopra descritto e per queLL chirografari con le percentuali specificate, ma limitatamente a quei creditori che, al momento della proposta (12 aprile – 28 giugno
2012), risultavano insinuati al passivo del FaLLmento.
Al contrario, alla data di presentazione della proposta (12 aprile – 28 giugno 2012) il credito della la
(ora risultava “azzerato” e, quindi, escluso. Parte_3 Parte_2
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile poiché, con il provvedimento di revoca del GD del
12.02.2013 rivive il credito originario di € 2.073.595,04 frutto evidentemente di erroneo provvedimento di azzeramento.
Il tenore del provvedimento del GD, infatti, depone univocamente per l'ammissione del credito con effetto ex tunc.
E' vero che al momento dell'omologa del concordato il credito dell'assicurazione attrice non risultava in quanto “azzerato”; tuttavia la sua reviviscenza ex tunc per effetto del provvedimento correttivo del
GD del 12.02.2013 non integra un fatto ulteriore e successivo rispetto alla iniziale proposta concordataria che già ricomprendeva espressamente la creditoria oggetto di causa sebbene condizionata all'esito dei giudizio all'epoca ancora pendente
L' era ben consapevole dell'esistenza della debitoria e della conseguente possibilità di essere CP_4
escusso in dipendenza di essi (cfr. Cass. N. 35298/2022).
Incombeva sull'Assuntore l'onere di agire per ottenere la rimozione del predetto provvedimento del
GD del 12.02.2013..
La domanda va, quindi, accolta.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto condanna Assunzioni e Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale
[...] P.IVA_1
Assuntore del Concordato FaLLmentare del FaLLmento F.LL PA S.p.A. (Tribunale di Lucca –
FaLLmento n. 6371/1994) ed in esecuzione delle obbligazioni assunte dalla convenuta nella predetta qualità, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_2
234.413,53 oltre interessi come per legge.
Compensa le spese.
Brescia 21.12.2025
Il giudice
SS EG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del giudice applicato SS
EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2030/2022 promossa da:
(avv.ti Moraschi Renato, Scofone Carlo) Parte_1 contro
(avv.to Gervasoni Chiara) Controparte_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società Parte_2 Controparte_1
, in qualità di Assuntore del Concordato FaLLmentare del FaLLmento F.LL PA S.p.A.
[...]
(Tribunale di Lucca – FaLLmento n. 6371/1994), per sentirla condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 234.413,53.
Esponeva che:
-la (oggi aveva emesso n. 13 polizze Parte_3 Parte_2 fideiussorie in favore dell'Amministrazione delle Finanze – Agenzia delle Dogane e nell'interesse della F.LL PA S.p.A;
- l'Amministrazione Finanziaria aveva escusso le predette polizze, presentando apposite richieste di ingiunzione a carico della compagnia assicuratrice;
- stante l'intervenuto faLLmento della debitrice principale, F.LL PA S.p.A., la chiedeva ed Parte_2 otteneva l'ammissione, in via condizionale e privilegiata, al passivo del faLLmento della società debitrice sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.073.596,04 pari alla somma dei massimali delle n. 13 polizze escusse dall'Amministrazione beneficiaria;
pagina 1 di 4 - in data 11.04.2012, la aveva presentato una proposta Controparte_1
di concordato faLLmentare del FaLLmento costituendosi come Assuntore, ai Controparte_2 sensi dell'art.124 L.F., degli obblighi derivanti dalla proposta concordataria garantendone ogni conseguente obbligo pecuniario;
- al momento della presentazione della domanda di concordato faLLmentare, pendevano in grado di appello le opposizioni proposte da contro le ingiunzioni richieste dalla Amministrazione Parte_2
Finanziaria sulla base delle polizze fideiussorie;
- nelle more di tali giudizi, la era stata ammessa al passivo in via Parte_4
condizionale chirografaria per euro 2.073.595,04 pari all'importo dei massimali escussi dalla
Amministrazione Finanziaria;
- il concordato veniva omologato ed in data 19.12.2013-3.1.2014 il Tribunale di Lucca disponeva la chiusura del FaLLmento F.LL PA S.p.A.;
- l'Assuntore del concordato faLLmentare del FaLLmento F.LL PA S.p.A.,aveva partecipato ai n. 13 giudizi di rinvio da Cassazione aventi ad oggetto la pretesa dell'Amministrazione di escutere i massimali delle polizze fideiussorie prestate nell'interesse della società in bonis, somme per le quali la garante, odierna attrice, aveva conseguito ammissione condizionale al passivo del faLLmento della debitrice principale;
- detti giudizi di rinvio si sono conclusi con le sentenze della Corte di Appello di Roma, sfavorevoli per la garante;
- in conseguenza delle predette decisioni, sfavorevoli, aveva versato Parte_2 all'Amministrazione creditrice, in data 11/5/2017, somma pari, per ciascuna delle polizze, al massimale escusso oltre quota dell'80% degli interessi conteggiati al 30/4/2017 e così complessivamente l'importo di € 3.233.290,04 (cfr. doc. 6 – pagamenti).
- stante l'avvenuto pagamento, ha formulato richiesta di pagamento Parte_2
degli obblighi assunti quale Assuntore del concordato del faLLmento F.LL PA S.p.A. pari ad €
234.413,53 (pari alla percentuale di pagamento del 7,25% dei crediti chirografari).
Si costituiva la e contestando la fondatezza della domanda CP_1 Controparte_1
ed instando per il rigetto.
Deduceva, in particolare, che, in data 26 gennaio 2012, quindi, prima della presentazione della proposta di concordato (avvenuta, come detto nel periodo 12 aprile 2012 – 28 giugno 2012), il credito ammesso al passivo, era stato oggetto di un provvedimento di “totale azzeramento” da parte del Giudice
Delegato, in base ad un'istanza del Curatore faLLmentare del 23 gennaio 2012.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Lucca aveva omologato il concordato faLLmentare della F.LL PA PA in data
09.01.2013 con deposito del provvedimento emesso in data 21 gennaio 2013.
A fronte di tale omologazione, la (già ) non aveva presentato Parte_5 Parte_3
reclamo e con istanza del 02.01.2013, aveva chiesto al Tribunale di Lucca, sezione FaLLmentare, di procedere alla revoca e annullamento del provvedimento del 26.01.2012 con cui era stata esclusa dal passivo faLLmentare e la revoca interveniva con provvedimento del 12.02.2013.
Precisava, altresì, che alla data di presentazione della proposta (12 aprile – 28 giugno 2012) il credito della la (ora risultava “azzerato” e, quindi escluso. Parte_3 Parte_2
La , anche a seguito dell'omologazione del concordato (che la vedeva di fatto esclusa dalla Parte_3
partecipazione creditoria), non aveva presentato reclamo determinando il passaggio in giudicato nell'omologazione.
Atteso il mancato reclamo avverso il decreto di omologa divenuto così definitivo, era stata disposta la chiusura del FALLIMENTO F.LLI PARDINI S.P.A. n.6371 pronunciato con sentenza in data 26 maggio 1994.
La domanda è fondata.
Emerge dagli atti che la attrice è stata inizialmente ammessa al passivo per il credito di €2.073.595,04 pari ai massimali escussi dalla Amministrazione Finanziaria allegati dalla parte convenuta.
Emerge, altresì, che il Curatore, con istanza del 23.01.2012, ha chiesto al GD la modifica dello stato passivo con azzeramento del credito condizionale della avendo l'Agenzia delle Dogane Parte_3
comunicato alla Curatela di aver disposto ampio e formale svincolo delle garanzie di cui alle polizze della Parte_3
Con Il con provvedimento del 26.01.2012, provvedeva all'azzeramento del credito.
Seguiva il decreto di omologa del concordato faLLmentare della F.LL PA PA depositato in cancelleria in data 21 gennaio 2013.
Avverso detto provvedimento parte attrice non presentava reclamo ma la Compagnia Parte_5
(già ), con istanza del 02.01.2013, chiedeva al Tribunale di Lucca, sezione FaLLmentare, di Parte_3
procedere alla revoca e annullamento del provvedimento del 26.01.2012 con cui era stata esclusa dal passivo faLLmentare.
La revoca interveniva con provvedimento del 12.02.2013 con cui il DG disponeva la revoca del proprio provvedimento del 26.01.2012 e confermava la già disposta ammissione al passivo sino alla concorrenza dell'importo di € 2.073.596,04 (vd. documentazione in atti).
Secondo la parte convenuta la proposta di concordato faLLmentare ex art.124 L.F. prevedeva una specifica clausola, approvata dai creditori e dal Tribunale, in ordine all'assunzione dei debiti insinuati pagina 3 di 4 al faLLmento, per queLL privilegiati, come sopra descritto e per queLL chirografari con le percentuali specificate, ma limitatamente a quei creditori che, al momento della proposta (12 aprile – 28 giugno
2012), risultavano insinuati al passivo del FaLLmento.
Al contrario, alla data di presentazione della proposta (12 aprile – 28 giugno 2012) il credito della la
(ora risultava “azzerato” e, quindi, escluso. Parte_3 Parte_2
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile poiché, con il provvedimento di revoca del GD del
12.02.2013 rivive il credito originario di € 2.073.595,04 frutto evidentemente di erroneo provvedimento di azzeramento.
Il tenore del provvedimento del GD, infatti, depone univocamente per l'ammissione del credito con effetto ex tunc.
E' vero che al momento dell'omologa del concordato il credito dell'assicurazione attrice non risultava in quanto “azzerato”; tuttavia la sua reviviscenza ex tunc per effetto del provvedimento correttivo del
GD del 12.02.2013 non integra un fatto ulteriore e successivo rispetto alla iniziale proposta concordataria che già ricomprendeva espressamente la creditoria oggetto di causa sebbene condizionata all'esito dei giudizio all'epoca ancora pendente
L' era ben consapevole dell'esistenza della debitoria e della conseguente possibilità di essere CP_4
escusso in dipendenza di essi (cfr. Cass. N. 35298/2022).
Incombeva sull'Assuntore l'onere di agire per ottenere la rimozione del predetto provvedimento del
GD del 12.02.2013..
La domanda va, quindi, accolta.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto condanna Assunzioni e Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale
[...] P.IVA_1
Assuntore del Concordato FaLLmentare del FaLLmento F.LL PA S.p.A. (Tribunale di Lucca –
FaLLmento n. 6371/1994) ed in esecuzione delle obbligazioni assunte dalla convenuta nella predetta qualità, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_2
234.413,53 oltre interessi come per legge.
Compensa le spese.
Brescia 21.12.2025
Il giudice
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