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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11445 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9032/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace nr. 7984/2024 pubblicata il 18.03.24 e non notificata
TRA
( C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio Zuccaro presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla
Via Rossini nr.43;
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
RO TA , presso il cui studio domicilia in Napoli alla Via Diocleziano nr. 178;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dall'appellante il 19.10.25 e dal condominio in data 24.10.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1 Con ricorso del 21.07.21, il in Napoli otteneva Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 6389/2021 nei confronti della condomina per Parte_1
l'importo di euro 1812,82 oltre interessi legali, spese e compensi di causa.
Avverso detto decreto ingiuntivo con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli eccependo, tra
[...]
l'altro, la compensazione ex art.1243 c.c. con un suo contro credito certo , liquido ed esigibile vantato nei confronti del predetto condominio, derivante da due sentenze passate in giudicato.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto e, in seguito, con sentenza
7984/2024 pubblicata il 18.03.24 , il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente al pagamento in favore del della somma di euro 1668,34 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda e compensando le spese di lite fra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva gravame deducendo: la errata Parte_1
valutazione dell'eccezione di compensazione con violazione dell'art.1243 c.c. ,
l'omessa pronuncia in merito ad altre eccezioni sollevate nell'atto di opposizione, la erronea liquidazione delle spese di lite
Si costituiva il in Napoli che eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 e 345 c.p.c., l'improcedibilità dell'opposizione, l'infondatezza dell'appello sulla richiesta di compensazione.
Alla udienza del 28.10.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata
Ebbene, preliminarmente si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va dunque respinta l'eccezione della società appellata, essendo tutte le indicazioni previste a pena di inammissibilità esposte in modo chiaro e specifico.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente
2 una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cass. civ. n.
40560/2021).
Anche l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo va disattesa posto che in primo grado è stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo (cfr. doc.in atti).
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, deve ritenersi fondata l'eccezione di compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile vantato dalla condomina verso il condominio di Pt_1
euro 3482,36 oltre interessi legali maturati e a maturarsi in virtù di due sentenze passate in giudicato del Giudice di Pace di Napoli recanti nr. 20855/14 e
132/2017(cfr. doc.in atti).
Tali pronunce sono ben note al condominio tant'è che, a seguito di un'istanza di mediazione proposta da ( proprietaria) e da Luz Parte_1 Parte_3
(usufruttuaria) in merito ad una delibera assembleare del 22.11.17 che aveva erroneamente ripartito il debito condominiale considerando in alcune voci anche la
, veniva raggiunto un accordo conciliativo innanzi all'organismo Parte_1
ED all'uopo deputato , in virtù del quale le parti concordavano unicamente di approvare il nuovo riparto del debito condominiale come predisposto dall'amministratore del condominio e approvato in assemblea (cfr. verbale in atti).
Il debito condominiale non veniva onorato da tutti i condomini, sicché
l'amministratore inviava al procuratore delle creditrici , resoconto dettagliato inerente le somme raccolte e versate a con l'indicazione degli importi residui Parte_1
ancora da versare.
Pertanto, non v'è dubbio che trattasi di controcredito certo, liquido ed esigibile posto che deriva da due sentenze passate in giudicato e gli importi ancora dovuti dal
3 condominio sono stati confessati dall'amministratore all'avv. Fabio Zuccaro a mezzo pec in data 18.07.2018 (cfr. doc. prodotto in primo grado) con il quale venivano specificate le somme raccolte e gli importi ancora dovuti.
Da ciò consegue che l'eccezione di compensazione , volta a paralizzare la pretesa del condominio azionata con il ricorso monitorio, è fondata e va accolta.
Va, altresì, rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato , attesa CP_1
la soccombenza dello stesso, per cui le spese sia di primo che di secondo grado andranno poste a carico di quest'ultimo.
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto delle attività svolte, secondo valori minimi dello scaglione fino ad € 5200,00 con applicazione della riduzione del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 6389/21 emesso dal Giudice di Pace in data 30.07.21 e revoca il predetto decreto ingiuntivo;
• condanna il , in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'attrice, quantificate in € 633,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge , per il primo grado di giudizio, e in euro
174,00 per spese ed euro 1278,00 per il presente grado di appello oltre 15% spese generali, Iva e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore
4 dichiaratosi antistatario Avv. Fabio Zuccaro;
Napoli, 5.12.25 Il G.I.
Dott.ssa IN LL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9032/2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace nr. 7984/2024 pubblicata il 18.03.24 e non notificata
TRA
( C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio Zuccaro presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla
Via Rossini nr.43;
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
RO TA , presso il cui studio domicilia in Napoli alla Via Diocleziano nr. 178;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dall'appellante il 19.10.25 e dal condominio in data 24.10.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1 Con ricorso del 21.07.21, il in Napoli otteneva Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 6389/2021 nei confronti della condomina per Parte_1
l'importo di euro 1812,82 oltre interessi legali, spese e compensi di causa.
Avverso detto decreto ingiuntivo con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli eccependo, tra
[...]
l'altro, la compensazione ex art.1243 c.c. con un suo contro credito certo , liquido ed esigibile vantato nei confronti del predetto condominio, derivante da due sentenze passate in giudicato.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto e, in seguito, con sentenza
7984/2024 pubblicata il 18.03.24 , il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente al pagamento in favore del della somma di euro 1668,34 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda e compensando le spese di lite fra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva gravame deducendo: la errata Parte_1
valutazione dell'eccezione di compensazione con violazione dell'art.1243 c.c. ,
l'omessa pronuncia in merito ad altre eccezioni sollevate nell'atto di opposizione, la erronea liquidazione delle spese di lite
Si costituiva il in Napoli che eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 e 345 c.p.c., l'improcedibilità dell'opposizione, l'infondatezza dell'appello sulla richiesta di compensazione.
Alla udienza del 28.10.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata
Ebbene, preliminarmente si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va dunque respinta l'eccezione della società appellata, essendo tutte le indicazioni previste a pena di inammissibilità esposte in modo chiaro e specifico.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente
2 una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cass. civ. n.
40560/2021).
Anche l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo va disattesa posto che in primo grado è stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo (cfr. doc.in atti).
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, deve ritenersi fondata l'eccezione di compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile vantato dalla condomina verso il condominio di Pt_1
euro 3482,36 oltre interessi legali maturati e a maturarsi in virtù di due sentenze passate in giudicato del Giudice di Pace di Napoli recanti nr. 20855/14 e
132/2017(cfr. doc.in atti).
Tali pronunce sono ben note al condominio tant'è che, a seguito di un'istanza di mediazione proposta da ( proprietaria) e da Luz Parte_1 Parte_3
(usufruttuaria) in merito ad una delibera assembleare del 22.11.17 che aveva erroneamente ripartito il debito condominiale considerando in alcune voci anche la
, veniva raggiunto un accordo conciliativo innanzi all'organismo Parte_1
ED all'uopo deputato , in virtù del quale le parti concordavano unicamente di approvare il nuovo riparto del debito condominiale come predisposto dall'amministratore del condominio e approvato in assemblea (cfr. verbale in atti).
Il debito condominiale non veniva onorato da tutti i condomini, sicché
l'amministratore inviava al procuratore delle creditrici , resoconto dettagliato inerente le somme raccolte e versate a con l'indicazione degli importi residui Parte_1
ancora da versare.
Pertanto, non v'è dubbio che trattasi di controcredito certo, liquido ed esigibile posto che deriva da due sentenze passate in giudicato e gli importi ancora dovuti dal
3 condominio sono stati confessati dall'amministratore all'avv. Fabio Zuccaro a mezzo pec in data 18.07.2018 (cfr. doc. prodotto in primo grado) con il quale venivano specificate le somme raccolte e gli importi ancora dovuti.
Da ciò consegue che l'eccezione di compensazione , volta a paralizzare la pretesa del condominio azionata con il ricorso monitorio, è fondata e va accolta.
Va, altresì, rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato , attesa CP_1
la soccombenza dello stesso, per cui le spese sia di primo che di secondo grado andranno poste a carico di quest'ultimo.
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto delle attività svolte, secondo valori minimi dello scaglione fino ad € 5200,00 con applicazione della riduzione del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 6389/21 emesso dal Giudice di Pace in data 30.07.21 e revoca il predetto decreto ingiuntivo;
• condanna il , in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'attrice, quantificate in € 633,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge , per il primo grado di giudizio, e in euro
174,00 per spese ed euro 1278,00 per il presente grado di appello oltre 15% spese generali, Iva e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore
4 dichiaratosi antistatario Avv. Fabio Zuccaro;
Napoli, 5.12.25 Il G.I.
Dott.ssa IN LL
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