TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1335
TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-nonies L.241/90 per tardività dell'annullamento

    Il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela è stato superato senza che vi fossero i presupposti per la sua estensione, in particolare per quanto riguarda le opere abusive nei corpi A e B. La falsa rappresentazione dei fatti non sussisteva per tali opere.

  • Rigettato
    Violazione art. 31 DPR 380/2001 e difetto di legittimazione passiva per acquisizione al patrimonio comunale

    L'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione ha comportato la caducazione automatica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza e di ogni atto consequenziale, rendendo infondata la censura.

  • Accolto
    Violazione art. 21octies L. 241/90 e artt. 93-94 DPR. 380/01 per incompetenza del Comune

    L'annullamento dell'ordinanza di demolizione è stato ritenuto illegittimo per le opere abusive nei corpi A e B, in quanto la violazione della normativa sismica, pur comportando conseguenze penali, non escludeva la competenza del Comune per gli aspetti urbanistici e amministrativi, soprattutto in presenza di un diniego di autorizzazione sismica e del mancato rispetto di prescrizioni nel titolo edilizio.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria ed assenza di motivazione

    Il provvedimento di annullamento, pur basandosi su una relazione, è sufficientemente motivato e la relazione era disponibile su richiesta, non configurandosi un vizio di istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 8, 9, 10 L. n.241/90 per assenza di partecipazione al procedimento

    Il vicino confinante, anche se ha segnalato l'abuso, non assume la veste di controinteressato nel procedimento di annullamento d'ufficio, pertanto non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Legittimità dell'annullamento d'ufficio per il Corpo C

    Le autorizzazioni sismiche per il Corpo C erano state regolarmente rilasciate, rendendo l'ordinanza di demolizione ingiustificata e quindi legittimamente annullabile in autotutela. Il superamento del termine di 12 mesi è giustificato dalla falsa rappresentazione dei fatti.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, il 24 febbraio 2026. Il ricorrente, un vicino confinante, ha impugnato un provvedimento del Comune di San Marco dei Cavoti che annullava un'ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate dalle controinteressate. Le richieste delle parti vertevano sull'annullamento del provvedimento comunale, con il ricorrente che sosteneva l'illegittimità dell'annullamento in autotutela, mentre il Comune difendeva la legittimità del proprio operato.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'annullamento dell'ordinanza di demolizione per le opere di nuova costruzione (Corpo C), in quanto munite di autorizzazioni sismiche, mentre ha dichiarato illegittimo l'annullamento per le opere di ristrutturazione (Corpi A e B), eseguite senza le necessarie autorizzazioni. Il giudice ha argomentato che l'assenza di autorizzazione sismica per i Corpi A e B giustificava l'ordine di demolizione, evidenziando la competenza del Comune in materia di vigilanza edilizia. Inoltre, ha sottolineato che l'interesse pubblico alla sicurezza giustificava l'adozione di misure sanzionatorie, confermando la legittimità dell'azione amministrativa. La sentenza ha quindi annullato il provvedimento di annullamento in autotutela limitatamente alle opere abusive, imponendo al Comune di rifondere le spese legali al ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1335
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1335
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo