Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01954/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2024, proposto da
RO CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco dei Cavoti, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA RA e AR RA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento reso dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Marco dei Cavoti in data 30.01.2024 registro generale n. 52 – registro settore n. 32, notificato via pec in pari data al CI RO presso l’avv. Pierluigi Giordano avente ad oggetto: “annullamento di ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90 e smi dell’ordinanza di demolizione prot. 4552 del 10.06.2022”;
b) di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco dei Cavoti, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa IE PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, vicino confinante, impugna il provvedimento reso in data 30.01.2024 recante l’“annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies L. 241/90 e smi, dell’ordinanza di demolizione prot. 4552 del 10.06.2022” adottata nei confronti delle controinteressate, RA CA e RA AR, in relazione alle opere di “Ampliamento e ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in via Beviera, riportato in catasto al Foglio n. 32 p.lle 547- 544 – 543”, già autorizzate con permesso di costruire n. 3737 del 30.03.2015 e successiva variante, n.3769 del 17.10.2016, titoli poi dichiarati decaduti.
II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES L.241/90 COME MODIFICATO DALL'ART. 63, COMMA 1, DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA: a. il provvedimento gravato non motiva circa l’illegittimità dell’atto annullato, né con riguardo all'interesse pubblico tutelato e neppure ha comparato gli interessi privati coinvolti; b. l’esercizio del potere di autotutela si rivela illegittimo per la carenza di tutti i presupposti di legge, oltre che per palese tardività: l'ordine di demolizione del 10.06.2022 n.4552, è stato annullato con provvedimento del 30 gennaio 2024, in uno iato temporale estremamente ampio e, quindi, poco ragionevole e, comunque, ben oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 63, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di modifica ed integrazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990; c. il superamento del rigido limite temporale di 12 mesi (art.21-nonies comma 2 bis) per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, deve ritenersi ammissibile tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo un fattispecie non corrispondente alla realtà, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi. L’Ente locale, nel caso di specie, non solo non ha rappresentato l'esistenza di dichiarazioni false, ma neanche ha dimostrato l'esistenza di una falsa rappresentazione dei fatti; d. è evidente la contraddittorietà intrinseca rispetto a precedenti valutazioni; le ragioni poste a base dell'annullamento sarebbero state rilevate a seguito di una relazione commissionata a terzi per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
II) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DPR 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA, TITOLARITÀ DEI BENI ACQUISITI: i beni oggetto di demolizione, per i quali è intervenuto l’annullamento di ufficio, appartengono al patrimonio comunale per acquisizione automatica, ope legis , in considerazione dell’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione. L’ordinanza demolitoria è stata ritualmente notificata ai soggetti obbligati. L’Ente ha, su sollecitazione del CI RO, attuale ricorrente, fissato un sopralluogo sui luoghi (14.11.2022) e ha accertato l’inottemperanza nel termine assegnato. Tale provvedimento è stato notificato (30.11.2022) con nota prot. n. 9285/2022. Già alla data del 14.11.2022 del verbale di accertamento di inottemperanza, gli immobili oggetto di demolizione sono entrati de iure nel patrimonio comunale in ossequio al principio di diritto (art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001). Avvenuto il trasferimento ope legis , nessun’altra attività può essere riconosciuta al privato, che non è più destinatario di alcun obbligo giuridico, ivi da intendersi anche la riduzione in pristino allo stato quo ante , in quanto non più proprietario del bene. Ogni ulteriore determinazione circa la destinazione della proprietà comunale può essere adottata unicamente da un organo superiore rispetto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nel caso di specie, il Consiglio Comunale.
III) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21OCTIES L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE ARTT. 93-94 DPR. 380/01. ILLOGICITÀ: secondo l’UTC il provvedimento demolitorio non poteva essere adottato dal Comune in quanto, riflettendo la violazione di norme sismiche, di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, ravvisandosi dunque un vizio di incompetenza. L'assenza di autorizzazione sismica è però ostativa al rilascio dei titoli edilizi (ex artt. 93 e 94 D.P.R. n. 380 del 2001), di talché la sua mancanza costituisce il presupposto per l'annullamento dei titoli in autotutela. Il pdc in variante n.3769/2016 è stato rilasciato alle RA con la prescrizione particolare (n.27 co.2) che la validità dello stesso fosse subordinata al deposito al competente Ufficio del Genio Civile secondo le normative e leggi vigenti. Quanto a “Gli interventi realizzati … questi riguardano la sostituzione dei solai di copertura ed interpiano, modifica delle aperture e consolidamento delle murature, per tanto in questo caso va eseguito il deposito presso il competente Genio Civile”. Ciò pertanto vincolava la validità e l’esistenza stessa del titolo edilizio all’adempimento di tale prescrizione, di fatto mai adempiuto, come riscontrato anche dall’UTC con nota prot. 7391 del 14.10.2016. Attagliandosi tale carenza ad un vizio genetico del titolo edilizio, quest’ultimo, pertanto, non ha mai acquistato efficacia. In forza di ciò, l’intervento realizzato è da qualificarsi sine titulo e abusivo e in tale circostanza la competenza ad emettere il provvedimento demolitorio rimane certamente in capo al Comune.
IV) DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ASSENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ESAME STRALCIO RELAZIONE RICHIAMATA IN ATTO - ATOMIZZAZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO – INSUSSISTENZA. VIOLAZIONE ART. 3 L.241/90 – VIOLAZIONE NORMATIVA SISMICA – ARTT. 93, 94, 95 D.P.R. 380/2001 – VALUTAZIONE INTERESSI DEL PRIVATO: A. il provvedimento gravato è altresì carente di impianto motivazionale. Il responsabile dell’UTC ha adottato l’atto impugnato riferendosi ad una relazione tecnico-giuridico che dichiara di far propria. La relazione citata, sebbene riportata in ampio stralcio all’interno del provvedimento, non viene resa disponibile nella sua interezza/integrità. I professionisti redattori erano stati incaricati dall’UTC per farsi assistere nelle operazioni di demolizione; invece di redigere un progetto per la demolizione del fabbricato (che alla data di affidamento dell’incarico era già acquisito al patrimonio comunale) e predisporre gli atti giuridici per perfezionarne la procedura acquisitiva, hanno reso una relazione in favore delle controinteressate, le germane RA, valutando la legittimità dell’ordinanza di demolizione da eseguirsi. Il funzionario comunale dichiara di far proprie le considerazioni della relazione ma non ne indica, nell’atto impugnato, le ragioni. B. La relazione fonda l’intera architettura logica e argomentativa sul presupposto che le opere destinatarie dell’ordine di demolizione siano “scomponibili in due interventi tecnicamente distinti” di cui il primo, quello presso il corpo di fabbrica C, legittimo e regolare in quanto munito delle prescritte autorizzazioni sismiche ed il secondo, presso i corpi A e B, realizzato invece in assenza di tali autorizzazioni e, pertanto, in violazione della normativa sismica. Il presupposto è tecnicamente errato e giuridicamente infondato: a) in tema di interventi edilizi costituisce principio consolidato quello secondo il quale per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo complessivo. L’intervento edilizio de quo ha natura unitaria: realizzato con un unico titolo edilizio (PdC n. 3737/2015 e successiva variante n. 3769/2016), è consistito in una pluralità di opere di natura anche strutturale contestualmente eseguite in corrispondenza dei preesistenti ambienti costituenti la consistenza immobiliare di proprietà RA al fine di conferire agli stessi l’identità organica e funzionale di un’unica unità abitativa; b) nella parte finale della relazione in argomento, come richiamata nel provvedimento di annullamento d’ufficio gravato, si affronta la questione delle opere strutturali eseguite presso i corpi di fabbrica A e B iniziate e portate avanti in assenza di autorizzazione sismica. Al riguardo, si afferma che, in caso di violazione della normativa sismica, la competenza demolitoria è devoluta all’autorità giudiziaria di concerto col Genio Civile. Di contro, il profilo di interesse è quello urbanistico e amministrativo che, al contrario di quello penale, giustifica e legittima l’ordine di demolizione ascrivendone la competenza al Comune.
V) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 7, 8, 9, 10 L. N.241/90. DIFETTO DI ISTRUTTORIE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE: il provvedimento gravato va caducato anche per violazioni formali e sostanziali circa l’evidente assenza di partecipazione del CI RO, attuale ricorrente, al procedimento amministrativo. La comunicazione deve essere inviata a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi e ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari a cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 27.11.2025, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è fondato in parte, nei termini di cui in motivazione, rilevandosi, nella specie, la legittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio della ordinanza di demolizione quanto al Corpo "C "di nuova costruzione in cemento armato e la sua illegittimità, invece, quanto Corpo "A" e "B" in muratura ordinaria.
V.1. Occorre preliminarmente definire i fatti di causa, al fine di scrutinare i motivi di ricorso, avendo riguardo, nella trattazione, ai preminenti profili di fondatezza riscontrati. Come rappresentato dall’Amministrazione resistente, le opere edilizie in esame, ancorché assentite con unico titolo abilitativo (PDC N. 3737/2015 e successiva variante N. 3769/2016), sono scomponibili in due interventi tecnicamente distinti:
- l’uno di nuova costruzione, mediante demolizione di porzione di fabbricato esistente (tutto di proprietà del richiedente il PDC), e ricostruzione con ampliamento di una nuova struttura realizzata in cemento armato, indipendente dal restante fabbricato (giunto tecnico);
- l’altro, di ristrutturazione edilizia della porzione di fabbricato in muratura ordinaria.
Il PdC N. 3737/2015 (e la successiva variante N. 3769/2016) presenta pertanto un contenuto composito:
- per un verso, lavori di demolizione e ricostruzione che hanno riguardato una porzione di fabbricato originariamente con struttura portante in muratura, da ricostruire in cemento armato, così pervenendosi alla realizzazione di un organismo edilizio diverso, con incremento della volumetria preesistente, ovvero di una nuova costruzione;
-per altro verso, lavori di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria preesistente, finalizzati a trasformare - grazie ad un insieme sistematico di opere - l’organismo edilizio precedente in un organismo edilizio in parte diverso, mediante il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti
A conferma, sono stati effettuati presso il Genio Civile distinti depositi dei progetti, l’uno autorizzato (nuova costruzione), l’altro oggetto di valutazione negativa (ristrutturazione edilizia).
V.1.1. Orbene, per la nuova costruzione (corpo C) risulta privo di fondamento il presupposto dell’ordinanza di demolizione, ora legittimamente revocata, quanto alla “assenza di autorizzazione sismica”. Dai riscontri effettuati presso il Genio Civile, è, infatti emerso che l’intervento è stato assentito con autorizzazione sismica n.4553 del 23.09.2015 (all.12 mem. difensiva 04.05.2024), rinnovata anche in relazione alla variante progettuale in data 21.02.2017 (all.13 c.s.).
Pertanto l’ingiunzione di demolizione, oggetto dell’esercizio del potere di autotutela, non poteva considerarsi giustificata quanto alla nuova costruzione di cui al corpo C.
V.1.2. Ed invero, secondo quanto emerge dal provvedimento gravato:
“2) Il Corpo "C" è munito delle autorizzazioni sismiche rilasciate dal Genio Civile di Benevento: la prima autorizzazione sismica n. 45553 del 23.09.2015, e la successiva autorizzazione sismica in variante al n. 4553 del 21.02.2017. Pertanto, non risulta fondata la dichiarazione, contenuta nell'ordinanza di demolizione, relativa alla "assenza di autorizzazione sismica".
Inoltre l'ordine di demolizione non può essere giustificato in forza della declaratoria di decadenza, alla data del 19.05.2021, dell'originario PdC. Ai sensi dell'art. 15, co.2, DPR 380/2001, il termine di ultimazione dei lavori, "entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga." Segue che la decadenza del PdC non inficia i lavori già eseguiti in conformità di un titolo abilitativo legittimo, mentre la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, previa rideterminazione, ove necessario, del contributo di costruzione. In mancanza di un nuovo PdC (o SCIA o CILA, a seconda della entità dei lavori a farsi), le opere eseguite dopo la decadenza dell'originario PdC devono considerarsi senz'altro illegittime ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001. … nel caso di specie, come riportato nell'ordinanza di demolizione del 10.06.2022, “lo stato dei luoghi è alterato rispetto ai precedenti sopralluoghi che hanno portato all'adozione del provvedimento di decadenza del Permesso di Costruire ( ...) in quanto negli stessi la struttura si presentava priva degli elementi di finitura, mentre nel sopralluogo del 19.01.2022, la stessa presentava pavimenti, serramenti ed intonaci. Fatta salva la necessità che ulteriori lavori a farsi richiedano, per la loro natura, il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, le ridette opere di finiture rientrano, tuttavia, tra quelle ricomprese nel regime giuridico dell'attività di edilizia libera (art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies) DPR 380/2001; art. 17 D. Lgs 128/2006; d. Lgs 222/ 2016 tab A-v. GURI n. 81 del 07.04.2018)”.
Ne consegue legittimamente che: “Alla stregua di quanto argomentato, l'ordinanza di demolizione, per la parte relativa all'intervento di nuova costruzione a suo tempo assentito, e debitamente assistito da autorizzazioni sismiche, è priva di congrua motivazione in punto di fatto e di diritto, e va pertanto annullata in autotutela”.
Tanto specificato, “L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio (come, pure, nello specifico, di una ordinanza di demolizione) presuppone una contrapposizione di valore tra lo ius aedificandi , costituente esercizio del diritto soggettivo di proprietà, e l'interesse pubblico connesso agli assetti urbanistico-edilizi di quella porzione del territorio comunale oggetto dell'intervento assentito (il quale, peraltro, onde legittimare il ritiro, deve essere ulteriore e diverso rispetto al mero ripristino della legalità)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3.11.2021, n. 11233).
Nel caso di specie, il potere di ritiro in contestazione, occasionato dalla verifica dei presupposti di efficacia dei titoli edilizi, quanto al deposito al Genio civile, ha trovato, comunque, titolo in un bilanciamento, di natura sostanziale, tra contrapposti interessi: l'interesse privato alla realizzazione dell'immobile e i valori costituzionali della salute e dell'incolumità pubblica, questi ultimi, quanto alle opere di cui al Corpo C, non esposti a pericolo, proprio in ragione dell’accertato rilascio delle autorizzazioni sismiche del Genio Civile di Benevento (autorizzazione sismiche n. 45553 del 23.09.2015 e, in variante, n. 4553 del 21.02.2017). L’annullamento in autotutela dell’originaria ordinanza di demolizione è quindi legittimo.
V.1.3. A diversa conclusione, con accoglimento delle relative censure, deve, invece, addivenirsi quanto all’attività edilizia riguardante la porzione di fabbricato individuata dai corpi “A” e “B” (in sintesi : Lavori eseguiti sul corpo A in muratura = tetto e solai; Lavori eseguiti sul corpo B = abbassamento di quota del piano di calpestio): i lavori di ristrutturazione edilizia sono stati realizzati in assenza di autorizzazione sismica, “giacché sulla relativa istanza è intervenuto un espresso diniego del Genio Civile di Benevento, con conseguente inibitoria di ogni qualsivoglia intervento di tipo strutturale” (provvedimento di diniego n. 0100.neg del 12.03.2018).
V.1.4. Ciò posto, priva di pregio è la considerazione, sottesa all’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, quivi gravato, secondo cui l’ordine di demolizione sarebbe stato indebitamente impartito dal Comune laddove, in presenza di violazione delle norme sismiche, il procedimento sanzionatorio sarebbe invece di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di concerto col Genio Civile, tanto da indurre all’adozione di un atto di ritiro in autotutela.
Ora, il profilo che viene in rilievo, come dedotto da parte ricorrente, è, invero, di natura prettamente urbanistico e amministrativa e, come tale, giustifica l’ordine di demolizione, illegittimamente annullato, ascrivendone la competenza anche in capo all’Ente comunale.
Ebbene, in data 17.10.2016 veniva rilasciato l’unitario permesso di costruire in variante n. 3769 che, nelle condizioni particolari, subordinava l’inizio dei lavori al preventivo “Deposito al competente Ufficio del Genio Civile secondo le normative e leggi vigenti” (“Gli interventi realizzati … riguardano la sostituzione dei solai di copertura ed interpiano, modifica delle aperture e consolidamento delle murature, per tanto in questo caso va eseguito il deposito presso il competente Genio Civile…” - n. 27 co. 2).
Ne consegue che il mancato adempimento di tale prescrizione, come riscontrato anche dall’UTC con nota del 30.11.2022, impedisce al titolo di divenire efficace. Nel caso all’esame, tra gli interventi previsti, sono dotate di autorizzazione sismica, n. 4553 del 21.02.2017, unicamente le opere di cui al Corpo C, mentre, quanto alle opere identificate per il Corpo A e B, è seguito il diniego espresso dal Genio Civile con provv. N.0100.NEG del 12.03.2018. In altri termini, l’adempimento di provvedere al deposito - e alla conseguente acquisizione dell’autorizzazione sismica - secondo le normative e le leggi vigenti, è stato rispettato solo con riferimento alle opere in cemento armato ma non anche per quelle strutturali presso i corpi di fabbrica A e B anch’essi destinatari dell’intervento.
Ed invero, come osservato, l’obbligo di preventiva denunzia ed autorizzazione dal Genio Civile, riguarda “qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, che comporti o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, e che deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l’applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di manutenzione ordinaria” (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1653/2021).
Ne discende che per i restanti lavori strutturali presso i corpi A e B, le opere sono iniziate oltre che in mancanza di autorizzazione sismica, per quanto attiene alle competenze del Comune, senza il rispetto di una prescrizione vincolante contenuta nel titolo abilitativo che, per tale inottemperanza, non è mai divenuto efficace. Ed infatti, “la previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile … ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico ( ex multis , Cons. di St., sez. IV, 21 ottobre 2019 n.7151; n. 4136/2023). Ne consegue allora che “L'ordine demolitorio, qui annullato, è pienamente legittimo, in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'autorizzazione sismica, sebbene non rappresenti il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso, e, quindi, è necessaria per l'inizio dei lavori (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 31.03.2021, n. 3857).
Ciò posto, dette opere, realizzate in assenza di efficacia giuridica del titolo, sono da considerarsi abusive anche sotto il profilo urbanistico e amministrativo, con la conseguenza che trova legittimamente ingresso l’art. 31 del DPR n. 380/2001 e il connesso impianto sanzionatorio per il quale è competente il Comune, a prescindere dagli ulteriori e diversi adempimenti devoluti al Genio Civile ed all’Autorità giudiziaria connessi alla violazione della normativa sismica.
Nello specifico, “L'art. 95 t.u.ed. enuclea al suo interno violazioni formali relative ai controlli preventivi della pubblica amministrazione e violazioni sostanziali relative al mancato adeguamento a prescrizioni del t.u. edilizia finalizzate alla tutela della incolumità pubblica. Tra le violazioni formali sono ricomprese quella delle prescrizioni sulle costruzioni (artt. 82 e 95 t.u.ed.), dell'omesso preavviso (artt. 93 e 95 t.u.ed.) e dell'omessa ed incompleta presentazione dei progetti (artt. 93, commi 2 e 3, t.u.ed.). Sono, invece, violazioni sostanziali, l'esecuzione di lavori in assenza (Cassazione penale sez. III, 15/12/2022, n. 3256) di autorizzazione (art. 93 t.u. edilizia), la direzione abusiva dei lavori e la prosecuzione di lavori” (Cassazione penale sez. III, 14/09/2022, n. 36548). Tanto chiarito, l'invocato art. 6, comma 3, della L.R. n. 9/1983 impone al Comune l’adozione dei provvedimenti necessari a tutelare proprio la pubblica e privata incolumità, vigilando sulla loro attuazione.
A comprova della competenza dell’Amministrazione comunale all’adozione dell’ordinanza di demolizione si osserva, per analogia, che: “È legittimo l'annullamento di un permesso di costruire per l'assenza di un titolo attestante l'idoneità sismica dell'immobile, in ragione della sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all'incolumità pubblica, rispetto al quale l'interesse del privato non può che essere recessivo” (Cons. di St., sez. VI, 15/04/2021, n. 3096) sicché “L'assenza di autorizzazione sismica costituisce causa ostativa al rilascio dei titoli edilizi di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001, e conseguentemente in caso di mancanza della stessa, qualora ne ricorrono i presupposti di legge, deve essere disposto l'annullamento dei titoli (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 gennaio 2019 n. 412) - nel caso di specie, già decaduti, discorrendosi della successiva fase demolitoria - ripristinatoria.
V.2. Per le ragioni illustrate, fondato è quindi il terzo motivo di ricorso nella parte in cui è volto a censurare l’annullamento in autotutela della ingiunzione alla demolizione: accertata l’assenza delle autorizzazioni sismiche (rectius , essendo stato adottato un diniego espresso) limitatamente alle opere di cui al Corpo A e B, per ciò solo eseguite anche in violazione delle prescrizioni edilizie, l’ordinanza di demolizione ad opera del Comune, risulta, di contro, legittima, e non è quindi giustificato il suo annullamento in autotutela, quivi gravato.
V.3. Tanto premesso, deve, invece, ritenersi, con ciò valutandosi, invece, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, ammissibile la scindibilità del titolo edilizio, in fase di adozione di misure ripristinatorie, in ragione della diversa natura e della consistenza degli interventi assentiti.
V.3.1. Vero è che “La valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio; ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa” (Cons. di St., sez. IV, 8.10.2025, n. 7873).
V.3.2. Ove tuttavia si accerti “che, sul piano tecnico, le opere siano scindibili e indipendenti e che avrebbero quindi potuto formare oggetto, senza alcuna rielaborazione dei documenti progettuali presentati, di distinti titoli abilitativi” (cfr. Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 32 del 3 gennaio 2018), “non appare dunque sufficientemente e adeguatamente giustificato un intervento inibitorio – repressivo esteso alla totalità delle opere eseguite” (Cons. di St., sez. IV n. 1056 del 14.02.2022 n.1056).
V.3.3. Orbene, ciò è avvenuto nel caso all’esame, ove la descrizione delle opere già autorizzate con il permesso di costruire n. 3737 del 30.03.2015, e la sua successiva variante n. 3769 del 17.10.2016, ad oggetto l’intervento edilizio: “Ampliamento e ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in via Beviera, riportato in catasto al Foglio n. 32 p.lle 547- 544 – 543”, consente di appurare l’indipendenza dei interventi come individuati (l’uno, di nuova costruzione, mediante demolizione di porzione di fabbricato esistente e ricostruzione con ampliamento di una nuova struttura realizzata in cemento armato, indipendente dal restante fabbricato (giunto tecnico); l’altro, di ristrutturazione edilizia della porzione di fabbricato in muratura ordinaria - Corpi “A” e “B” – ove i lavori eseguiti sul corpo A in muratura riguardano il tetto e i solai e i Lavori eseguiti sul corpo B, abbassamento di quota del piano di calpestio).
V.3.4. Né risulta ravvisabile alcun difetto di istruttoria, parimenti censurato con il quarto motivo di ricorso, riferendosi l’atto impugnato ad una relazione tecnico-giuridico (a firma Avv. Perifano – Ing. Rainone), che viene fatta propria dall’Amministrazione procedente e riportata, nelle parti più salienti, nel contenuto della decisione censurata. Ed invero, come condivisibilmente statuito, “Il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato per relationem ad altri atti la cui omessa allegazione o immediata disponibilità per l'interessato non è tale da incidere comunque sulla legittimità del provvedimento finale, potendo semmai valere in sede di errore scusabile per la rimessione in termini ai fini di una loro impugnazione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 14/04/2025, n. 7214). Nello specifico, “Nel caso di motivazione per relationem , la disponibilità dell'atto cui fa riferimento l'articolo 3 della l. n. 241/1990 deve essere intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 7/04/2025, n. 1176).
V.3.5. A tali fini, risulta irrilevante che detti professionisti siano stati originariamente incaricati dall’UTC per farsi assistere nelle operazioni di demolizione, avendo gli stessi approfondito preliminarmente la situazione di fatto e di diritto concernente gli immobili contestati, i cui dati oggettivi sono stati posti alla base del provvedimento di annullamento in autotutela gravato.
V.4. Trattata la questione sotto il profilo sostanziale, si passa allo scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso.
V.4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 21-nonies L.241/90, deducendo che l'ordine di demolizione del 10.06.2022 n.4552 sia stato illegittimamente annullato, con provvedimento del 30 gennaio 2024, in uno iato temporale estremamente ampio e, quindi, poco ragionevole e, comunque, ben oltre il termine di dodici mesi previsto dalla norma.
V.4.2. La censura è priva di pregio con riferimento alle opere individuate, sinteticamente, come riferite al Corpo C.
V.4.3. Orbene, “Il differimento del termine iniziale per l'esercizio dell'autotutela previsto dal comma 2-bis dell'articolo 21-nonies, l. n. 241/1990, si ricollega esclusivamente all'impossibilità per l'Amministrazione, a causa del comportamento dell'istante (falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci), di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 7.03.2025, n. 4925).
V.4.4. Nel caso di specie, gli approfondimenti istruttori, sia pure effettuati a seguito di una "Relazione di consulenza tecnico-legale", prot. n. 3787 del 15.05.2023, commissionata a consulenti esterni incaricati per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, hanno dimostrato l’esistenza di una falsa rappresentazione dei fatti - quanto alla supposta inesistenza di autorizzazioni sismiche per le opere di cui al Corpo "C"- che sono stati erroneamente posti alla base dell’ordinanza di demolizione, legittimamente annullata in autotutela in parte qua .
V.4.5. Le autorizzazioni sismiche rilasciate dal Genio Civile di Benevento (n. 45553 del 23.09.2015 e, in variante, n. 4553 del 21.02.2017), costituiscono, nella specie, valida condizione di efficacia dei titoli edilizi rilasciati solo parzialmente decaduti, alla data del 19.05.2021, per omessa completa conclusione dei lavori, non inficiandosi, di contro, la legittimità dei lavori a quel momento già eseguiti in conformità (cfr. art. 15, co.2, DPR 380/2001), per i quali, dunque, l’ordinanza di demolizione risulta ingiustificata, come tale da annullare.
All’uopo, il provvedimento di autotutela decisoria dà in motivazione, “compiutamente atto delle false rappresentazioni della realtà che hanno influito in modo determinante sui provvedimenti che ora vengono ritenuti illegittimi fin dall'origine. Non è sufficiente che l'informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l'amministrazione nell'adozione dei provvedimenti che ci si appresta ad annullare” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10.07.2024, n. 2189). Ed invero, “Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa , in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 agosto 2024 n. 7056)”. Il decisum “aderisce all'orientamento giurisprudenziale che interpreta estensivamente il comma 2-bis dell'art. 21-nonies, laddove, in relazione alla falsa rappresentazione dei fatti, prescinde dall'accertamento, con sentenza passata in giudicato. In questa prospettiva, il superamento del termine di 12 mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio è ammissibile, a prescindere dall'accertamento penale di natura processuale, quando il soggetto abbia rappresentato all'Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti” (Cons. di St., sez. II, 3.01.2025, n. 29 e sez. IV, 8.08.2024, n. 7056).
V.4.6. La medesima censura, quanto alla violazione del termine ragionevole per procedere all’annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione, è invece fondata relativamente alle opere individuate nei Corpi A e B, realizzate in assenza di autorizzazione sismica (sulla relativa istanza è intervenuto un espresso diniego del Genio Civile di Benevento), con conseguente inibitoria di qualsivoglia intervento di tipo strutturale. Infondatamente per tali opere, con ciò richiamandosi l’esame effettuato per il terzo motivo di ricorso cui si rinvia per ragioni di sinteticità, l’Amministrazione comunale ritiene che competenza demolitoria sia stata illegittimamente esercitata, erroneamente ascrivendo la competenza repressiva-ripristinatoria esclusivamente in capo all'autorità giudiziaria e, per essa, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio tecnico del genio civile e non anche ai propri poteri di vigilanza edilizia, in origine correttamente esercitati.
V.4.7. Come dedotto da parte ricorrente, non ricorrono, in tale fattispecie, i presupposti per superamento del rigido limite temporale vigente, ratione temporis , di 12 mesi (art. 21-nonies comma 2 bis) per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, non essendosi rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale o una erronea rappresentazione dei fatti o delle ragioni giuridiche, posti alla base dell’originaria ordinanza di demolizione, per tali ragioni, illegittimamente revocata.
V.5. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole del difetto di legittimazione passiva in ragione della titolarità dei beni acquisiti, deducendo, nella specie, che i beni della controinteressate RA, a seguito dell’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, sono stati definitivamente acquisiti alla proprietà comunale. L’ordinanza demolitoria è stata ritualmente notificata ai soggetti obbligati. L’Ente locale, a seguito di sopralluogo sui luoghi, ha constatato la inottemperanza nel termine assegnato e, conseguentemente, già alla data del 14.11.2022, propria del verbale di accertamento di inottemperanza, gli immobili oggetto di demolizione sono entrati de iure nel patrimonio comunale.
V.5.1. La censura è infondata.
V.5.2. Non appare ultroneo precisare, preliminarmente, che l’ordinanza di demolizione, prot. 4552 del 10.06.2022, è stata oggetto di autonoma impugnativa, da parte delle controinteressate, e solo con decreto n. 96 del 12 marzo 2024, la sezione ottava di questo Tribunale ha dichiarato “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” il ricorso numero di registro generale 4212 del 2022 proprio in ragione dell’intervenuto annullamento d’ufficio in autotutela, quivi gravato (provvedimento registro generale n. 52 – registro settore n. 32 del 30.01.2024).
V.5.3. Ciò posto, in disparte la circostanza che il Comune non ha assunto alcun conseguente provvedimento formale di acquisizione degli immobili al patrimonio pubblico debitamente trascritto, assorbente è la considerazione che l’esercizio del potere di autotutela ha comportato l’eliminazione dal mondo giuridico della ridetta ordinanza di demolizione, con conseguente caducazione dell’atto conseguenziale di accertamento dell’inottemperanza.
Ed invero, come condivisibilmente osservato, “il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime sono connessi e conseguenziali all'ordine di demolizione delle opere e di ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili e sono soggetti a caducazione automatica nel caso di annullamento della presupposta ordinanza di demolizione." (Cons. di St., sez. IV, 23.10.2017, n.4862; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 20.03.2023, n. 880). In altri termini, “Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è strettamente connesso e consequenziale all'ordine di demolizione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi. Ne consegue che è soggetto a caducazione automatica nel caso di annullamento della presupposta ordinanza di demolizione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11.10.2021, n. 6388).
V.6. Va, infine, respinto il quinto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, quanto alla assenza della propria partecipazione al procedimento amministrativo volto all’adozione del provvedimento in autotutela gravato.
V.6.1. Orbene, “In linea generale, nei procedimenti in materia di edilizia ed urbanistica, ed in particolare, nel caso di rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza ritiene non necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento al controinteressato in ragione "dell'ampiezza imprevedibile a priori degli interessi incisi" e quindi dell'impossibilità di un'individuazione dei potenziali controinteressati, circostanza questa che peraltro aggraverebbe il procedimento di rilascio dei titoli edilizi, in contrasto con le precise scansioni temporali definite ex lege ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3.05.2011, n. 1092).
Nella specie, come nel caso all’esame, “Il vicino, anche se ha provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento di ufficio; di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (Cons. di St., sez. IV, 15.12.2011, n. 6606; in senso analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 4.09.2020, n. 1643). In particolare, poi, “L'autore di un esposto o di una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all'esposto e al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato; a maggior ragione detto soggetto non può vantare alcuna particolare posizione ai fini di una partecipazione in alveo procedimentale” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15.07.2010, n. 16811).
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso va accolto in parte, limitatamente alle opere indicate come relative ai Corpi A e B con conseguente annullamento del provvedimento in autotutela in parte qua , fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione comunale vorrà adottare.
VII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano, equitativamente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte, il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione (quanto alle sole opere individuate con riferimento ai Corpi A e B).
Condanna il Comune resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida equitativamente in € 3.000,00 (tremila/00) oltre C.P.A. ed I.V.A., con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AU AD, Presidente
IE PR, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PR | AR AU AD |
IL SEGRETARIO