Art. 30. 1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente articolo 28 non puo' superare le lire 30.000 per ricetta.
2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente articolo 28 e' fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 .
2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente articolo 28 e' fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 .