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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4664/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3441 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 749/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2406/2024, pronunziata il 24.1.2024 e depositata il 20.2.2024, la CGT di 1° grado di
Roma, ha accolto, con il favore delle spese, il ricorso proposto dalla Resistente_1 srl
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento d'ufficio relativo all'imposta unica comunale (IUC)-IMU, anno
2014, N. 3441, notificato il 19.6.2019 per € 72 398,63 (di cui Euro 54.971,56 quale IMU dovuta a fronte degli immobili accertati, Euro 16.491,46 a titolo di sanzione, Euro 926,86 a titolo di interessi per omesso versamento ed Euro 8,75 per spese di notifica).
Avverso la suddetta sentenza – che preso atto che il Comune, in sede di costituzione e, successivamente, con memorie depositate telematicamente, aveva riconosciuto la non debenza dell'imposta da parte della società per non avere la stessa la titolarità degli immobili contestati senza, tuttavia, dare prova dell'avvenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, ha provveduto giudizialmente all'annullamento del medesimo – ha interposto appello il Comune di Roma, chiedendo la riforma del capo della sentenza riguardante la condanna alle spese del giudizio, rappresentandone l'iniquità poiché Roma Capitale esercita, come avvenuto nel caso di specie, un'attività orientata a realizzare un pubblico interesse, svolta in virtù di un potere/dovere, privo di discrezionalità.
Ha resistito la srl Resistente_1 che ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese e con condanna al maggior danno da lite temeraria.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Il regime delle spese fondato sul principio di soccombenza è stato introdotto nel processo tributario in attuazione della delega di cui alla L.413/91 sia per dare attuazione al precetto costituzionale del diritto alla difesa (art.24 Cost) che verrebbe menomato se una parte per ottenere tutela dovesse subire un sacrificio patrimoniale, sia quale conseguenza della prevista obbligatorietà della assistenza tecnico professionale, vieppiù aggravata dalla introduzione del processo telematico.
La liquidazione delle spese è, pertanto, legittima e rispondente alle tutele per cui è stata disciplinata.
Il rigetto dell'appello reca seco anche la liquidazione delle spese del grado – e non anche il maggior danno da lite temeraria non rinvenendosi mala fede o colpa grave nelle ragioni sottese al gravame – che vengono liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del Comune di Roma e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4664/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3441 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 749/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2406/2024, pronunziata il 24.1.2024 e depositata il 20.2.2024, la CGT di 1° grado di
Roma, ha accolto, con il favore delle spese, il ricorso proposto dalla Resistente_1 srl
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento d'ufficio relativo all'imposta unica comunale (IUC)-IMU, anno
2014, N. 3441, notificato il 19.6.2019 per € 72 398,63 (di cui Euro 54.971,56 quale IMU dovuta a fronte degli immobili accertati, Euro 16.491,46 a titolo di sanzione, Euro 926,86 a titolo di interessi per omesso versamento ed Euro 8,75 per spese di notifica).
Avverso la suddetta sentenza – che preso atto che il Comune, in sede di costituzione e, successivamente, con memorie depositate telematicamente, aveva riconosciuto la non debenza dell'imposta da parte della società per non avere la stessa la titolarità degli immobili contestati senza, tuttavia, dare prova dell'avvenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, ha provveduto giudizialmente all'annullamento del medesimo – ha interposto appello il Comune di Roma, chiedendo la riforma del capo della sentenza riguardante la condanna alle spese del giudizio, rappresentandone l'iniquità poiché Roma Capitale esercita, come avvenuto nel caso di specie, un'attività orientata a realizzare un pubblico interesse, svolta in virtù di un potere/dovere, privo di discrezionalità.
Ha resistito la srl Resistente_1 che ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese e con condanna al maggior danno da lite temeraria.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza dell'11 febbraio 2026 e dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Il regime delle spese fondato sul principio di soccombenza è stato introdotto nel processo tributario in attuazione della delega di cui alla L.413/91 sia per dare attuazione al precetto costituzionale del diritto alla difesa (art.24 Cost) che verrebbe menomato se una parte per ottenere tutela dovesse subire un sacrificio patrimoniale, sia quale conseguenza della prevista obbligatorietà della assistenza tecnico professionale, vieppiù aggravata dalla introduzione del processo telematico.
La liquidazione delle spese è, pertanto, legittima e rispondente alle tutele per cui è stata disciplinata.
Il rigetto dell'appello reca seco anche la liquidazione delle spese del grado – e non anche il maggior danno da lite temeraria non rinvenendosi mala fede o colpa grave nelle ragioni sottese al gravame – che vengono liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del Comune di Roma e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma l'11.2.2026