Articolo 3 della Legge 11 gennaio 1994, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 febbraio 1994
Art. 3. Norme regolamentari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente