Art. 3. Norme regolamentari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.
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2 febbraio 1994
2 febbraio 1994
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2004, n. 10637Provvedimento: […] Tornando a sostenere l'estinzione per prescrizione del credito risarcitorio, il ricorrente, con il primo motivo, critica la Corte d'appello per la mancata applicazione del menzionato art. 3 della legge regionale n. 29 del 1994, il quale;Leggi di più...
- prescrizione estintiva·
- pregiudizio economicamente valutabile·
- accessione invertita·
- indennità virtuale di espropriazione·
- occupazione legittima·
- art. 3 legge regionale Sicilia n. 29/1964·
- art. 5 bis d.l. 333/1992·
- decurtazione indennità espropriativa·
- indennità di occupazione