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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3563/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Doto;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di cieco parziale -a seguito di domanda amministrativa del 28.5.2024-, ha proposto il giudizio di merito, contestando le conclusioni della perizia svolta dal CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo di accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto a tale beneficio, con vittoria delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 20.11.2025. La domanda è infondata e va respinta.
Non merita accoglimento la censura proposta dalla parte ricorrente circa la “sottostima” da parte del CTU nominato in fase di ATP delle patologie da questi riscontrate.
Il CTU, in base alla documentazione medica esibita ed all'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali, ha riscontrato che la ricorrente è affetta da: “Anoftalmo chirurgico occhio destro e Cataratta in evoluzione occhio sinistro” ed ha valutato che “La ricorrente non distingue a pieno le forme, la conta delle dita è possibile ad una distanza inferiore ai 30 cm e segue con difficoltà l'interlocutore. Come emerge dal colloquio anamnestico, la signora ha subito eviscerazione dell'occhio destro a seguito di setticemia post Pt_1
broncopolmonite nel 2019, accusando negli anni un peggioramento del visus nell'occhio controlaterale” e che dal certificato oculistico del 18.2.2025 è stato rilevato
“un deficit visivo all'occhio sinistro con un visus naturale pari a 1/10, per il quale viene fornita indicazione alla correzione che porta il visus a 4/10”. Ha pertanto ritenuto che non sussistano i requisiti sanitari per riconoscere la signora quale cieco civile Pt_1
in quanto “L'occhio migliore presenta un visus naturale e, soprattutto, corretto mediante lenti che non rientra nei requisiti richiesti dalla legge (1/20 non modificabile con lente)”. Valutati, a differenza di quanto dedotto nella opposizione, i documenti medici del 26.9.2024 e del 18.2.2025 il CTU, in replica alle osservazioni della difesa di parte ricorrente, ha chiarito che “Nella valutazione dei parametri ai fini del riconoscimento della cecità parziale, l'anoftalmo viene assimilato ad un occhio spento, quindi, ad un'assenza totale di visus (non può esservi nemmeno il moto manu o la percezione della luce). L'occhio migliore, in questo caso il sinistro, che determina l'effettiva sussistenza dei requisiti sanitari, presenta un visus corretto pari a 4/10. Il ricorrente, quindi, non è inquadrabile come cieco civile nemmeno come “decimista”.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Rispetto a tali conclusioni deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di un “mero dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004).
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988 /2009).
Si rileva infine che la parte ricorrente ha prospettato un aggravamento come da nuovo certificato medico che, tuttavia, non è stato prodotto né in allegato al ricorso né con le successive note scritte.
In virtù di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Salerno, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3563/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Doto;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di cieco parziale -a seguito di domanda amministrativa del 28.5.2024-, ha proposto il giudizio di merito, contestando le conclusioni della perizia svolta dal CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo di accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto a tale beneficio, con vittoria delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 20.11.2025. La domanda è infondata e va respinta.
Non merita accoglimento la censura proposta dalla parte ricorrente circa la “sottostima” da parte del CTU nominato in fase di ATP delle patologie da questi riscontrate.
Il CTU, in base alla documentazione medica esibita ed all'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali, ha riscontrato che la ricorrente è affetta da: “Anoftalmo chirurgico occhio destro e Cataratta in evoluzione occhio sinistro” ed ha valutato che “La ricorrente non distingue a pieno le forme, la conta delle dita è possibile ad una distanza inferiore ai 30 cm e segue con difficoltà l'interlocutore. Come emerge dal colloquio anamnestico, la signora ha subito eviscerazione dell'occhio destro a seguito di setticemia post Pt_1
broncopolmonite nel 2019, accusando negli anni un peggioramento del visus nell'occhio controlaterale” e che dal certificato oculistico del 18.2.2025 è stato rilevato
“un deficit visivo all'occhio sinistro con un visus naturale pari a 1/10, per il quale viene fornita indicazione alla correzione che porta il visus a 4/10”. Ha pertanto ritenuto che non sussistano i requisiti sanitari per riconoscere la signora quale cieco civile Pt_1
in quanto “L'occhio migliore presenta un visus naturale e, soprattutto, corretto mediante lenti che non rientra nei requisiti richiesti dalla legge (1/20 non modificabile con lente)”. Valutati, a differenza di quanto dedotto nella opposizione, i documenti medici del 26.9.2024 e del 18.2.2025 il CTU, in replica alle osservazioni della difesa di parte ricorrente, ha chiarito che “Nella valutazione dei parametri ai fini del riconoscimento della cecità parziale, l'anoftalmo viene assimilato ad un occhio spento, quindi, ad un'assenza totale di visus (non può esservi nemmeno il moto manu o la percezione della luce). L'occhio migliore, in questo caso il sinistro, che determina l'effettiva sussistenza dei requisiti sanitari, presenta un visus corretto pari a 4/10. Il ricorrente, quindi, non è inquadrabile come cieco civile nemmeno come “decimista”.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Rispetto a tali conclusioni deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di un “mero dissenso diagnostico”
(Cass, n. 2151/2004).
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988 /2009).
Si rileva infine che la parte ricorrente ha prospettato un aggravamento come da nuovo certificato medico che, tuttavia, non è stato prodotto né in allegato al ricorso né con le successive note scritte.
In virtù di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Salerno, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio