Sentenza 24 dicembre 2025
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(commento alla sentenza n. 6810 del 23/12/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno – Pres. Ernesto Gargano, Rel. Ezio Fedullo) Abstract: il presente articolo, partendo dall'esame della disciplina di riscossione dei tributi locali, affronta l'applicabilità dell'art. 68 del D.lgs. n. 546/1992 nei casi di pendenza di un giudizio tributario, attraverso il richiamo ai diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti. Nell'articolo viene evidenziato il differente trattamento per il contribuente in relazione ai diversi tributi oggetto di accertamento e, a prescindere da eventuali profili di legittimità costituzionale che tale disparità di trattamento può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6810 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2649 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
((CF: , procuratore e difensore di se stesso Parte_1 C.F._1
Appellante
E
e CP_1 Controparte_2
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 4218, pubblicata il 21.11.2022, il tribunale di Santa Maria Capua
ER dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dall' e compensava le spese. CP_1
In motivazione deduceva: che l aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cpc CP_1 nell'ambito del procedimento di esecuzione presso terzi n. 10991/2019, In particolare, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza del 18.11.2019, con cui il G.E. aveva assegnato al creditore la somma di euro 15.409,61 ed aveva ordinato al terzo Parte_1 pignorato, la Banza Nazionale del Lavoro s.p.a., di pagare la detta somma in favore del creditore;
che l aveva impugnato l'ordinanza, ritenendo illegittimo il pignoramento presso terzi CP_1 per la mancanza del titolo esecutivo e rilevando l'avvenuto pagamento delle somme relative alle spese generali di cui all'atto di intervento del creditore procedente;
che, nonostante l avesse qualificato la sua azione come opposizione agli atti esecutivi, CP_1 nella specie si trattava di opposizione alla esecuzione ex art. 615, secondo comma, cpc.
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc da un lato realizza un immediato trasferimento del diritto di credito espropriato in favore del creditore procedente, dall'altro lato, segna la fine dell'esecuzione contro l'originario debitore e costituisce, dunque, l'atto conclusivo del procedimento espropriativo;
che una volta intervenuta l'ordinanza di assegnazione, il processo esecutivo deve ritenersi concluso;
che emessa l'ordinanza di assegnazione, non è più consentita opposizione volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata;
infatti, l'opposizione alla esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile solo fino al momento in cui l'azione esecutiva non si concluda per effetto dell'assegnazione con ordinanza, che è impugnabile con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, ma solo per vizi suoi propri;
che le spese potevano essere compensate, tenuto conto che la pronuncia era stata in rito.
2. ha proposto appello. Parte_1
Con un unico motivo di gravame, ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese.
Deduce che non si configurano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese nel fatto che la domanda non sia stata accolta con una pronuncia in rito;
che nel giudizio di merito aveva già segnalato la mancata liquidazione delle spese nella fase sommaria.
Ha chiesto di:
1. Condannare l alla refusione delle spese di lite relative al 1° grado di giudizio, da CP_1 liquidarsi giusta parametri medi ex D.M. 147 del 13.08.2022 ed in ragione del valore della relativa controversia, pari ad € 5.201,00/26.000,00; 2. Se ritenuto, condannare altresì l alla refusione delle spese di lite relative alla fase CP_1 sommaria delle opposizioni esecutive da liquidarsi giusta parametri medi ex D.M. 37 del
08.03.2018 ed in ragione del valore della relativa controversia, pari ad € 5.201,00/26.000,00;
3. Condannare l appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_3 da liquidarsi d'ufficio giusta parametri ex D.M. 147 del 13.08.2022 e con riferimento al valore della controversia da determinarsi in ragione dell'accoglimento delle domande.
3. Non si sono costituiti l e la . CP_1 Controparte_2
4. Con istanza deposita il 26.9.2023, l'appellante ha chiesto la rimessione Pt_1 in termini per l'iscrizione tempestiva della causa al ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente confermata la contumacia di e CP_1 Controparte_2
già dichiarata con ordinanza del 2.10.2023.
[...]
2.L'istanza di rimessione in termini va accolta.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.” (v. Cass. 238/2023) e che “in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d.
"quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria” (v. Cass. 1348/2024).
2.2. Nella specie, il sul punto deduce che: Pt_1
“1° DEPOSITO BUSTA 180910414 - l'istante alle ore 19.35 del 01 giugno 2023 (10° giorno successivo alla data di notifica dell'atto di appello) procedeva telematicamente alla iscrizione
a ruolo del gravame. Il sistema generava prontamente i primi tre messaggi PEC di
”accettazione”, “avvenuta consegna”, ed “esito controlli automatici” (v. all. 01 – 02 – 03).
Si ritiene rilevante riportare testualmente il contenuto della terza PEC (esito controlli automatici): “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell' ufficio ricevente” (v. all. 03).
Il quarto messaggio PEC, costituito dal controllo manuale del Cancelliere (v. all. 04), veniva recapitato solo il successivo 05 giugno alle ore 07.32; si trascrive il testo: “ Errore imprevisto.
Altro. **ATTENZIONE IL SISTEMA NON PERMETTE … ISCRIZIONE IN QUANTO HA
RILEVATO ERRORE FATALE…RELATIVAMENTE AD UN ALLEGATO….PDF
MALFORMATO…”
2° DEPOSITO BUSTA 180911145 – Stante l'incertezza che suscitava il contenuto della predetta terza PEC (recapitata alle ore 19.36), l'istante si premurava di rinnovare immediatamente il deposito e così alle ore 19.46 dello stesso 01 giugno 2023 procedeva a trasmettere una seconda identica “busta”. Il sistema generava, sempre prontamente, i primi tre messaggi PEC di ”accettazione”, “avvenuta consegna”, ed “esito controlli automatici” (v. all. – 05 – 06 - 07), ma anche in tal caso la terza PEC (esito controlli automatici) conteneva analogo messaggio: “ Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell' ufficio ricevente ” (v. all. 7).
Il quarto messaggio PEC, costituito dal controllo manuale del Cancelliere con rifiuto del deposito per pdf malformato, veniva recapitato in data 16.06.2023 (v. all. 08).
L'istante, dunque, venuto a conoscenza del rifiuto del primo deposito solo in data
05.06.2023, nella mattinata dello stesso giorno contattava telefonicamente (081/2239799)
e con assoluta immediatezza il competente Ufficio di Cancelleria della Corte d'Appello chiedendo di “forzare” l'accettazione della busta (trasmessa e regolarmente consegnata nella “casella di destinazione” il 01.06.2023 alle ore 19.35 (v. all. 2).
Al riguardo il Funzionario responsabile, dott. riferiva che l'atto principale (l'atto di Tes_1 citazione in appello) sebbene fosse visibile alla consolle non poteva essere stampato/scaricato, il che rendeva impossibile perfezionare l'incombenza alla data del 01.06.2023. Seguivano numerose interlocuzioni dirette di natura tecnica e, dopo un ulteriore vano terzo tentativo (busta 181014633 del 05.06.23 ore 13,15/13,17), sempre lo stesso giorno 05.06.2023 alle ore 13,58 una quarta busta veniva finalmente “accettata con successo”.
2.4. Il si è prontamente attivato dopo avere percepito che l'iscrizione della causa Pt_1 non era andata a buon fine, tentano ripetutamente l'iscrizione; per cui, l'iscrizione della causa deve ritenersi tempestiva.
3. L'appello merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
3.1. L'art. 92, secondo comma, cpc – nella lettera introdotta nel 2014, ratione temporis applicabile - prevede che il giudice possa compensare le spese, in tutto o in parte, in caso a) di soccombenza reciproca, b) di assoluta novità della quesitone trattata, c) di mutazione della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3.2. Con la sentenza del 19.4.2018, n.77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate.
3.3. “La Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata (a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale
N.77/2018 prevede l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica
o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza)” (v. in motivazione, Cass. 5289/2023)
3.4. La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento” (v. Cass 16037/2014; 7352/2019).
3.5. Nella specie, il tribunale ha compensato le spese in ragione del fatto di avere dichiarato inammissibile l'opposizione.
Tale motivazione non giustifica la compensazione delle spese, atteso che non è integrata alcuna grave ed eccezionale ragione, rientrando nella ordinarietà che un giudizio possa concludersi con una pronuncia in rito.
3.6. Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata quanto alla regolazione delle spese e, per l'effetto, l deve essere condannato, secondo CP_1 soccombenza ex art. 91 cpc, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore del . Pt_1
4. Il ha chiesto che, nelle spese di primo grado vengano liquidate anche Pt_1 quelle della fase sommaria della opposizione alla esecuzione.
La domanda va accolta.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ove il giudice dell'esecuzione non abbia liquidato le spese della fase sommaria della opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la parte vittoriosa deve introdurre il giudizio di merito, ove interessata alla liquidazione delle spese (v. Cass. 12977/2022; v, anche Cass. 15082/2019, nella cui massima si legge che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito”).
4.2. La Corte di cassazione ha anche precisato che “per fermo convincimento di nomofilachia, assurto oramai a diritto vivente, le opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l'inizio della procedura esecutiva) hanno struttura di giudizi unitari a bifasicità eventuale (per la compiuta ricostruzione dell'istituto nei predetti termini, cfr. Cass. 11/10/2018, n. 25170, ribadita, ex aliis, da Cass.
12/11/2018, n. 28848; Cass. 31/10/2019, n. 28034; Cass. 15/09/2020, n. 19107; Cass.
12/07/2023, n. 19978; Cass. 29/12/2023, n. 36516).
Siffatta connotazione importa che, qualora il giudizio si svolga in ambedue le fasi, la disciplina delle spese - id est: l'applicazione del principio di soccombenza o delle possibili deroghe ad esso – debba assumere come riferimento l'esito, complessivo e finale, della lite, ripartire cioè il carico delle spese dell'intera controversia, in tutte le sue scansioni, in base al risultato del merito dell'opposizione.
Da ciò discende che non è conforme a diritto una regolamentazione dell'onere delle spese distinta e disomogenea (cioè a dire informata ad una diversa applicazione della regola della soccombenza) in relazione alle due fasi in cui si articola il giudizio di opposizione esecutiva”
(v. in motivazione, Cass. 11379/2025).
Pertanto, la liquidazione della fase sommaria e della fase di merito della opposizione alla esecuzione deve essere improntata ad un criterio unitario.
4.3. Nella specie, il G.E., con l'ordinanza del 3.6.2020 dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione formulata dall' , fissava il termine per la introduzione del CP_1 giudizio di merito, ma non liquidava le spese della fase sommaria.
Il , nel costituirsi, in data 4.5.2021, nel giudizio di merito della opposizione, Pt_1 evidenziò la mancata liquidazione delle spese della fase sommaria, chiedendo al giudice del merito di provvedere.
4.4. Come detto, il tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha compensato le spese;
dunque, non ha liquidato le spese anche della fase sommaria in favore del ferrante.
A tanto, quindi, deve provvedere questa Corte.
5. Per la liquidazione delle spese del primo grado deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014 – in vigore al momento della pendenza e della conclusione del giudizio di primo grado.
6. Il valore della controversia è determinato in ragione della somma assegnata al con l'ordinanza oggetto di opposizione (euro 15.409,61). Pt_1
7. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
8. Quanto alla fase sommaria, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50% in ragione della semplicità della questione.
Nulla va liquidato per la fase istruttoria, non essendosi questa svolta.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 1.095,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
9. Quanto alla fase di merito del primo grado, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Va pertanto liquidata la somma di euro 1.617,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. In ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese del presente grado di giudizio devono gravare sull' , quale soccombente, ex art. 91 cpc. CP_1
11. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della controversia è determinato dall'ammontare delle somme liquidate a titolo di spese per il prima grado.
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra uro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
13. Per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Nulla va liquidato per la fase di trattazione, in quanto questa è stata assente.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 1.923,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
14. Va anche liquidata la somma di euro 27,00 a titolo di esborsi, per quanto versato per l'iscrizione della causa a ruolo. 15. Non deve provvedersi a regolare le spese nei rapporti tra e la Pt_1 [...] in quanto questa era, in primo grado, terzo pignorato e nel Controparte_2 presente giudizio è stata evocata solo a titolo di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da , riforma la sentenza del tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua ER n. 4218, pubblicata il 21.11.2022, nella parte in cui ha compensato le spese e, per l'effetto, condanna l al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di , liquidando, per la fase sommaria della opposizione alla Parte_1 esecuzione, la somma di euro 1.095,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e per la fase di merito della opposizione alla esecuzione, la somma di euro 1.617,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
b) condanna l al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidando la CP_1 somma di euro 1.923,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, ed euro 27,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini