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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2749/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13155/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001399246000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2622/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: , come sopra rapp.ta e difesa e domiciliata RICORRE All'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, affinché la stessa accolga le seguenti
Conclusioni I) nel merito accolga il Giudice di Pace Tributario il ricorso, e per l'effetto annulli la cartella impugnata;
II) in ogni caso vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con distrazione.
Ufficio resistente AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di Roma Tanto premesso, Agenzia delle Entrate Riscossione, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, Voglia
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda stante la notifica di avvisi di intimazione precedenti, rispetto a quello oggetto di opposizione;
- nel merito, accertata e dichiarata la rituale notifica degli atti, rigettare la domanda formulata dal ricorrente nei confronti di AdER, trattandosi di mero esecutore, in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, impugnava nei confronti della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di CASERTA e della Regione Campania una 2 cartella di pagamento notificata al ricorrente, da dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sede di Caserta (CE), cartella di pagamento n. 028 2025 00241176 31/00 dell'importo di euro
645,66, con ente Creditore la Regione Campania, e fondata su mancato pagamento dei bolli auto:
- anno 2019 auto targata Targa_1 , dell'importo di euro 639,78, con avviso di accertamento n. 964174194144 notificato il 7/9/2022
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di Roma, come rappresentata e difesa, concludeva come segue:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda stante la notifica di avvisi di intimazione precedenti, rispetto a quello oggetto di opposizione;
- nel merito, accertata e dichiarata la rituale notifica degli atti, rigettare la domanda formulata dal ricorrente nei confronti di AdER, trattandosi di mero esecutore, in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi.
La RE NI, benché ritualmente citata, non si costituiva ritualmente giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
L'art. 4 del D.L.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Incompetenza territoriale
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n°
546/92, difatti la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del
D.lgs. n° 446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente di riscossione è AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di CASERTA la competenza territoriale sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta e non di Napoli.
4 Conseguentemente questo GM, rilevata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, termine per la riassunzione 90 giorni. Spese della fase compensate.
Così deciso in Napoli, il 11 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13155/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001399246000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2622/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: , come sopra rapp.ta e difesa e domiciliata RICORRE All'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, affinché la stessa accolga le seguenti
Conclusioni I) nel merito accolga il Giudice di Pace Tributario il ricorso, e per l'effetto annulli la cartella impugnata;
II) in ogni caso vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con distrazione.
Ufficio resistente AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di Roma Tanto premesso, Agenzia delle Entrate Riscossione, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CONCLUDE affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, Voglia
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda stante la notifica di avvisi di intimazione precedenti, rispetto a quello oggetto di opposizione;
- nel merito, accertata e dichiarata la rituale notifica degli atti, rigettare la domanda formulata dal ricorrente nei confronti di AdER, trattandosi di mero esecutore, in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, impugnava nei confronti della AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di CASERTA e della Regione Campania una 2 cartella di pagamento notificata al ricorrente, da dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sede di Caserta (CE), cartella di pagamento n. 028 2025 00241176 31/00 dell'importo di euro
645,66, con ente Creditore la Regione Campania, e fondata su mancato pagamento dei bolli auto:
- anno 2019 auto targata Targa_1 , dell'importo di euro 639,78, con avviso di accertamento n. 964174194144 notificato il 7/9/2022
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti prima degli atti impugnati e, quindi, che tali atti stato formati in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e precisamente eccepiva la nullità dei titoli posti alla base della relativa cartella esattoriale senza che sia stato notificato alcun atto prodromico, eccependo la prescrizione e decadenza del tributo, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di Roma, come rappresentata e difesa, concludeva come segue:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda stante la notifica di avvisi di intimazione precedenti, rispetto a quello oggetto di opposizione;
- nel merito, accertata e dichiarata la rituale notifica degli atti, rigettare la domanda formulata dal ricorrente nei confronti di AdER, trattandosi di mero esecutore, in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese, compensi.
La RE NI, benché ritualmente citata, non si costituiva ritualmente giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
L'art. 4 del D.L.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Incompetenza territoriale
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4, D. Lgs. n°
546/92, difatti la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del
D.lgs. n° 446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente di riscossione è AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE sede di CASERTA la competenza territoriale sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta e non di Napoli.
4 Conseguentemente questo GM, rilevata l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali della presente fase tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, termine per la riassunzione 90 giorni. Spese della fase compensate.
Così deciso in Napoli, il 11 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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