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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 22/01/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2303/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/1/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n 112401530901 del 28/10/2025 di € 2.921,00, notificato da Roma Capitale per TARI relativa agli anni di imposta dal 2018 al
2023 in relazione al possesso dell'immobile in Indirizzo_1.
Assumeva Ricorrente_1 che:
- l'imposta non era dovuta per avere egli dato in locazione l'immobile in Indirizzo_1 ad Nominativo_1, la quale aveva regolarmente pagato per l'utenza.
Non si costituiva Roma Capitale, pure regolarmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ricorrente_1 ha provato di aver registrato il contratto di locazione in favore di Nominativo_1 a decorrere dall'1/6/2010, nonché ha provato che la stessa ha aperto un'utenza TARI per l'immobile in
Indirizzo_1 e ha corrisposto il tributo richiesto in pagamento con bollettini periodici dal 2018 al 2023.
Ne discende che Ricorrente_1 ha provato che per l'intero periodo temporale coperto dall'accertamento, il proprio immobile è stato pertanto sempre stato nella disponibilità di terzi occupanti tenuti essi a corrispondere il tributo e ad adempiere ad ogni onere dichiarativo, prevedendo la legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014) al comma 642 che “La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…”, e specificando il comma 643 che “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie”, sicchè avendo il proprietario Ricorrente_1 provato una detenzione superiore a sei mesi, ogni onere dichiarativo, al pari del pagamento del tributo, oltretutto regolarmente assolto, sarebbe stato di competenza del suo inquilino.
Spese compensate avuto riguardo alla natura personale della difesa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n 112401530901 del 28/10/2025. Compensa le spese processuali.
Roma, 21/1/2026
Il Giudice monocratico
MA IL UI LL
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2303/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530901 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/1/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n 112401530901 del 28/10/2025 di € 2.921,00, notificato da Roma Capitale per TARI relativa agli anni di imposta dal 2018 al
2023 in relazione al possesso dell'immobile in Indirizzo_1.
Assumeva Ricorrente_1 che:
- l'imposta non era dovuta per avere egli dato in locazione l'immobile in Indirizzo_1 ad Nominativo_1, la quale aveva regolarmente pagato per l'utenza.
Non si costituiva Roma Capitale, pure regolarmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ricorrente_1 ha provato di aver registrato il contratto di locazione in favore di Nominativo_1 a decorrere dall'1/6/2010, nonché ha provato che la stessa ha aperto un'utenza TARI per l'immobile in
Indirizzo_1 e ha corrisposto il tributo richiesto in pagamento con bollettini periodici dal 2018 al 2023.
Ne discende che Ricorrente_1 ha provato che per l'intero periodo temporale coperto dall'accertamento, il proprio immobile è stato pertanto sempre stato nella disponibilità di terzi occupanti tenuti essi a corrispondere il tributo e ad adempiere ad ogni onere dichiarativo, prevedendo la legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014) al comma 642 che “La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…”, e specificando il comma 643 che “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie”, sicchè avendo il proprietario Ricorrente_1 provato una detenzione superiore a sei mesi, ogni onere dichiarativo, al pari del pagamento del tributo, oltretutto regolarmente assolto, sarebbe stato di competenza del suo inquilino.
Spese compensate avuto riguardo alla natura personale della difesa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n 112401530901 del 28/10/2025. Compensa le spese processuali.
Roma, 21/1/2026
Il Giudice monocratico
MA IL UI LL