CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2024, n. 28654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28654 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di AG, avv. BISSI MASSIMO del foro di FERRARA, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 28654 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Ancona ha rigettato l'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 lett. a) nell'interesse di FF AG, della sentenza del Tribunale di Ferrara dell'8 ottobre 2019 (irrevocabile il 7 luglio 2023) di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000 n. 74 (capo 43) relativo alla emissione di fatture false (in quanto riportavano come oggetto prestazioni di facchinaggio, mentre si trattava di attività di lavoro dipendente) da parte della ditta individuale YE ED al fine di evadere le imposte. 1.1. Nella richiesta di revisione si era rappresentata l'inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della predetta sentenza di condanna con quelli stabiliti a fondameuto della sentenza del Tribunale di Ferrara del 15 dicembre 2021 con cui FF AG, quale amministratore di MA AG RL dichiarata fallita nel 2015, era stato assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta per aver distratto dal' patrimonio della società la somma corrispondente all'importo pagato alla ditta ndede YE ED per le fatture false, con la formula perché il fatto non sussiste. 1.2.La Corte di Appello ha rigettato la richiesta, rilevando che nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi del contrasto di giudicati, in quanto la differente valutazione delle fatture nelle due pronunce a monte non era sorretta da ricostruzioni fattuali antitetiche. 2. Avverso la sentenza, AG, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del contrasto di giudicati. La Corte di Appello avrebbe confuso l'inconc:iliabilità dei fatti storici posti a fondamento delle diverse decisioni con le valutazioni che a quelle differenti conclusioni hanno portato. Il fatto storico oggetto delle due decisioni del Tribunale di Ferrara è la falsità delle fatture emesse dalla ditta individuale YE ED nel 2012, affermata con la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara del 2019 relativa al reato fiscale, e negata con la sentenza del Tribunale di Ferrara del 2021 relativa al reato di bancarotta. Il fatto storico rilevante nelle decisioni che contrastano nei rispettivi capi è la falsità delle fatture emesse dalla 2 ditta YE ED a favore di MA AG RL nel corso del 2012, ritenuto sussistente dal Tribunale monocratico ed insussistente dal Tribunale collegiale. Le due decisioni, dunque, si fondano su ricostruzioni fattuali antitetiche. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello adottato una motivazione rafforzata. Il difensore ricorda che nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, nel caso di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., il giudice deve dar conto delle proprie ragioni con motivazione rafforzata al fine di spiegare le ragioni per le quali pur in presenza di fatti fra loro inconciliabili contenuti in diverse sentenze irrevocabili ritenga di ribadire la sostenibilità della soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione. Nel caso di specie la Corte non avrebbe assolto a tale onere motivazionale. 3. Nel corso dell'udienza a trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato . 2. In linea generale, deve ribadirsi che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso c:on riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni ( ex multis Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, dep. 2002, Pisano FC, Rv. 221098), né alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749). Con riguardo al concetto di inconciliabilità si è chiarito che "la sequenza normativamente imposta passa, dunque, attraverso una triplice, convergente disamina: occorre, anzitutto, che i fatti storici - vale a dire gli accadimenti materiali su cui si radica la nozione di "fatto" penalmente significativa sul versante del ne bis in idem: e cioè, azione od omissione, evento e nesso di causalità - siano gli stessi...; occorre, poi, che i fatti risultino "fondamentali" ai fini delle decisioni poste in comparazione, giacché ove mancasse il requisito della 3 necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere da elemento "dirompente" rispetto alla "tenuta" intrinseca della decisione oggetto di revisione (a norma dell'art. 631 cod. • proc. pen., infatti, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.). È, infine, essenziale il requisito della inconciliabilità: il che sta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi» (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162). 3. Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato che: - nella motivazione della sentenza del Tribunale di Ferrara del 2019 a fondamento della falsità oggettive delle fatture si erano addotti i seguenti elementi: a) la ditta individuale YE ED, costituita nell'anno 2011, era risultata evasore totale e aveva emesso fatture per prestazioni di servizi di acquisto di materiale a favore di vari clienti fra cui MA AG RL;
b) YE aveva dichiarato di essere stato dipendente della Manifattura AG fino al 2007, con mansione di facchino e di avere continuato a svolgere attività in nero per tale ditta fino al 2010, quando su richiesta di AG aveva aperto un'omonima ditta individuale per continuare ad avere rapporti lavorativi: pur essendo titolare della ditta, la stessa era di fatto gestita da AG che disponeva anche del relativo conto corrente;
c) la ditta individuale YE ED non disponeva di struttura operativa adeguata alla cessione di beni, prestazione di servizi e volume di affari realizzati;
- nella motivazione della sentenza del Tribunale di Ferrara del 2021 si era spiegato che la sentenza relativa alla falsa fatturazioni, in allora ancora non definitiva, così come gli atti del procedimento erano stati acquisiti solo come dati storici, ma non erano confluiti all'interno del fascicolo per il dibattimento, in quanto ritenuti non utilizzabili dal collegio. In altri termini in tale procedimento non era stata svolta istruttoria in relazione all'ipotesi di accusa della falsità dal punto di vista oggettivo delle fatturazioni nei rapporti tra MB RL e la ditta YE ED, ma era stata solo acquisita la sentenza di condanna del differente procedimento, valutabile, in quanto non definitiva, come mero dato storico della sua pronuncia. La Corte ha, dunque, osservato che alla ricostruzione fattuale della fittizietà delle fatture come esplicitata nella motivazione della sentenza 4 di condanna, la pronuncia di assoluzione non aveva opposto alcuna ricostruzione fattuale differente, ma si era limitata a rilevare che la fittizietà delle fatture quale era emersa nel diverso procedimento concluso con la condanna era rimasta allo stadio di dato storico e non era assurta al rango di dato probatorio. A fronte di tale motivazione, coerente con i dati riportati, logica nelle inferenze tratte da tali dati e rispettosa della nozione di • inconciliabilità di giudicati, come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ha riprodotto il contenuto dell'istanza e non si è confrontato con l'argomento per cui la sentenza assolutoria non aveva optato per una ricostruzione fattuale antitetica rispetto a quella di condanna, ma si era, in sostanza, limitata a prendere atto che l'istruttoria in ordine alla fatturazione delle prestazioni fra la ditta individuale e la società MB RL era stata carente e insufficiente. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1.Vero è che in linea generale il processo di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano" - dell'annmissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Nel procedimento di revisione l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che afferma fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione in riferimento al caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettere a), del codice di procedura penale;
ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238; Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 27152:3 - 01, secondo cui "n tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. 5 proc. pen. il giudice è tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione"). 4.2.Nel caso in esame, tuttavia, non si versa in detta ipotesi, in quanto la Corte di Appello ha deciso, sia pure dopo aver instaurato il giudizio di revisione e non già de plano, per la insussistenza del contrasto di giudicati nel senso anzidetto. Avendo la Corte escluso che la sentenza di assoluzione fosse sorretta da una ricostruzione fattuale antitetica rispetto a quella di condanna, non era tenuta ad operare la verifica successiva in merito alla possibilità di ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla richiesta di revisione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibdità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il giorno 5 luglio 2024 Il Consigli tensore Il Presi ente An c Frances iampi
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di AG, avv. BISSI MASSIMO del foro di FERRARA, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 28654 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Ancona ha rigettato l'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 lett. a) nell'interesse di FF AG, della sentenza del Tribunale di Ferrara dell'8 ottobre 2019 (irrevocabile il 7 luglio 2023) di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000 n. 74 (capo 43) relativo alla emissione di fatture false (in quanto riportavano come oggetto prestazioni di facchinaggio, mentre si trattava di attività di lavoro dipendente) da parte della ditta individuale YE ED al fine di evadere le imposte. 1.1. Nella richiesta di revisione si era rappresentata l'inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della predetta sentenza di condanna con quelli stabiliti a fondameuto della sentenza del Tribunale di Ferrara del 15 dicembre 2021 con cui FF AG, quale amministratore di MA AG RL dichiarata fallita nel 2015, era stato assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta per aver distratto dal' patrimonio della società la somma corrispondente all'importo pagato alla ditta ndede YE ED per le fatture false, con la formula perché il fatto non sussiste. 1.2.La Corte di Appello ha rigettato la richiesta, rilevando che nel caso di specie non ricorreva l'ipotesi del contrasto di giudicati, in quanto la differente valutazione delle fatture nelle due pronunce a monte non era sorretta da ricostruzioni fattuali antitetiche. 2. Avverso la sentenza, AG, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del contrasto di giudicati. La Corte di Appello avrebbe confuso l'inconc:iliabilità dei fatti storici posti a fondamento delle diverse decisioni con le valutazioni che a quelle differenti conclusioni hanno portato. Il fatto storico oggetto delle due decisioni del Tribunale di Ferrara è la falsità delle fatture emesse dalla ditta individuale YE ED nel 2012, affermata con la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara del 2019 relativa al reato fiscale, e negata con la sentenza del Tribunale di Ferrara del 2021 relativa al reato di bancarotta. Il fatto storico rilevante nelle decisioni che contrastano nei rispettivi capi è la falsità delle fatture emesse dalla 2 ditta YE ED a favore di MA AG RL nel corso del 2012, ritenuto sussistente dal Tribunale monocratico ed insussistente dal Tribunale collegiale. Le due decisioni, dunque, si fondano su ricostruzioni fattuali antitetiche. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello adottato una motivazione rafforzata. Il difensore ricorda che nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, nel caso di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., il giudice deve dar conto delle proprie ragioni con motivazione rafforzata al fine di spiegare le ragioni per le quali pur in presenza di fatti fra loro inconciliabili contenuti in diverse sentenze irrevocabili ritenga di ribadire la sostenibilità della soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione. Nel caso di specie la Corte non avrebbe assolto a tale onere motivazionale. 3. Nel corso dell'udienza a trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato . 2. In linea generale, deve ribadirsi che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso c:on riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni ( ex multis Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, dep. 2002, Pisano FC, Rv. 221098), né alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749). Con riguardo al concetto di inconciliabilità si è chiarito che "la sequenza normativamente imposta passa, dunque, attraverso una triplice, convergente disamina: occorre, anzitutto, che i fatti storici - vale a dire gli accadimenti materiali su cui si radica la nozione di "fatto" penalmente significativa sul versante del ne bis in idem: e cioè, azione od omissione, evento e nesso di causalità - siano gli stessi...; occorre, poi, che i fatti risultino "fondamentali" ai fini delle decisioni poste in comparazione, giacché ove mancasse il requisito della 3 necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere da elemento "dirompente" rispetto alla "tenuta" intrinseca della decisione oggetto di revisione (a norma dell'art. 631 cod. • proc. pen., infatti, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.). È, infine, essenziale il requisito della inconciliabilità: il che sta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi» (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162). 3. Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato che: - nella motivazione della sentenza del Tribunale di Ferrara del 2019 a fondamento della falsità oggettive delle fatture si erano addotti i seguenti elementi: a) la ditta individuale YE ED, costituita nell'anno 2011, era risultata evasore totale e aveva emesso fatture per prestazioni di servizi di acquisto di materiale a favore di vari clienti fra cui MA AG RL;
b) YE aveva dichiarato di essere stato dipendente della Manifattura AG fino al 2007, con mansione di facchino e di avere continuato a svolgere attività in nero per tale ditta fino al 2010, quando su richiesta di AG aveva aperto un'omonima ditta individuale per continuare ad avere rapporti lavorativi: pur essendo titolare della ditta, la stessa era di fatto gestita da AG che disponeva anche del relativo conto corrente;
c) la ditta individuale YE ED non disponeva di struttura operativa adeguata alla cessione di beni, prestazione di servizi e volume di affari realizzati;
- nella motivazione della sentenza del Tribunale di Ferrara del 2021 si era spiegato che la sentenza relativa alla falsa fatturazioni, in allora ancora non definitiva, così come gli atti del procedimento erano stati acquisiti solo come dati storici, ma non erano confluiti all'interno del fascicolo per il dibattimento, in quanto ritenuti non utilizzabili dal collegio. In altri termini in tale procedimento non era stata svolta istruttoria in relazione all'ipotesi di accusa della falsità dal punto di vista oggettivo delle fatturazioni nei rapporti tra MB RL e la ditta YE ED, ma era stata solo acquisita la sentenza di condanna del differente procedimento, valutabile, in quanto non definitiva, come mero dato storico della sua pronuncia. La Corte ha, dunque, osservato che alla ricostruzione fattuale della fittizietà delle fatture come esplicitata nella motivazione della sentenza 4 di condanna, la pronuncia di assoluzione non aveva opposto alcuna ricostruzione fattuale differente, ma si era limitata a rilevare che la fittizietà delle fatture quale era emersa nel diverso procedimento concluso con la condanna era rimasta allo stadio di dato storico e non era assurta al rango di dato probatorio. A fronte di tale motivazione, coerente con i dati riportati, logica nelle inferenze tratte da tali dati e rispettosa della nozione di • inconciliabilità di giudicati, come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ha riprodotto il contenuto dell'istanza e non si è confrontato con l'argomento per cui la sentenza assolutoria non aveva optato per una ricostruzione fattuale antitetica rispetto a quella di condanna, ma si era, in sostanza, limitata a prendere atto che l'istruttoria in ordine alla fatturazione delle prestazioni fra la ditta individuale e la società MB RL era stata carente e insufficiente. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1.Vero è che in linea generale il processo di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano" - dell'annmissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Nel procedimento di revisione l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che afferma fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione in riferimento al caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettere a), del codice di procedura penale;
ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238; Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 27152:3 - 01, secondo cui "n tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. 5 proc. pen. il giudice è tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione"). 4.2.Nel caso in esame, tuttavia, non si versa in detta ipotesi, in quanto la Corte di Appello ha deciso, sia pure dopo aver instaurato il giudizio di revisione e non già de plano, per la insussistenza del contrasto di giudicati nel senso anzidetto. Avendo la Corte escluso che la sentenza di assoluzione fosse sorretta da una ricostruzione fattuale antitetica rispetto a quella di condanna, non era tenuta ad operare la verifica successiva in merito alla possibilità di ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla richiesta di revisione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibdità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il giorno 5 luglio 2024 Il Consigli tensore Il Presi ente An c Frances iampi