Art. 56. (Norme di attuazione del presente Capo)
Il consiglio di amministrazione dell'istituto stabilira' le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonche' per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione.
Il consiglio di amministrazione dell'istituto stabilira' le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonche' per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione.