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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1990/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RICCI ENNIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16261/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000385596 TARI 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000385596 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000385596 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2171/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con atto notificato a mezzo pec il 28.7.25, depositato il 26.9.25, ha impugnato nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A., Concessionario per l'accertamento e la riscossione coattiva della
TARI per il Comune di Casamicciola Terme, e del Comune di Casamicciola Terme, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000385596 del 20.5.25, notificato il 2.6.25, dell'importo complessivo di Euro 1.043,65, avente ad oggetto il veicolo tg. Targa_1, fondato:
1) sull'avviso di accertamento n. 404851200000370192, asseritamente notificato il 16.12.20, per il presunto mancato pagamento della TARI-TARES relativa all'annualità 2015;
2) sull'avviso di accertamento n. 404851220000421110, asseritamente notificato il 18.11.22, per il presunto mancato pagamento della TARI-TARES relativa all'annualità 2017;
3) sull'avviso di accertamento n. 404851210000475109, asseritamente notificato il 30.12.21, per il presunto mancato pagamento della TARI-TARES relativa all'annualità 2016.
Il contribuente ha dedotto: a) l'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione della pretesa creditoria, o comunque delle sanzioni ed interessi.
Con memoria depositata il 5.9.25 si è costituita la SO.G.E.T. S.p.A. ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 17.10.25 è stata sospesa l'esecutività dell'atto impugnato.
In data 12.1.26 la SO.G.E.T. S.p.A. ha depositato memorie difensive e documenti. Non si è costituito il Comune di Casamicciola Terme.
All'udienza del 6.2.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato innanzitutto che il preavviso di fermo amministrativo può essere certamente impugnato dal contribuente, in quanto equivalente ad un atto di costituzione in mora in relazione ad una specifica pretesa tributaria: non è dato dunque affermare l'insussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 CPC
(cfr. tra le altre Cass. 33526/19).
Va altresì rilevato che nella memoria illustrativa depositata il 12.1.26 la resistente OG ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo stato documentato dalla controparte la data di notifica dell'atto impugnato.
Orbene, l'art. 21 primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso (cfr.
Cass. 17391/24).
La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall'avvenuta costituzione della parte resistente (cfr. Cass. n. 4247/2013;
Cass. n. 18224/18; Cass. n. 23060/19).
Nel caso di specie, nonostante la contestazione del resistente, il ricorrente non ha documentato la tempestività del ricorso proposto avverso atto del 20.5.25.
Tenuto conto dei motivi della decisione, fondata su questioni di rito che prescindono dall'esame del merito della pretesa tributaria, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 6.2.26.
Il Giudice
(dr. Ennio Ricci)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RICCI ENNIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16261/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000385596 TARI 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000385596 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000385596 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2171/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con atto notificato a mezzo pec il 28.7.25, depositato il 26.9.25, ha impugnato nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A., Concessionario per l'accertamento e la riscossione coattiva della
TARI per il Comune di Casamicciola Terme, e del Comune di Casamicciola Terme, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000385596 del 20.5.25, notificato il 2.6.25, dell'importo complessivo di Euro 1.043,65, avente ad oggetto il veicolo tg. Targa_1, fondato:
1) sull'avviso di accertamento n. 404851200000370192, asseritamente notificato il 16.12.20, per il presunto mancato pagamento della TARI-TARES relativa all'annualità 2015;
2) sull'avviso di accertamento n. 404851220000421110, asseritamente notificato il 18.11.22, per il presunto mancato pagamento della TARI-TARES relativa all'annualità 2017;
3) sull'avviso di accertamento n. 404851210000475109, asseritamente notificato il 30.12.21, per il presunto mancato pagamento della TARI-TARES relativa all'annualità 2016.
Il contribuente ha dedotto: a) l'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione della pretesa creditoria, o comunque delle sanzioni ed interessi.
Con memoria depositata il 5.9.25 si è costituita la SO.G.E.T. S.p.A. ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 17.10.25 è stata sospesa l'esecutività dell'atto impugnato.
In data 12.1.26 la SO.G.E.T. S.p.A. ha depositato memorie difensive e documenti. Non si è costituito il Comune di Casamicciola Terme.
All'udienza del 6.2.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato innanzitutto che il preavviso di fermo amministrativo può essere certamente impugnato dal contribuente, in quanto equivalente ad un atto di costituzione in mora in relazione ad una specifica pretesa tributaria: non è dato dunque affermare l'insussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 CPC
(cfr. tra le altre Cass. 33526/19).
Va altresì rilevato che nella memoria illustrativa depositata il 12.1.26 la resistente OG ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo stato documentato dalla controparte la data di notifica dell'atto impugnato.
Orbene, l'art. 21 primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso (cfr.
Cass. 17391/24).
La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall'avvenuta costituzione della parte resistente (cfr. Cass. n. 4247/2013;
Cass. n. 18224/18; Cass. n. 23060/19).
Nel caso di specie, nonostante la contestazione del resistente, il ricorrente non ha documentato la tempestività del ricorso proposto avverso atto del 20.5.25.
Tenuto conto dei motivi della decisione, fondata su questioni di rito che prescindono dall'esame del merito della pretesa tributaria, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 6.2.26.
Il Giudice
(dr. Ennio Ricci)