Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1990
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irrituale notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito prova della tempestività del ricorso proposto avverso l'atto del 20.5.25, elemento necessario per superare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria, sanzioni ed interessi

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi di rito, senza esaminare il merito della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività

    Il giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che l'onere di provare la tempestività del ricorso gravi sul ricorrente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92 e della giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1990
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1990
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo