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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2926/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 09/06/2025 e presentato da
con l'avv. PAOLA TAVANI Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. TOCCHETTO MARIA Controparte_1
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio Le parti concludono come da nota congiunta, depositata in data
14/11/2025, in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, il sig. Parte_2
allegava:
-di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data Controparte_1
01/09/1984 a Treviso;
- che dall'unione nasceva, il 14/11/1992, il figlio il quale Per_1
ha raggiunto la maggiore età ed è dotato di capacità reddituale;
attualmente, tuttavia, è ancora aiutato economicamente dal padre;
- che in data 29/06/1988 il Tribunale di Treviso pronunciava la separazione consensuale dei coniugi;
- che, in ragione dell'attività lavorativa svolta dalla resistente,
non sussisteva alcun divario economico tra le parti idoneo a legittimare l'eventuale pretesa avversaria di un assegno divorzile.
Il ricorrente chiedeva quindi la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale Controparte_1
chiedeva un assegno divorzile pari ad 300 mensili, oltre alla quota del 40% del TFS percepito dal marito.
A sostegno della propria domanda, la sig.ra allegava la CP_1
sussistenza di uno squilibrio delle condizioni reddituali delle parti, dovuto ai sacrifici dalla stessa compiuti in funzione dei bisogni della famiglia durante la vita matrimoniale. In data 11/11/2025, all'udienza di comparizione delle parti, il giudice esperiva il tentativo di conciliazione, proponendo di definire la controversia mediante la rinuncia da parte della resistente all'assegno divorzile e la compensazione integrale delle spese di lite.
Per consentire alla convenuta di valutare tale proposta, l'udienza era differita al 17/11/2025.
La sig.ra , con note scritte in sostituzione dell'udienza, CP_1
manifestava la volontà di consensualizzare il procedimento rinunciando all'assegno divorzile.
Nel merito osserva il Tribunale che la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dalla legge, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
all'evidenza essere ricostituita.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2926/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 01/09/1984
da (C.F. ), n. a TREVISO (TV) il Parte_1 C.F._1
18/07/1957, e (C.F. ), n. a TREVISO Controparte_1 C.F._2
(TV) il 09/06/1958, e trascritto al n. 67, Parte I, Anno 1984 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi