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5 agosto 2009
5 agosto 2009
Art. 48. (Introduzione dell'articolo 540-bis
del codice di procedura civile) 1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile , dopo l'articolo 540 e' aggiunto il seguente:
"Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".
del codice di procedura civile) 1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile , dopo l'articolo 540 e' aggiunto il seguente:
"Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".
Commentari • 5
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
I. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. ________________ (1) Articolo aggiunto dall'art. 48 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio …
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Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/06/2023, n. 6059Provvedimento: […] in relazione al secondo profilo ha sostenuto che anche il ricorso in riassunzione doveva essere considerato tempestivo perchè costituiva atto di prosecuzione del giudizio proposto innanzi al giudice ordinario, sicchè il momento di instaurazione dello stesso doveva farsi retroagire alla data di proposizione della domanda originaria avanti al giudice ordinario (il Tribunale -OMISSIS-), con conseguente applicazione alle impugnazioni e alla riassunzione del regime del termine lungo all'epoca vigente - precedente l'entrata in vigore dell'art. 48 della legge n. 69 del 2009 - cioè un anno dalla pubblicazione della sentenza. […]Leggi di più...
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