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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 499/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10498/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229603702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120003072964000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130030435466000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140071247283000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150036613763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190106322346000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5358/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il 2.2.2024 la parte contribuente propose alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il ricorso avverso intimazione di pagamento n.
07120239023574508000 notificata in data 4.9.2023 relativamente a varie cartelle relative a tasse automobilistiche, lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti. La decadenza e la prescrizione.
Si costituì in primo grado l'Agente della SC chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente notificate le cartelle presupposte, ed escludendo la decadenza e la prescrizione.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito l'Ufficio, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto tutte le cartelle presupposte sono state correttamente notificate, e non è maturata alcuna prescrizione e decadenza.
2.1. In merito alla corretta notifica delle cartelle presupposte, il Collegio svolge le seguenti osservazioni.
La cartella di pagamento n. 07120110229603702000 è stata regolarmente notificata con consegna al portiere e successivo invio di raccomandata informativa, il cui invio è provato dal prospetto vidimato da Poste Italiane, da cui emerge l'invio in data 30.7.2012.
La cartella di pagamento n. 07120140071247283000 è stata regolarmente notificata con consegna al portiere e successivo invio di raccomandata informativa, il cui invio è provato dal prospetto vidimato da Poste Italiane, da cui emerge l'invio in data 23.10.2014.
Relativamente alle cartelle esattoriali nr. 07120120003072964000, 07120130030435466000,
07120150036613763000, l'appellante ha lamentato che esse «parrebbero notificate a mezzo posta con consegna a soggetto diverse dall'ambito familiare» e che «in questi casi, la notifica è nulla in quanto è necessario la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica».
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, in quanto tutte tali cartelle sono state correttamente notificate a mezzo posta:
- la cartella esattoriale n. 07120120003072964000 è stata notificata in data 7.2.2012;
- la cartella esattoriale n. 07120130030435466000 è stata notificata in data 15.2.2013;
- la cartella esattoriale n.07120150036613763000 è stata notificata in data 16.4.2015.
Orbene, la notifica degli atti impugnati è stata effettuata secondo le modalità previste dall'art. 26 DPR
602/1973, secondo cui: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60
DPR 600/1973. Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica. L'Ufficio ha correttamente pienamente adempiuto a quanto disposto dalle norme citate, atteso che, nell'ipotesi in cui l'Agente della SC si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiestogli è l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento, in raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per la notifica a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applica la disciplina ricavabile dal regolamento postale, alla luce dei seguenti principi affermati dalla SC:
«In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. civ., sez. trib., 28/5/2020, n. 10131);
«In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione» (Cass. civ., sez. trib., 15/7/2016, n. 14501).
Quindi, a fronte di notifica postale dell'atto tributario avvenuta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non è richiesto che, a fronte della consegna a soggetto diverse dall'ambito familiare, sia data notizia di avvenuta notifica con ulteriore avviso, in quanto sul punto trova applicazione il regolamento postale, che non richiede tale formalità; insomma, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere dato tale ulteriore comunicazione, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (prova nel caso in esame non fornita).
Dunque tutte le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate.
2.2. Premesso che per i tributi per cui è causa, relativi a tasse automobilistiche, è previsto il termine di prescrizione triennale, non è maturata alcuna decadenza e prescrizione.
Orbene, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120110229603702000 non è spirato il termine di prescrizione. Sul punto la sentenza gravata ha correttamente affermato che in relazione a tale cartella l'Ufficio «ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 30.10.2015 intimazione di pagamento n. 07120159073220274000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n.
07120199033897172000».
Analogamente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120140071247283000, non è spirato il termine di prescrizione. Sul punto la sentenza gravata ha correttamente affermato che «la cartella esattoriale n.
07120140071247283000 è stata notificata in data 12.8.2014 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n.
07120199033897172000».
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120003072964000, non è spirato il termine di prescrizione.
Sul punto la sentenza gravata ha giustamente affermato che «la cartella esattoriale n.
07120120003072964000 è stata notificata in data 7.2.2012 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 30.10.2015 intimazione di pagamento n. 07120159073220274000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n.
07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n. 07120199033897172000».
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120130030435466000, non è spirato il termine di prescrizione.
Sul punto la sentenza gravata ha giustamente affermato che «la cartella esattoriale n.
07120130030435466000 è stata notificata in data 15.2.2013 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n.
07120199033897172000».
Infine con riguardo alla cartella di pagamento n. 07120150036613763000, non è spirato il termine di prescrizione. Sul punto la sentenza gravata ha esattamente affermato che «la cartella esattoriale n. 07120150036613763000 è stata notificata in data 16.4.2015 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 28.9.2015 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500057797000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n. 07120199033897172000».
Orbene, l'ultimo atto interruttivo relativo a tutte tali cartelle, cioè la notifica in data 6.2.2020 della intimazione di pagamento n. 07120199033897172000, è stato correttamente notificato: la notifica è documentata in atti dalla relata di notifica da cui emerge che, accertata l'irreperibilità temporanea, è stato effettuato il rituale deposito nella casa comunale e il documentato invio della raccomandata informativa. Peraltro, con riferimento al citato atto interruttivo è infondato il rilievo di parte appallante secondo cui non sarebbe possibile collegare la raccomandata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile con la cartella esattoriale, sostenendo che i numeri sarebbero illeggibili. La censura non è circostanziata e risulta generica, perché il codice identificativo dell'atto notificato è chiaramente indicato nell'avviso di ricevimento o nella relata di notifica, mentre non lo è nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Il numero riportato sulla lettera raccomandata contenente la Comunicazione di Avvio del Procedimento (C.A.N.), posizionato nella parte alta a destra, è lo stesso che compare nell'elenco delle raccomandate (detto distinta), rilasciato dall'ufficio postale con data e timbro di presentazione per la spedizione, così come sull'avviso di ricevimento della stessa raccomandata.
Ciò premesso, dalla notifica di tale atto interruttivo, cioè dalla notifica in data 6.2.2020 della intimazione di pagamento n. 07120199033897172000, fino alla data del 4.9.2023 di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120239023574508000, non è decorso il termine triennale di prescrizione, dovendosi tener conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale relativa alla pandemia Covid
19. In particolare, l'art. 68 del d.l. n. 18/2020 dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Aggiunge che tale norma deve esser letta unitamente a quanto già in via generale previsto dall'art. 12 del
D. Lgs. n. 159/2015, che in merito alle situazioni di difficoltà generate da circostanze calamitose, ovvero da eventi imprevedibili come la detta pandemia, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
In sostanza alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deve accompagnarsi, pena l'assoluta irrazionalità della previsione di favore, anche una proroga dei termini di prescrizione delle pretese tributarie, in misura corrispondente a quanto disposto per la proroga dei pagamenti.
Si richiama poi l'ulteriore disposto di cui alla lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Né potrebbe sostenersi che la sospensione di 24 mesi dei termini di sospensione della prescrizione e di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento stabilita dal comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020 riguardi solo i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Infatti il Collegio ritiene che la citata norma, nel fare uso del termine “carichi affidati”, onde individuare le ipotesi di applicazione della proroga di
24 mesi, non ha inteso designare solo i carichi per i quali sia avvenuta la consegna del ruolo in data successiva all'entrata in vigore della norma, ma a tutti i carichi che a quella data fossero appunto in carico dell'Ufficio, sebbene non fosse ancora intervenuto l'esaurimento delle attività necessarie al fine di assicurare il perfezionamento della procedura di esecuzione esattoriale, il che trova una sua adeguata giustificazione sul piano razionale proprio in considerazione del fatto che rappresenta la compensazione per la parte pubblica della sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo di tempo.
Quindi per effetto delle norme in esame, il termine di prescrizione è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi, essendo applicabile una proroga del termine di prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali, trattandosi di una giustificata e razionale contropartita rispetto alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie, senza la quale la stessa sospensione risulterebbe nella sostanza priva di razionalità e di giustificazione sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado in favore di
Ader, liquidate complessivamente in Euro 600,00 oltre accessori. Nulla nei confronti della regione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 499/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10498/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239023574508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229603702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120003072964000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130030435466000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140071247283000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150036613763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190106322346000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5358/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il 2.2.2024 la parte contribuente propose alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il ricorso avverso intimazione di pagamento n.
07120239023574508000 notificata in data 4.9.2023 relativamente a varie cartelle relative a tasse automobilistiche, lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti. La decadenza e la prescrizione.
Si costituì in primo grado l'Agente della SC chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente notificate le cartelle presupposte, ed escludendo la decadenza e la prescrizione.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito l'Ufficio, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto tutte le cartelle presupposte sono state correttamente notificate, e non è maturata alcuna prescrizione e decadenza.
2.1. In merito alla corretta notifica delle cartelle presupposte, il Collegio svolge le seguenti osservazioni.
La cartella di pagamento n. 07120110229603702000 è stata regolarmente notificata con consegna al portiere e successivo invio di raccomandata informativa, il cui invio è provato dal prospetto vidimato da Poste Italiane, da cui emerge l'invio in data 30.7.2012.
La cartella di pagamento n. 07120140071247283000 è stata regolarmente notificata con consegna al portiere e successivo invio di raccomandata informativa, il cui invio è provato dal prospetto vidimato da Poste Italiane, da cui emerge l'invio in data 23.10.2014.
Relativamente alle cartelle esattoriali nr. 07120120003072964000, 07120130030435466000,
07120150036613763000, l'appellante ha lamentato che esse «parrebbero notificate a mezzo posta con consegna a soggetto diverse dall'ambito familiare» e che «in questi casi, la notifica è nulla in quanto è necessario la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica».
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, in quanto tutte tali cartelle sono state correttamente notificate a mezzo posta:
- la cartella esattoriale n. 07120120003072964000 è stata notificata in data 7.2.2012;
- la cartella esattoriale n. 07120130030435466000 è stata notificata in data 15.2.2013;
- la cartella esattoriale n.07120150036613763000 è stata notificata in data 16.4.2015.
Orbene, la notifica degli atti impugnati è stata effettuata secondo le modalità previste dall'art. 26 DPR
602/1973, secondo cui: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60
DPR 600/1973. Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica. L'Ufficio ha correttamente pienamente adempiuto a quanto disposto dalle norme citate, atteso che, nell'ipotesi in cui l'Agente della SC si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiestogli è l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento, in raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per la notifica a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applica la disciplina ricavabile dal regolamento postale, alla luce dei seguenti principi affermati dalla SC:
«In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. civ., sez. trib., 28/5/2020, n. 10131);
«In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione» (Cass. civ., sez. trib., 15/7/2016, n. 14501).
Quindi, a fronte di notifica postale dell'atto tributario avvenuta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non è richiesto che, a fronte della consegna a soggetto diverse dall'ambito familiare, sia data notizia di avvenuta notifica con ulteriore avviso, in quanto sul punto trova applicazione il regolamento postale, che non richiede tale formalità; insomma, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere dato tale ulteriore comunicazione, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (prova nel caso in esame non fornita).
Dunque tutte le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate.
2.2. Premesso che per i tributi per cui è causa, relativi a tasse automobilistiche, è previsto il termine di prescrizione triennale, non è maturata alcuna decadenza e prescrizione.
Orbene, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120110229603702000 non è spirato il termine di prescrizione. Sul punto la sentenza gravata ha correttamente affermato che in relazione a tale cartella l'Ufficio «ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 30.10.2015 intimazione di pagamento n. 07120159073220274000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n.
07120199033897172000».
Analogamente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120140071247283000, non è spirato il termine di prescrizione. Sul punto la sentenza gravata ha correttamente affermato che «la cartella esattoriale n.
07120140071247283000 è stata notificata in data 12.8.2014 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n.
07120199033897172000».
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120003072964000, non è spirato il termine di prescrizione.
Sul punto la sentenza gravata ha giustamente affermato che «la cartella esattoriale n.
07120120003072964000 è stata notificata in data 7.2.2012 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 30.10.2015 intimazione di pagamento n. 07120159073220274000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n.
07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n. 07120199033897172000».
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120130030435466000, non è spirato il termine di prescrizione.
Sul punto la sentenza gravata ha giustamente affermato che «la cartella esattoriale n.
07120130030435466000 è stata notificata in data 15.2.2013 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 19.11.2014 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400061197000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n.
07120199033897172000».
Infine con riguardo alla cartella di pagamento n. 07120150036613763000, non è spirato il termine di prescrizione. Sul punto la sentenza gravata ha esattamente affermato che «la cartella esattoriale n. 07120150036613763000 è stata notificata in data 16.4.2015 e per la stessa l'Ente di SC ha notificato in data 28.9.2015 preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500057797000, in data 8.2.2017 intimazione di pagamento n. 07120169035633091000, in data 6.2.2020 intimazione di pagamento n. 07120199033897172000».
Orbene, l'ultimo atto interruttivo relativo a tutte tali cartelle, cioè la notifica in data 6.2.2020 della intimazione di pagamento n. 07120199033897172000, è stato correttamente notificato: la notifica è documentata in atti dalla relata di notifica da cui emerge che, accertata l'irreperibilità temporanea, è stato effettuato il rituale deposito nella casa comunale e il documentato invio della raccomandata informativa. Peraltro, con riferimento al citato atto interruttivo è infondato il rilievo di parte appallante secondo cui non sarebbe possibile collegare la raccomandata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile con la cartella esattoriale, sostenendo che i numeri sarebbero illeggibili. La censura non è circostanziata e risulta generica, perché il codice identificativo dell'atto notificato è chiaramente indicato nell'avviso di ricevimento o nella relata di notifica, mentre non lo è nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Il numero riportato sulla lettera raccomandata contenente la Comunicazione di Avvio del Procedimento (C.A.N.), posizionato nella parte alta a destra, è lo stesso che compare nell'elenco delle raccomandate (detto distinta), rilasciato dall'ufficio postale con data e timbro di presentazione per la spedizione, così come sull'avviso di ricevimento della stessa raccomandata.
Ciò premesso, dalla notifica di tale atto interruttivo, cioè dalla notifica in data 6.2.2020 della intimazione di pagamento n. 07120199033897172000, fino alla data del 4.9.2023 di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120239023574508000, non è decorso il termine triennale di prescrizione, dovendosi tener conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale relativa alla pandemia Covid
19. In particolare, l'art. 68 del d.l. n. 18/2020 dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Aggiunge che tale norma deve esser letta unitamente a quanto già in via generale previsto dall'art. 12 del
D. Lgs. n. 159/2015, che in merito alle situazioni di difficoltà generate da circostanze calamitose, ovvero da eventi imprevedibili come la detta pandemia, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
In sostanza alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deve accompagnarsi, pena l'assoluta irrazionalità della previsione di favore, anche una proroga dei termini di prescrizione delle pretese tributarie, in misura corrispondente a quanto disposto per la proroga dei pagamenti.
Si richiama poi l'ulteriore disposto di cui alla lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo che: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Né potrebbe sostenersi che la sospensione di 24 mesi dei termini di sospensione della prescrizione e di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento stabilita dal comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020 riguardi solo i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Infatti il Collegio ritiene che la citata norma, nel fare uso del termine “carichi affidati”, onde individuare le ipotesi di applicazione della proroga di
24 mesi, non ha inteso designare solo i carichi per i quali sia avvenuta la consegna del ruolo in data successiva all'entrata in vigore della norma, ma a tutti i carichi che a quella data fossero appunto in carico dell'Ufficio, sebbene non fosse ancora intervenuto l'esaurimento delle attività necessarie al fine di assicurare il perfezionamento della procedura di esecuzione esattoriale, il che trova una sua adeguata giustificazione sul piano razionale proprio in considerazione del fatto che rappresenta la compensazione per la parte pubblica della sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo di tempo.
Quindi per effetto delle norme in esame, il termine di prescrizione è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi, essendo applicabile una proroga del termine di prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle esattoriali, trattandosi di una giustificata e razionale contropartita rispetto alla sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie, senza la quale la stessa sospensione risulterebbe nella sostanza priva di razionalità e di giustificazione sul piano del rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado in favore di
Ader, liquidate complessivamente in Euro 600,00 oltre accessori. Nulla nei confronti della regione.