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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1868/23 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1868 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: "altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
TRA
, (C.F.: ), nella qualità di legale rapp.te della Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ST RR
-attore-
E
, (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, Controparte_2 P.IVA_1 alla Via Santa Lucia, 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura
Regionale dello Stato
- convenuta –
All'udienza del 5 dicembre 2025, in cui le parti hanno concluso come da verbale note di trattazione ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , nella qualità di legale rapp.te della Parte_1 Controparte_1
conduttore dei fondi agricoli, per l'anzidetta attività di impresa, siti nel
[...] Comune di AP (Av), alle Contrade ER – NE – OR VE, identificati in Catasto al foglio 7, particelle 300 e 480; al foglio 15, particelle 12, 13, 113 e 114, coltivati a vigneto e a noccioleto, per una superficie complessiva di 45.766 m.q, ha esposto di aver patito gravi danni ai succitati appezzamenti di terreni, nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2022 a causa della presenza di cinghiali selvatici, che avevano fatto razzia delle coltivazioni, oggetto di scorribande, distruggendo completamente l'impianto di vigneto specializzato in Fiano di Avellino e l'impianto di noccioleto specializzato. Ha dedotto parte attrice che dettagliata descrizione degli eventi e stima dei danni era contenuta nella relazione tecnica di parte, a firma dell'agronomo dott. in atti Persona_1 prodotta e che il consulente aveva stimato un danno da mancata raccolta pari ad € 25.913,75; vane essendo state le richieste di risarcimento del danno rivolte alla ha citato in Controparte_2 giudizio l'indicato Ente chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma indicata, oltre interessi dalla data della domanda fino al completo soddisfo, ovvero, in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, asserendo di avere assolto a tutti gli obblighi che la legge le impone in materia, nella propria sfera di competenza. Invero, la responsabilità della potrebbe rilevare solo per CP_2 omissioni relative ad una assoluta mancanza di attività relativa alla programmazione e controllo della pianificazione faunistico venatoria di sua competenza. Alcuna condotta colposa, tanto meno omissiva, poteva essere addebitabile all' il quale, di contro, ha provato, con apposita Parte_2 documentazione depositata, di essersi attivato per fronteggiare i danni come quelli per cui è causa;
di aver fatto tutto ciò che era possibile, nell'ambito delle proprie competenze individuate ex lege, per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, che non poteva che ricondursi al caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità con l'eventuale condotta omissiva ascrivibile all'Ente.
Ha riferito di aver diligentemente ottemperato agli obblighi di legge su di essa gravanti, prima col
Disciplinare che definisce i “criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale” di cui alla D.G.R. n. 519 del 9/12/2013 successivamente, con l'approvazione delle “linee di indirizzo per la realizzazione programma straordinario emergenza cinghiali in di cui alla CP_2
Deliberazione Giunta Regionale n. 857 del 29/12/2015; nonché, attraverso l'approvazione del piano di gestione e controllo del cinghiale in di cui alla delibera di giunta regionale Controparte_2
n.521 del 07/08/2018; negli anni successivi sono state poste in essere altre misure di contenimento, fino alla elaborazione del piano di intervento triennale di gestione e controllo.
Ha prodotto, a tal fine, copiosa documentazione, a riprova dell'ottemperanza della sua attività di pianificazione e programmazione, per come espressamente prevista dalla legge, e in contempo quale esimente per aver fatto tutto ciò che era possibile, nell'ambito di tali competenze individuate ex lege, per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Conclusivamente, ha invocato il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ponendosi come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Nel merito, ha sostenuto, ulteriormente che dovrebbe parimenti ammettersi un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico del ricorrente, non avendo utilizzato tutte le dovute precauzioni al fine di evitare l'evento, quali le opere di recinzione del terreno idonee a dissuadere l'avvicinamento degli animali selvatici. Ha contestato, infine, la quantificazione dei presunti danni subiti, in quanto sfornita di qualsivoglia specificazione, allegazione e prova.
Conclusioni: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
in Controparte_2 subordine, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum debeatur. Col favore delle spese.
Sentiti i testi, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.12.2025.
2. Si deve, preliminarmente, procedere in ordine alla verifica del titolo di responsabilità, degli oneri probatori.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà
o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (in tal senso Cassazione, ordinanza n. 13848/2020 e da ultimo Cass. n.
17253/2024). L'art. 2052 del codice civile dispone che: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18454/2022 – più volte confermata - ha osservato che, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_2 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti, la quale può rivalersi, poi, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione, con l'ordinanza n. 13848/2020, ha osservato che a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il CP_2 comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Il principio sopra enucleato è anche ripreso dalla ordinanza della Cassazione n. 3023/2021 che - dopo aver premesso che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., che fonda la responsabilità sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, e che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato
e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema - ha affermato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
. CP_2
3.Individuato il referente normativo da applicare alla va individuata l'esistenza ed entità del CP_2 pregiudizio del caso de quo.
La domanda non merita accoglimento e, va, pertanto, rigettata, alla luce di quanto segue.
L'art. 2052 c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo alla che deve dimostrare il CP_2 caso fortuito. Per l'esattezza, quanto al regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 cod. civ., sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Tale onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro/invasione, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. La di contro, CP_2 deve fornire la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito”. Nella fattispecie al vaglio, la non ha assolto compiutamente l'onere probatorio su di Controparte_1 essa incombente dimostrando il pregiudizio lamentato, determinato dalla fauna selvatica, né la dinamica e il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento subito.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26055/2025, ha rigettato il ricorso di un automobilista che chiedeva il risarcimento per i danni subiti dalla sua auto a seguito di una collisione con un animale selvatico. Il caso verteva sulla richiesta di risarcimento per i cosiddetti danni da fauna selvatica. La
Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, stabilendo che l'attore non aveva fornito prove sufficienti e incontrovertibili né sull'entità dei danni né sulla loro diretta derivazione dall'incidente. Applicando il 'principio della ragione più liquida', la Corte ha ritenuto assorbente la mancata prova del danno, rendendo superfluo esaminare la questione della responsabilità dell'ente pubblico. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: prima ancora di stabilire chi sia il responsabile, è necessario dimostrare in modo inequivocabile di aver subito un danno e la sua esatta entità. Senza questa prova, qualsiasi domanda di risarcimento è destinata a fallire.
È indispensabile costruire fin da subito un solido impianto probatorio che documenti in modo inconfutabile ogni aspetto della propria pretesa: l'evento storico, il nesso causale e, soprattutto,
l'esatta entità e natura dei danni subiti. In mancanza di una prova rigorosa, la domanda risarcitoria è destinata al rigetto, a prescindere da ogni altra considerazione sulla responsabilità.
Nel caso di specie, la perizia di parte depositata, essendo un atto di parte proveniente dall'interessato, deve essere debitamente riscontrata da una prova consistente e precisa in ordine alla sussistenza dell'an.
La perizia di parte, infatti, in quanto mera allegazione difensiva, è priva di autonomo valore probatorio. Il giudice non può fondare la propria decisione unicamente su di essa, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, e risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013), costituendo una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023).
Con la sentenza n. 5667 del 4/03/2025, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che:
“la perizia giurata depositata unilateralmente da una parte non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto
l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia giurata può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”. La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nella perizia di parte, depositata in giudizio, si riscontra una ricerca dei danni in base all'ordinarietà della zona:…” In rapporto alla zona in questione dobbiamo affermare che quest'ultima è stata interessata da una rapida ed inarrestabile espansione geografica del cinghiale che, negli ultimi decenni, ha comportato la sua comparsa anche in aree intensamente sfruttate dal punto di vista agricolo…… Le numerose esperienze maturate in zona hanno dimostrato come, in presenza del cinghiale, il verificarsi del danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico…Appare necessario, pertanto, impegnarsi affinché il cinghiale venga considerato dal mondo agricolo come una componente degli agro-ecosistemi con cui è necessario imparare a convivere”. Le indagini peritali sono procedute con l'acquisizione della documentazione fotografica circa i luoghi interessati all'attacco massiccio di cinghiali che da anni producono danni irreparabili sulle colture praticate in zona”….
Dalla lettura e disamina di questi passaggi della perizia asseverata si deduce più uno studio di settore sulla zona agricola in questione dei danni dall'attraversamento dei cinghiali, ma non la correlazione alla data precisa della notte del 20 e 21 agosto 2022. Non si evince la correlazione alla data-fatto storico preciso ed individuato in citazione, e i danni esclusivamente emersi in tale data.
Da ciò ne scaturisce la sua genericità e lacunosità, fondata su pochi riscontri oggettivi..
Le fotografie a corredo sono poche e alquanto scarne di dettagli più precisi, tali da rappresentare la generalità dell'intero vigneto-noccioleto e la portata dei danni.
Nelle memorie memoria ex art. 171 ter, n.2 cpc, parte attrice si limitava a richiedere la conferma del seguente fatto: : 1. “è vero che in data 22.08.2022, Vi siete recato unitamente al Sig. , CP_1 presso i fondi di quest'ultimo ubicati nel Comune di AP (Av), rispettivamente in località Contrade
ER – NE – OR VE e avete constatato che erano completamente distrutte le coltivazioni dei fondi agricoli coltivati a vigneto e a noccioleto?”; 2. “è vero che sul terreno erano presenti impronte di cinghiali?”; 3. “è vero che lo stato dei luoghi è quello raffigurato nelle foto allegate alla Consulenza Tecnica di Parte attrice che si rammostrano?”; 4. “è vero che anche altri fondi agricoli dell'agro di AP (Av) oltre a quelli del Sig. sono stati danneggiati CP_1
dalle scorribande di cinghiali?
Ritiene il Tribunale che i mezzi di prova, così come articolati e poi raccolti, risultano eccessivamente generici e privi di una indicazione concreta e dettagliata, in ordine ad un episodio specifico da porre alla conferma del testimone, vale a dire la distruzione delle coltivazioni da parte di cinghiali nella data indicata in citazione, in maniera incontrovertibile, corredata di più particolari: il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta non ha raggiunto la piena prova.
Il teste ST RR ha confermato i capi, senza precisare nulla, inoltre, testualmente riferisce:
“…Confermo che anche altri fondi sono state danneggiati da scorribande di cinghiali, per come ho sentito dire”.
Lo stesso dicasi dell'altro teste che ha confermato i capi, senza aggiungere altri Testimone_1 particolari/dettagli, dice anch'essa che è tutto distrutto e che sono ancora presenti alcuni cinghiali, ma non è confutato dalla perizia o da foto.
Di conseguenza l'attore non ha assolto al suo onere probatorio, tale da raggiungere quel sufficiente grado di certezza necessario per l'accoglimento della domanda.
L'articolo 244 c.p.c. impone, infatti, una indicazione dei fatti sui quali i testimoni devono essere interrogati specifica, in modo tale che il fatto sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa, con indicazione di estremi essenziali e di dettagli che, nel caso di specie, sono assolutamente manchevoli.
I fatti devono essere esposti in modo tale che, se confermati, confortino la tesi da parte di colui che li ha dedotti;
vanno, inoltre, descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (Cass. 1808/2015, Cass., 6 maggio 2019, n. 11765).
La carenza intrinseca delle articolazioni testimoniali non risulta colmata da elementi oggettivi idonei a comprovare la sussistenza dei danni così come invocati anche per il tramite della perizia di parte.
L'onere probatorio incombe sulla parte attrice sensi dell'articolo 2697 c.c e la produzione documentale si presenta del tutto inadeguata all'accoglimento della domanda risarcitoria, visto che contiene una mera perizia tecnica attestante un danno che non è stato mai comprovato nell'an, a causa della colpevole genericità dell'articolazione probatoria.
I testi escussi non hanno confermato i fatti prospettati in citazione in maniera dettagliata, connotata da elementi specifici e rilevanti, tali da provare il fatto storico rimanendo carenti elementi concreti di descrizione né vi sono foto di questa distruzione e saccheggiamento dell'intero vigneto e noccioleto nel giorno circoscritto certamente riconducibili al fatto storico di cui in ricorso.
Per quanto innanzi esposto la domanda attorea va rigettata per carenza della prova sull'an e sul quantum.
La spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria
Iandiorio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1.- rigetta la domanda;
2.- condanna l'attore al pagamento, in favore della delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, che liquida in 5077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, il 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1868 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: "altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
TRA
, (C.F.: ), nella qualità di legale rapp.te della Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ST RR
-attore-
E
, (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, Controparte_2 P.IVA_1 alla Via Santa Lucia, 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura
Regionale dello Stato
- convenuta –
All'udienza del 5 dicembre 2025, in cui le parti hanno concluso come da verbale note di trattazione ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , nella qualità di legale rapp.te della Parte_1 Controparte_1
conduttore dei fondi agricoli, per l'anzidetta attività di impresa, siti nel
[...] Comune di AP (Av), alle Contrade ER – NE – OR VE, identificati in Catasto al foglio 7, particelle 300 e 480; al foglio 15, particelle 12, 13, 113 e 114, coltivati a vigneto e a noccioleto, per una superficie complessiva di 45.766 m.q, ha esposto di aver patito gravi danni ai succitati appezzamenti di terreni, nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2022 a causa della presenza di cinghiali selvatici, che avevano fatto razzia delle coltivazioni, oggetto di scorribande, distruggendo completamente l'impianto di vigneto specializzato in Fiano di Avellino e l'impianto di noccioleto specializzato. Ha dedotto parte attrice che dettagliata descrizione degli eventi e stima dei danni era contenuta nella relazione tecnica di parte, a firma dell'agronomo dott. in atti Persona_1 prodotta e che il consulente aveva stimato un danno da mancata raccolta pari ad € 25.913,75; vane essendo state le richieste di risarcimento del danno rivolte alla ha citato in Controparte_2 giudizio l'indicato Ente chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma indicata, oltre interessi dalla data della domanda fino al completo soddisfo, ovvero, in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, asserendo di avere assolto a tutti gli obblighi che la legge le impone in materia, nella propria sfera di competenza. Invero, la responsabilità della potrebbe rilevare solo per CP_2 omissioni relative ad una assoluta mancanza di attività relativa alla programmazione e controllo della pianificazione faunistico venatoria di sua competenza. Alcuna condotta colposa, tanto meno omissiva, poteva essere addebitabile all' il quale, di contro, ha provato, con apposita Parte_2 documentazione depositata, di essersi attivato per fronteggiare i danni come quelli per cui è causa;
di aver fatto tutto ciò che era possibile, nell'ambito delle proprie competenze individuate ex lege, per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, che non poteva che ricondursi al caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità con l'eventuale condotta omissiva ascrivibile all'Ente.
Ha riferito di aver diligentemente ottemperato agli obblighi di legge su di essa gravanti, prima col
Disciplinare che definisce i “criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale” di cui alla D.G.R. n. 519 del 9/12/2013 successivamente, con l'approvazione delle “linee di indirizzo per la realizzazione programma straordinario emergenza cinghiali in di cui alla CP_2
Deliberazione Giunta Regionale n. 857 del 29/12/2015; nonché, attraverso l'approvazione del piano di gestione e controllo del cinghiale in di cui alla delibera di giunta regionale Controparte_2
n.521 del 07/08/2018; negli anni successivi sono state poste in essere altre misure di contenimento, fino alla elaborazione del piano di intervento triennale di gestione e controllo.
Ha prodotto, a tal fine, copiosa documentazione, a riprova dell'ottemperanza della sua attività di pianificazione e programmazione, per come espressamente prevista dalla legge, e in contempo quale esimente per aver fatto tutto ciò che era possibile, nell'ambito di tali competenze individuate ex lege, per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Conclusivamente, ha invocato il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ponendosi come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Nel merito, ha sostenuto, ulteriormente che dovrebbe parimenti ammettersi un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico del ricorrente, non avendo utilizzato tutte le dovute precauzioni al fine di evitare l'evento, quali le opere di recinzione del terreno idonee a dissuadere l'avvicinamento degli animali selvatici. Ha contestato, infine, la quantificazione dei presunti danni subiti, in quanto sfornita di qualsivoglia specificazione, allegazione e prova.
Conclusioni: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
in Controparte_2 subordine, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum debeatur. Col favore delle spese.
Sentiti i testi, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.12.2025.
2. Si deve, preliminarmente, procedere in ordine alla verifica del titolo di responsabilità, degli oneri probatori.
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile non ex art. 2043 c.c. ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà
o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (in tal senso Cassazione, ordinanza n. 13848/2020 e da ultimo Cass. n.
17253/2024). L'art. 2052 del codice civile dispone che: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18454/2022 – più volte confermata - ha osservato che, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_2 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti, la quale può rivalersi, poi, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione, con l'ordinanza n. 13848/2020, ha osservato che a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il CP_2 comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Il principio sopra enucleato è anche ripreso dalla ordinanza della Cassazione n. 3023/2021 che - dopo aver premesso che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., che fonda la responsabilità sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, e che le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato
e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema - ha affermato che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
. CP_2
3.Individuato il referente normativo da applicare alla va individuata l'esistenza ed entità del CP_2 pregiudizio del caso de quo.
La domanda non merita accoglimento e, va, pertanto, rigettata, alla luce di quanto segue.
L'art. 2052 c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo alla che deve dimostrare il CP_2 caso fortuito. Per l'esattezza, quanto al regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 cod. civ., sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Tale onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro/invasione, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. La di contro, CP_2 deve fornire la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito”. Nella fattispecie al vaglio, la non ha assolto compiutamente l'onere probatorio su di Controparte_1 essa incombente dimostrando il pregiudizio lamentato, determinato dalla fauna selvatica, né la dinamica e il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento subito.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26055/2025, ha rigettato il ricorso di un automobilista che chiedeva il risarcimento per i danni subiti dalla sua auto a seguito di una collisione con un animale selvatico. Il caso verteva sulla richiesta di risarcimento per i cosiddetti danni da fauna selvatica. La
Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, stabilendo che l'attore non aveva fornito prove sufficienti e incontrovertibili né sull'entità dei danni né sulla loro diretta derivazione dall'incidente. Applicando il 'principio della ragione più liquida', la Corte ha ritenuto assorbente la mancata prova del danno, rendendo superfluo esaminare la questione della responsabilità dell'ente pubblico. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: prima ancora di stabilire chi sia il responsabile, è necessario dimostrare in modo inequivocabile di aver subito un danno e la sua esatta entità. Senza questa prova, qualsiasi domanda di risarcimento è destinata a fallire.
È indispensabile costruire fin da subito un solido impianto probatorio che documenti in modo inconfutabile ogni aspetto della propria pretesa: l'evento storico, il nesso causale e, soprattutto,
l'esatta entità e natura dei danni subiti. In mancanza di una prova rigorosa, la domanda risarcitoria è destinata al rigetto, a prescindere da ogni altra considerazione sulla responsabilità.
Nel caso di specie, la perizia di parte depositata, essendo un atto di parte proveniente dall'interessato, deve essere debitamente riscontrata da una prova consistente e precisa in ordine alla sussistenza dell'an.
La perizia di parte, infatti, in quanto mera allegazione difensiva, è priva di autonomo valore probatorio. Il giudice non può fondare la propria decisione unicamente su di essa, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, e risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013), costituendo una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023).
Con la sentenza n. 5667 del 4/03/2025, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che:
“la perizia giurata depositata unilateralmente da una parte non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto
l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire fuori del giudizio un mezzo di prova di tale natura. Di conseguenza, la perizia giurata può essere considerata solamente come un indizio, equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”. La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Nella perizia di parte, depositata in giudizio, si riscontra una ricerca dei danni in base all'ordinarietà della zona:…” In rapporto alla zona in questione dobbiamo affermare che quest'ultima è stata interessata da una rapida ed inarrestabile espansione geografica del cinghiale che, negli ultimi decenni, ha comportato la sua comparsa anche in aree intensamente sfruttate dal punto di vista agricolo…… Le numerose esperienze maturate in zona hanno dimostrato come, in presenza del cinghiale, il verificarsi del danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico…Appare necessario, pertanto, impegnarsi affinché il cinghiale venga considerato dal mondo agricolo come una componente degli agro-ecosistemi con cui è necessario imparare a convivere”. Le indagini peritali sono procedute con l'acquisizione della documentazione fotografica circa i luoghi interessati all'attacco massiccio di cinghiali che da anni producono danni irreparabili sulle colture praticate in zona”….
Dalla lettura e disamina di questi passaggi della perizia asseverata si deduce più uno studio di settore sulla zona agricola in questione dei danni dall'attraversamento dei cinghiali, ma non la correlazione alla data precisa della notte del 20 e 21 agosto 2022. Non si evince la correlazione alla data-fatto storico preciso ed individuato in citazione, e i danni esclusivamente emersi in tale data.
Da ciò ne scaturisce la sua genericità e lacunosità, fondata su pochi riscontri oggettivi..
Le fotografie a corredo sono poche e alquanto scarne di dettagli più precisi, tali da rappresentare la generalità dell'intero vigneto-noccioleto e la portata dei danni.
Nelle memorie memoria ex art. 171 ter, n.2 cpc, parte attrice si limitava a richiedere la conferma del seguente fatto: : 1. “è vero che in data 22.08.2022, Vi siete recato unitamente al Sig. , CP_1 presso i fondi di quest'ultimo ubicati nel Comune di AP (Av), rispettivamente in località Contrade
ER – NE – OR VE e avete constatato che erano completamente distrutte le coltivazioni dei fondi agricoli coltivati a vigneto e a noccioleto?”; 2. “è vero che sul terreno erano presenti impronte di cinghiali?”; 3. “è vero che lo stato dei luoghi è quello raffigurato nelle foto allegate alla Consulenza Tecnica di Parte attrice che si rammostrano?”; 4. “è vero che anche altri fondi agricoli dell'agro di AP (Av) oltre a quelli del Sig. sono stati danneggiati CP_1
dalle scorribande di cinghiali?
Ritiene il Tribunale che i mezzi di prova, così come articolati e poi raccolti, risultano eccessivamente generici e privi di una indicazione concreta e dettagliata, in ordine ad un episodio specifico da porre alla conferma del testimone, vale a dire la distruzione delle coltivazioni da parte di cinghiali nella data indicata in citazione, in maniera incontrovertibile, corredata di più particolari: il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta non ha raggiunto la piena prova.
Il teste ST RR ha confermato i capi, senza precisare nulla, inoltre, testualmente riferisce:
“…Confermo che anche altri fondi sono state danneggiati da scorribande di cinghiali, per come ho sentito dire”.
Lo stesso dicasi dell'altro teste che ha confermato i capi, senza aggiungere altri Testimone_1 particolari/dettagli, dice anch'essa che è tutto distrutto e che sono ancora presenti alcuni cinghiali, ma non è confutato dalla perizia o da foto.
Di conseguenza l'attore non ha assolto al suo onere probatorio, tale da raggiungere quel sufficiente grado di certezza necessario per l'accoglimento della domanda.
L'articolo 244 c.p.c. impone, infatti, una indicazione dei fatti sui quali i testimoni devono essere interrogati specifica, in modo tale che il fatto sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa, con indicazione di estremi essenziali e di dettagli che, nel caso di specie, sono assolutamente manchevoli.
I fatti devono essere esposti in modo tale che, se confermati, confortino la tesi da parte di colui che li ha dedotti;
vanno, inoltre, descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (Cass. 1808/2015, Cass., 6 maggio 2019, n. 11765).
La carenza intrinseca delle articolazioni testimoniali non risulta colmata da elementi oggettivi idonei a comprovare la sussistenza dei danni così come invocati anche per il tramite della perizia di parte.
L'onere probatorio incombe sulla parte attrice sensi dell'articolo 2697 c.c e la produzione documentale si presenta del tutto inadeguata all'accoglimento della domanda risarcitoria, visto che contiene una mera perizia tecnica attestante un danno che non è stato mai comprovato nell'an, a causa della colpevole genericità dell'articolazione probatoria.
I testi escussi non hanno confermato i fatti prospettati in citazione in maniera dettagliata, connotata da elementi specifici e rilevanti, tali da provare il fatto storico rimanendo carenti elementi concreti di descrizione né vi sono foto di questa distruzione e saccheggiamento dell'intero vigneto e noccioleto nel giorno circoscritto certamente riconducibili al fatto storico di cui in ricorso.
Per quanto innanzi esposto la domanda attorea va rigettata per carenza della prova sull'an e sul quantum.
La spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria
Iandiorio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1.- rigetta la domanda;
2.- condanna l'attore al pagamento, in favore della delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, che liquida in 5077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, il 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio