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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14849/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170092433451 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170235359386 BOLLO 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062778345000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi la prescrizione delle somme dovute
Resistenti:
Ader: Rigetto del ricorso
Regine Lazio: Inammissibilità o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento notificata il 19 giugno 2024 relativamente alle tasse automobilistiche degli anni
2014 e 2015 osservando che sia con riguardo alla prima annualità sia con riguardo alla seconda il diritto a riscuotere le somme si sarebbe definitivamente prescritto in quanto tra le date della presunta notifica delle cartelle del 2014 (2 agosto 2017) e del 2015 (25 maggio 2018) sarebbero trascorsi rispettivamente 7 e 6 anni senza atti interruttivi. In ogni caso lamenta come dette notifiche non siano mai state effettuate
Chiede pertanto dichiararsi la prescrizione delle somme dovute e la conseguente non debenza di complessivi euro 248,91.
Si è costituita Agenzia delle entrate – Riscossione deducendo in primis la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la intervenuta effettiva notifica delle cartelle contestando la invocata prescrizione, comunque interrotta da preavviso di fermo del 27 luglio 2018 e avvisi di intimazione del 30 maggio 2022 e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita Regione Lazio deducendo l'inammissibilità del ricorso in quanto firmato non dalla ricorrente ma dall'Avv. Difensore_1 con procura a favore di quest'ultima rilasciata su foglio a parte e senza indicazione dell'autorità giudiziaria cui è presentato il ricorso. In ogni caso la cartelle di pagamento sarebbero state notificate e non impugnate in termini con conseguente, in ogni caso, rigetto del ricorso.
Successivamente la ricorrente ha presentato memoria con cui ha contestato le deduzioni avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero, pur dovendo lo stesso ritenersi ammissibile, nonostante le deduzioni in senso contrario della Regione
Lazio in punto di invalidità della procura speciale, dovendo sul punto farsi applicazione della giurisprudenza a sezioni Unite di legittimità secondo cui l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida (vedi Sez. U. n. 2077 del 2024), è tuttavia infondato l'assunto relativo alla intervenuta prescrizione.
Appare infatti anzitutto indiscussa la intervenuta consegna, al portiere dello stabile abitato dalla ricorrente, assente, delle cartelle esattoriali presupposto dell'intimazione di pagamento rispettivamente nelle date del
28/08/2017 e 25/05/2018 (vedansi allegati in atti), ciò essendo dunque sufficiente, a prescindere dalla validità della notificazione così eseguita stante la mancata conseguente ricezione della lettera raccomandata inviata dal messo notificatore, a fungere da atto interruttivo della prescrizione (vedi, infatti, nel senso che l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare sotto il profilo sostanziale un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., Cass., n. 10739 del 2023).
A ciò va poi aggiunto che, successivamente, sono intervenuti, in data 27/07/2018, il fermo amministrativo, in data 30/05/2022, l'intimazione di pagamento quali atti altrettanto interruttivi della prescrizione e, ulteriormente, in data 19/05/2023, la istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente sì da potersi ritenere non essersi in tal modo mai superato il termine di prescrizione triennale di cui all'art.5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 (quello in particolare del terzo anno successivo a quello di necessaria effettuazione del pagamento e quelli di ogni successivo terzo anno).
In particolare, ciò vale anche con riguardo all'intervallo di tempo intercorso tra il fermo amministrativo del
27/07/2018 e l'intimazione di pagamento del 30/05/2022 dovendo tenersi conto della sospensione comunque applicabile in forza del regime emergenziale Covid di cui ai d.l. n. 18/2020, d.l. n. 34/2020, d.l. n. 129/2020
e l. n. 178/2020.
Infatti l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. (omissis).”
La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, il quale dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”. Ciò posto, ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Infine, la lett. b) del comma 4- bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, dispone: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Sicché, in definitiva, se anche si ritenga che l'istanza di definizione agevolata di cui sopra non rappresenti comunque circostanza incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, il motivo di ricorso è infondato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti liquidate in complessivi euro 400,00 per ognuna oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia Entrate –
Riscossione, da liquidarsi in complessivi euro 400,00 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025 il Giudice est.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14849/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170092433451 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170235359386 BOLLO 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062778345000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi la prescrizione delle somme dovute
Resistenti:
Ader: Rigetto del ricorso
Regine Lazio: Inammissibilità o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento notificata il 19 giugno 2024 relativamente alle tasse automobilistiche degli anni
2014 e 2015 osservando che sia con riguardo alla prima annualità sia con riguardo alla seconda il diritto a riscuotere le somme si sarebbe definitivamente prescritto in quanto tra le date della presunta notifica delle cartelle del 2014 (2 agosto 2017) e del 2015 (25 maggio 2018) sarebbero trascorsi rispettivamente 7 e 6 anni senza atti interruttivi. In ogni caso lamenta come dette notifiche non siano mai state effettuate
Chiede pertanto dichiararsi la prescrizione delle somme dovute e la conseguente non debenza di complessivi euro 248,91.
Si è costituita Agenzia delle entrate – Riscossione deducendo in primis la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la intervenuta effettiva notifica delle cartelle contestando la invocata prescrizione, comunque interrotta da preavviso di fermo del 27 luglio 2018 e avvisi di intimazione del 30 maggio 2022 e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita Regione Lazio deducendo l'inammissibilità del ricorso in quanto firmato non dalla ricorrente ma dall'Avv. Difensore_1 con procura a favore di quest'ultima rilasciata su foglio a parte e senza indicazione dell'autorità giudiziaria cui è presentato il ricorso. In ogni caso la cartelle di pagamento sarebbero state notificate e non impugnate in termini con conseguente, in ogni caso, rigetto del ricorso.
Successivamente la ricorrente ha presentato memoria con cui ha contestato le deduzioni avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero, pur dovendo lo stesso ritenersi ammissibile, nonostante le deduzioni in senso contrario della Regione
Lazio in punto di invalidità della procura speciale, dovendo sul punto farsi applicazione della giurisprudenza a sezioni Unite di legittimità secondo cui l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida (vedi Sez. U. n. 2077 del 2024), è tuttavia infondato l'assunto relativo alla intervenuta prescrizione.
Appare infatti anzitutto indiscussa la intervenuta consegna, al portiere dello stabile abitato dalla ricorrente, assente, delle cartelle esattoriali presupposto dell'intimazione di pagamento rispettivamente nelle date del
28/08/2017 e 25/05/2018 (vedansi allegati in atti), ciò essendo dunque sufficiente, a prescindere dalla validità della notificazione così eseguita stante la mancata conseguente ricezione della lettera raccomandata inviata dal messo notificatore, a fungere da atto interruttivo della prescrizione (vedi, infatti, nel senso che l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare sotto il profilo sostanziale un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., Cass., n. 10739 del 2023).
A ciò va poi aggiunto che, successivamente, sono intervenuti, in data 27/07/2018, il fermo amministrativo, in data 30/05/2022, l'intimazione di pagamento quali atti altrettanto interruttivi della prescrizione e, ulteriormente, in data 19/05/2023, la istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente sì da potersi ritenere non essersi in tal modo mai superato il termine di prescrizione triennale di cui all'art.5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982 (quello in particolare del terzo anno successivo a quello di necessaria effettuazione del pagamento e quelli di ogni successivo terzo anno).
In particolare, ciò vale anche con riguardo all'intervallo di tempo intercorso tra il fermo amministrativo del
27/07/2018 e l'intimazione di pagamento del 30/05/2022 dovendo tenersi conto della sospensione comunque applicabile in forza del regime emergenziale Covid di cui ai d.l. n. 18/2020, d.l. n. 34/2020, d.l. n. 129/2020
e l. n. 178/2020.
Infatti l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. (omissis).”
La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, il quale dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”. Ciò posto, ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Infine, la lett. b) del comma 4- bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, dispone: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Sicché, in definitiva, se anche si ritenga che l'istanza di definizione agevolata di cui sopra non rappresenti comunque circostanza incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, il motivo di ricorso è infondato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti liquidate in complessivi euro 400,00 per ognuna oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia Entrate –
Riscossione, da liquidarsi in complessivi euro 400,00 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025 il Giudice est.