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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7772/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021524285000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021524285000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 impugnava la cartella di di pagamento nr. 03420240021524285000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 30.09.2024, per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anni 2019 e 2021.
Deduceva la ricorrente la nullità della cartella per omessa o illegittima notifica del presupposto avviso di accertamento con conseguente estinzione per prescrizione del tributo sottostante. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto legittimazione passiva quanto alla formazione del ruolo e degli atti precedenti la fase di sua competenza e la correttezza e legittimità del procedimento di riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
Si costituiva la Regione Calabria, Ente creditore, che deduceva lo sgravio parziale della cartella per quanto riguardava la tassa del 2019, mentre concludeva per il rigetto della parte relativa all'anno 2021 stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese.
Con memoria integrativa la difesa della ricorrente chiedeva la cessazione parziale della materia del contendere insistendo per l'accoglimento del ricorso nel resto con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione parziale del procedimento.
Parte ricorrente impugna la cartella limitatamente alle somme richieste per la tassa automobilistica dell'annualità 2019 e 2021.
La Regione Calabria, con nota notificato in data 05/05/2022, comunicava alla ricorrente di aver provveduto allo sgravio dell'intera somma per l'annualità 2019.
Da qui la cessazione parziale della materia del contendere.
Resta, quindi, l'anno 2021 per il quale non risulta provata la notifica del relativo avviso di accertamento.
Ne consegue che, pur non essendo maturata la prescrizione del tributo, scadente al 31.12.2024 mentre l'intimazione è precedente per cui comunque vale come atto interruttivo, la cartella va comunque annullata perché emessa a prescindere dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza anche virtuale con condanna della sola Regione e compensazione totale nei confronti di ADER non responsabile della corretta formazione del ruolo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) dichiara l'estinzione parziale del giudizio;
b) annulla nel resto la cartella impugnata;
c) compensa interamente le spese di lite nei confronti di ADER e condanna la Regione Calabria a pagare in favore della ricorrente la somma di € 330,00, di cui € 30, a titolo di rimborso delle spese vive di iscrizione della causa a ruolo, oltre accessori di legge ordinandone la distrazione in favore dle procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7772/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021524285000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021524285000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 impugnava la cartella di di pagamento nr. 03420240021524285000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 30.09.2024, per il mancato pagamento della Tassa automobilistica, anni 2019 e 2021.
Deduceva la ricorrente la nullità della cartella per omessa o illegittima notifica del presupposto avviso di accertamento con conseguente estinzione per prescrizione del tributo sottostante. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto legittimazione passiva quanto alla formazione del ruolo e degli atti precedenti la fase di sua competenza e la correttezza e legittimità del procedimento di riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
Si costituiva la Regione Calabria, Ente creditore, che deduceva lo sgravio parziale della cartella per quanto riguardava la tassa del 2019, mentre concludeva per il rigetto della parte relativa all'anno 2021 stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese.
Con memoria integrativa la difesa della ricorrente chiedeva la cessazione parziale della materia del contendere insistendo per l'accoglimento del ricorso nel resto con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione parziale del procedimento.
Parte ricorrente impugna la cartella limitatamente alle somme richieste per la tassa automobilistica dell'annualità 2019 e 2021.
La Regione Calabria, con nota notificato in data 05/05/2022, comunicava alla ricorrente di aver provveduto allo sgravio dell'intera somma per l'annualità 2019.
Da qui la cessazione parziale della materia del contendere.
Resta, quindi, l'anno 2021 per il quale non risulta provata la notifica del relativo avviso di accertamento.
Ne consegue che, pur non essendo maturata la prescrizione del tributo, scadente al 31.12.2024 mentre l'intimazione è precedente per cui comunque vale come atto interruttivo, la cartella va comunque annullata perché emessa a prescindere dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza anche virtuale con condanna della sola Regione e compensazione totale nei confronti di ADER non responsabile della corretta formazione del ruolo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) dichiara l'estinzione parziale del giudizio;
b) annulla nel resto la cartella impugnata;
c) compensa interamente le spese di lite nei confronti di ADER e condanna la Regione Calabria a pagare in favore della ricorrente la somma di € 330,00, di cui € 30, a titolo di rimborso delle spese vive di iscrizione della causa a ruolo, oltre accessori di legge ordinandone la distrazione in favore dle procuratore antistatario.