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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AL NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2312/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SERENA BORDONI MAROSTICA;
ricorrente
contro nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA CP_1
MARIANI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa formulata dal giudice in data 11.09.2025, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili a titolo di assegno CP_1 divorzile;
rinuncia alle ulteriori domande;
spese di lite compensate”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, il sig. ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra a FE (AN) il 21.04.1990, CP_1 nonché lo scioglimento della comunione dei beni.
Con comparsa depositata in data 9.07.2025, si è costituita la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € Parte_1 CP_1
500,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
rinuncia alle ulteriori domande;
spese di lite compensate”, accettata dal ricorrente in udienza.
Alla successiva udienza del 9.10.2025, anche la sig.ra ha accettato la proposta conciliativa. I CP_1 procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni facendo propria la proposta e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1879 del 30.10.2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi.
È quindi decorso il termine previsto dall'art. 3 della predetta legge.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a FE (AN) in data 21.04.1990 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FE (AN) al n. 5 parte
II serie A anno 1990.
Ciò posto, il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FE (AN) il 21.04.1990 da e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FE Parte_1 CP_1
(AN) al n. 5 parte II serie A anno 1990;
2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL NI IA RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AL NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2312/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SERENA BORDONI MAROSTICA;
ricorrente
contro nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA CP_1
MARIANI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa formulata dal giudice in data 11.09.2025, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili a titolo di assegno CP_1 divorzile;
rinuncia alle ulteriori domande;
spese di lite compensate”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, il sig. ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra a FE (AN) il 21.04.1990, CP_1 nonché lo scioglimento della comunione dei beni.
Con comparsa depositata in data 9.07.2025, si è costituita la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € Parte_1 CP_1
500,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
rinuncia alle ulteriori domande;
spese di lite compensate”, accettata dal ricorrente in udienza.
Alla successiva udienza del 9.10.2025, anche la sig.ra ha accettato la proposta conciliativa. I CP_1 procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni facendo propria la proposta e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1879 del 30.10.2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi.
È quindi decorso il termine previsto dall'art. 3 della predetta legge.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a FE (AN) in data 21.04.1990 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FE (AN) al n. 5 parte
II serie A anno 1990.
Ciò posto, il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FE (AN) il 21.04.1990 da e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FE Parte_1 CP_1
(AN) al n. 5 parte II serie A anno 1990;
2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL NI IA RI
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