Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 479
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza/contraddittorietà della motivazione per relationem e mancata allegazione dei documenti richiamati

    La Corte ritiene fondato il motivo, poiché l'avviso rinvia a interrogazioni, immagini e verbali relativi a terzi fornitori senza allegarli o riprodurne il contenuto essenziale, violando l'obbligo di motivazione e impedendo al contribuente di conoscere e contestare le ragioni della pretesa.

  • Accolto
    Carenza/contraddittorietà della motivazione per relationem e mancata allegazione dei documenti richiamati

    La Corte ritiene fondato il motivo, poiché l'avviso rinvia a interrogazioni, immagini e verbali relativi a terzi fornitori senza allegarli o riprodurne il contenuto essenziale, violando l'obbligo di motivazione e impedendo al contribuente di conoscere e contestare le ragioni della pretesa.

  • Accolto
    Carenza/contraddittorietà della motivazione per relationem e mancata allegazione dei documenti richiamati

    La Corte ritiene fondato il motivo, poiché l'avviso rinvia a interrogazioni, immagini e verbali relativi a terzi fornitori senza allegarli o riprodurne il contenuto essenziale, violando l'obbligo di motivazione e impedendo al contribuente di conoscere e contestare le ragioni della pretesa.

  • Accolto
    Annullamento sanzioni per illegittimità dell'atto principale

    Le sanzioni vengono meno per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 479
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 479
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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