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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1155/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 983 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare (...) il provvedimento di irrogazione di sanzioni impugnato, nonché gli atti ad esso connessi
Resistente: in via principale e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quest'Ufficio di Segreteria per le ragioni di cui al paragrafo 1; - Ancora in via principale e pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice tributario e l'inammissibilità del presente ricorso per le ragioni di cui ai paragrafi
2 e 3; - In via subordinata e nel merito, accogliere le ragioni fatte valere con le presenti controdeduzioni e respingere integralmente il ricorso di parte contribuente;
- Condannare l'appellante alle spese di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, oltre che applicare l'art. 13, comma 1 quater, DPR 115\2002 con la condanna al pagamento dell'ulteriore cut.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso che "in data 15.9.2023 riceveva la trasmissione a mezzo pec dell'invito al pagamento per il recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, della Suprema Corte di Cassazione n. 557/2023 (...); che successivamente, in data 28.8.2024 riceveva la trasmissione a mezzo pec del provvedimento di irrogazione sanzioni n.983/2024 - Ulteriore Contributo
Unificato Corte di Cassazione, qui impugnato (...)", ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo provvedimento per i seguenti motivi: mancata notificazione ai sensi dell'art. 248 del d.p.r. n. 115/2002 dell'invito al pagamento, il quale sarebbe stato oggetto di mera comunicazione "nel preteso domicilio eletto, in realtà inesistente, giacché l'elezione di domicilio è stata effettuata (nel caso di specie neppure, giacché il ricorrente era in proprio nel giudizio di cassazione) per il processo ed è terminata al concludersi di esso, senza possibilità di prorogatio per atti successivi, inviati addirittura da altro organo giudiziario"; analogo vizio del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, "per non essere stato notificato, ma unicamente trasmesso, in aperta violazione del comma 1 ter dell'art.16 del d.p.r. n.115/2002"; illegittima applicazione delle sanzioni sulla base di quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Giustizia del 3.4.2008 e 6.7.2015, laddove "una sanzione (...) può essere irrogata unicamente sulla base di una norma, cioè di un atto giuridico, e non sulla base di un mero atto amministrativo", e in violazione della misura del 70%; illegittimità della richiesta di un importo a titolo di
“spese di notifica”, "non previste da alcuna norma, in assenza di spese vive sostenute".
La resistente si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti (assorbenti) ragioni.
L'invito al pagamento è stato notificato al ricorrente, avvocato costituito in proprio nel giudizio dinanzi alla
Corte di cassazione, mediante messaggio indirizzato all'indirizzo PEC professionale (quest'ultimo, peraltro, utilizzato anche nel presente giudizio).
Ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, che autorizza l'ufficio giudiziario competente a notificare l'atto in via diretta al debitore a mezzo PEC, senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, e dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, che equipara il messaggio PEC alla notificazione a mezzo posta, la notifica
è regolare. Ogni contestazione sul contenuto dell'atto avrebbe dovuto essere fatta impugnando l'atto stesso.
Analoghe considerazioni devono farsi per l'atto oggi impugnato, notificato con le stesse modalità, fermo restando che l'eventuale nullità della notifica sarebbe stata sanata dall'impugnazione in esame.
Quanto all'entità della sanzione, la misura fissa del 70% prevista dall'art. 71 del d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall'art. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.lgs. n. 87/2024, non si applica al presente caso, in quanto riguarda le sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
La sanzione è stata quindi applicata entro i limiti edittali stabiliti dalla legislazione vigente al tempo della violazione, e dunque trova fondamento nella stessa e non già nelle circolari ministeriali. L'importo richiesto a titolo di spese di notificazione, infine, costituisce una voce forfetizzata che remunera l'attività (di notificazione, per l'appunto) svolta dall'ufficio, indipendentemente dall'esistenza di spese vive.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente.
Non si ritiene di pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto non si ravvisa abuso del processo. Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13-quater del d.P.R. n. 115/2002, che si riferisce all'impugnazione delle sentenze e non degli atti tributari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in
€ 100,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1155/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 983 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare (...) il provvedimento di irrogazione di sanzioni impugnato, nonché gli atti ad esso connessi
Resistente: in via principale e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quest'Ufficio di Segreteria per le ragioni di cui al paragrafo 1; - Ancora in via principale e pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice tributario e l'inammissibilità del presente ricorso per le ragioni di cui ai paragrafi
2 e 3; - In via subordinata e nel merito, accogliere le ragioni fatte valere con le presenti controdeduzioni e respingere integralmente il ricorso di parte contribuente;
- Condannare l'appellante alle spese di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, oltre che applicare l'art. 13, comma 1 quater, DPR 115\2002 con la condanna al pagamento dell'ulteriore cut.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso che "in data 15.9.2023 riceveva la trasmissione a mezzo pec dell'invito al pagamento per il recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, della Suprema Corte di Cassazione n. 557/2023 (...); che successivamente, in data 28.8.2024 riceveva la trasmissione a mezzo pec del provvedimento di irrogazione sanzioni n.983/2024 - Ulteriore Contributo
Unificato Corte di Cassazione, qui impugnato (...)", ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo provvedimento per i seguenti motivi: mancata notificazione ai sensi dell'art. 248 del d.p.r. n. 115/2002 dell'invito al pagamento, il quale sarebbe stato oggetto di mera comunicazione "nel preteso domicilio eletto, in realtà inesistente, giacché l'elezione di domicilio è stata effettuata (nel caso di specie neppure, giacché il ricorrente era in proprio nel giudizio di cassazione) per il processo ed è terminata al concludersi di esso, senza possibilità di prorogatio per atti successivi, inviati addirittura da altro organo giudiziario"; analogo vizio del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, "per non essere stato notificato, ma unicamente trasmesso, in aperta violazione del comma 1 ter dell'art.16 del d.p.r. n.115/2002"; illegittima applicazione delle sanzioni sulla base di quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Giustizia del 3.4.2008 e 6.7.2015, laddove "una sanzione (...) può essere irrogata unicamente sulla base di una norma, cioè di un atto giuridico, e non sulla base di un mero atto amministrativo", e in violazione della misura del 70%; illegittimità della richiesta di un importo a titolo di
“spese di notifica”, "non previste da alcuna norma, in assenza di spese vive sostenute".
La resistente si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti (assorbenti) ragioni.
L'invito al pagamento è stato notificato al ricorrente, avvocato costituito in proprio nel giudizio dinanzi alla
Corte di cassazione, mediante messaggio indirizzato all'indirizzo PEC professionale (quest'ultimo, peraltro, utilizzato anche nel presente giudizio).
Ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, che autorizza l'ufficio giudiziario competente a notificare l'atto in via diretta al debitore a mezzo PEC, senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, e dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, che equipara il messaggio PEC alla notificazione a mezzo posta, la notifica
è regolare. Ogni contestazione sul contenuto dell'atto avrebbe dovuto essere fatta impugnando l'atto stesso.
Analoghe considerazioni devono farsi per l'atto oggi impugnato, notificato con le stesse modalità, fermo restando che l'eventuale nullità della notifica sarebbe stata sanata dall'impugnazione in esame.
Quanto all'entità della sanzione, la misura fissa del 70% prevista dall'art. 71 del d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall'art. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.lgs. n. 87/2024, non si applica al presente caso, in quanto riguarda le sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
La sanzione è stata quindi applicata entro i limiti edittali stabiliti dalla legislazione vigente al tempo della violazione, e dunque trova fondamento nella stessa e non già nelle circolari ministeriali. L'importo richiesto a titolo di spese di notificazione, infine, costituisce una voce forfetizzata che remunera l'attività (di notificazione, per l'appunto) svolta dall'ufficio, indipendentemente dall'esistenza di spese vive.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente.
Non si ritiene di pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in quanto non si ravvisa abuso del processo. Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13-quater del d.P.R. n. 115/2002, che si riferisce all'impugnazione delle sentenze e non degli atti tributari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in
€ 100,00.