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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/10/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2274/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1 entat e Monopoli del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 ato ttoria Rotondo del Foro di Bologna.
Dall'unione è nata la figlia in data 15.12.2023. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con Per_1 collocamento press materna.
2) I genitori si impegnano a concordare tutto ciò che riguarda la vita della figlia minore nonché a scambiarsi tutte le informazioni relative alla stessa (mediche, scolastiche ed extrascolastiche, educative etc.).
3) Il sig. considerata anche la distanza abitativa si impegna ad essere disponibile e celere negli eventuali Parte_2 scambi di documentazione necessaria per la minore nonché nella sottoscrizione di iscrizioni/moduli etc. che riguardano la figlia.
4) Il sig. versa la somma di euro 80,00 mensili in un fondo di risparmio intestato alla figlia minore Parte_2 Per_1 quale fo cantonamento destinata al futuro della stessa.
5) Il sig. verserà a decorrere dal mese di agosto 2025 (mantenimento che si riferisce al mese di luglio 2025) Parte_2 entro il un contributo mensile di euro 200,00 per la figlia sul conto corrente della sig.ra Per_1 Parte_1 di cui alle coordinate già note, con rivalutazione annuale ISTAT.
6) La retta dell'asilo nido, quale spesa straordinaria, verrà sostenuta al 50% tra i genitori, detratto l'importo riconosciuto per il bonus nido. 7) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Attualmente i genitori percepiscono il 50% Parte_1 ciascuno e il sig. provvederà quindi a versare alla sig.ra la propria quota. Non appena possibile Parte_2 Parte_1 il sig. pr ad effettuare la rinuncia così che la sig possa percepire direttamente l'intero Parte_2 Parte_1 amm
8) In caso di diminuzione dell'importo dell'assegno unico dovuto ad un aumento del reddito/ patrimonio del sig.
quest'ultimo si impegna a garantire il versamento del medesimo importo alla mamma e quindi ad integrare Parte_2 ggiungimento dell'importo ad oggi percepito pari ad euro 200,00 complessivi.
9) Il sig. provvederà al versamento della retta del nido ci cui al punto 6) e l'importo dell'assegno unico Parte_2 unitame amento del contributo al mantenimento.
10) Le spese straordinarie di verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno così come Per_1 indicate nel Protocollo della ppello di Milano.
11)I genitori concordano, altresì:
A. che a decorrere dal mese di agosto 2026 il contributo al mantenimento per verrà aumentato ad Per_1 euro 250,00, sempre oltre rivalutazione annuale Istat. Restano invariate le ulte dizioni economiche concordate ai punti che precedono;
B. che la spesa per la mensa scolastica da quando frequenterà la scuola dell'infanzia verrà sostenuta Per_1 al 50% tra i genitori;
C. che con la crescita di e in base alle esigenze della stessa e / o in caso mutino circostanze e necessità, Per_1 verrà rivisto consens e l'importo del contributo al mantenimento (per esempio aumento reddito – patrimonio/ cessazione del pagamento dell'asilo nido etc.).
12) I genitori concordano che in considerazione delle tenera età di e della lontananza abitativa, il papà potrà Per_1 frequentare la minore con le seguenti modalità (già in atto), e senz ttamento sino al terzo anno di età, salvo diversi e migliori accordi:
a. a weekend alternati (sarà il papà a recarsi nel luogo di residenza della minore), il sabato e la domenica dalle ore 9,00 sino alle 17,00 (nel caso in cui il papà dovesse portare la figlia presso la mamma per il riposino pomeridiano la riprenderà al risveglio tenendola con sé sino alle 18.30);
b. ogni sei weekend la sig.ra si recherà a Imola per far trascorrere ad il sabato e la domenica Parte_1 Per_1 (con le medesime modali unto a) presso la residenza del papà;
c. Ponti e festività seguendo l'alternanza annuale;
➢ Per le festività di Pasqua e Natale essendovi la sospensione scolastica i genitori in base alle esigenze di e lavorative dei genitori potranno accordarsi, se possibile, affinché possa trascorrere qualche Per_1 Per_1 on il papà, sempre senza pernottamento fino al terzo anno di età atale 2025, salvo diversi accordi, (unitamente alla mamma che la accompagnerà) potrà stare con il papà a Imola il 24/25/26 Per_1 dicembr
➢ Durante il periodo estivo, potrà stare con il papà due settimane, anche non consecutive, da Per_1 concordare entro la fine del m aggio per consentire l'organizzazione. Tuttavia almeno sino al terzo anno di età i genitori si accorderanno di anno in anno sulla gestione delle vacanze estive e sulle tempistiche e ciò nell'interesse superiore di ma tenuto conto della sua età e del fatto che rimane escluso per ora il Per_1 pernottamento senza la figura .
Per quest'anno la sig.ra si è resa disponibile a trascorrere una settimana nella medesima località del Parte_1 sig. per consen à e alla bambina di stare insieme. Parte_2
d. Ogni altro momento di frequentazione padre – figlia verrà concordato tra i genitori e sempre tenuto conto delle esigenze della minore.
e. Al raggiungimento del terzo anno di età della minore i genitori si impegnano a valutare congiuntamente l'introduzione graduale del pernottamento durante i fine settimana (da intendersi dal venerdì sera alla domenica con rientro a casa alle 18,30), tenendo sempre conto delle esigenze concrete della bambina e dell'interesse superiore di Per_1
f. La sig.ra garantirà contatti costanti tra il papà e (telefonata, videochiamata). Allo stesso Parte_1 Per_1 modo q sarà con il papà garantirà almeno u to al giorno tra mamma e figlia. Per_1 13) I signori e dichiarano di non avere null'altro a pretendere al di fuori di quanto concordato Parte_2 Parte_1 nelle condizioni che precedono e di aver già risolto ogni altra questione economica e patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 09.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 23.10.2025
La Giudice Rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2274/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1 entat e Monopoli del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 ato ttoria Rotondo del Foro di Bologna.
Dall'unione è nata la figlia in data 15.12.2023. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con Per_1 collocamento press materna.
2) I genitori si impegnano a concordare tutto ciò che riguarda la vita della figlia minore nonché a scambiarsi tutte le informazioni relative alla stessa (mediche, scolastiche ed extrascolastiche, educative etc.).
3) Il sig. considerata anche la distanza abitativa si impegna ad essere disponibile e celere negli eventuali Parte_2 scambi di documentazione necessaria per la minore nonché nella sottoscrizione di iscrizioni/moduli etc. che riguardano la figlia.
4) Il sig. versa la somma di euro 80,00 mensili in un fondo di risparmio intestato alla figlia minore Parte_2 Per_1 quale fo cantonamento destinata al futuro della stessa.
5) Il sig. verserà a decorrere dal mese di agosto 2025 (mantenimento che si riferisce al mese di luglio 2025) Parte_2 entro il un contributo mensile di euro 200,00 per la figlia sul conto corrente della sig.ra Per_1 Parte_1 di cui alle coordinate già note, con rivalutazione annuale ISTAT.
6) La retta dell'asilo nido, quale spesa straordinaria, verrà sostenuta al 50% tra i genitori, detratto l'importo riconosciuto per il bonus nido. 7) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Attualmente i genitori percepiscono il 50% Parte_1 ciascuno e il sig. provvederà quindi a versare alla sig.ra la propria quota. Non appena possibile Parte_2 Parte_1 il sig. pr ad effettuare la rinuncia così che la sig possa percepire direttamente l'intero Parte_2 Parte_1 amm
8) In caso di diminuzione dell'importo dell'assegno unico dovuto ad un aumento del reddito/ patrimonio del sig.
quest'ultimo si impegna a garantire il versamento del medesimo importo alla mamma e quindi ad integrare Parte_2 ggiungimento dell'importo ad oggi percepito pari ad euro 200,00 complessivi.
9) Il sig. provvederà al versamento della retta del nido ci cui al punto 6) e l'importo dell'assegno unico Parte_2 unitame amento del contributo al mantenimento.
10) Le spese straordinarie di verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno così come Per_1 indicate nel Protocollo della ppello di Milano.
11)I genitori concordano, altresì:
A. che a decorrere dal mese di agosto 2026 il contributo al mantenimento per verrà aumentato ad Per_1 euro 250,00, sempre oltre rivalutazione annuale Istat. Restano invariate le ulte dizioni economiche concordate ai punti che precedono;
B. che la spesa per la mensa scolastica da quando frequenterà la scuola dell'infanzia verrà sostenuta Per_1 al 50% tra i genitori;
C. che con la crescita di e in base alle esigenze della stessa e / o in caso mutino circostanze e necessità, Per_1 verrà rivisto consens e l'importo del contributo al mantenimento (per esempio aumento reddito – patrimonio/ cessazione del pagamento dell'asilo nido etc.).
12) I genitori concordano che in considerazione delle tenera età di e della lontananza abitativa, il papà potrà Per_1 frequentare la minore con le seguenti modalità (già in atto), e senz ttamento sino al terzo anno di età, salvo diversi e migliori accordi:
a. a weekend alternati (sarà il papà a recarsi nel luogo di residenza della minore), il sabato e la domenica dalle ore 9,00 sino alle 17,00 (nel caso in cui il papà dovesse portare la figlia presso la mamma per il riposino pomeridiano la riprenderà al risveglio tenendola con sé sino alle 18.30);
b. ogni sei weekend la sig.ra si recherà a Imola per far trascorrere ad il sabato e la domenica Parte_1 Per_1 (con le medesime modali unto a) presso la residenza del papà;
c. Ponti e festività seguendo l'alternanza annuale;
➢ Per le festività di Pasqua e Natale essendovi la sospensione scolastica i genitori in base alle esigenze di e lavorative dei genitori potranno accordarsi, se possibile, affinché possa trascorrere qualche Per_1 Per_1 on il papà, sempre senza pernottamento fino al terzo anno di età atale 2025, salvo diversi accordi, (unitamente alla mamma che la accompagnerà) potrà stare con il papà a Imola il 24/25/26 Per_1 dicembr
➢ Durante il periodo estivo, potrà stare con il papà due settimane, anche non consecutive, da Per_1 concordare entro la fine del m aggio per consentire l'organizzazione. Tuttavia almeno sino al terzo anno di età i genitori si accorderanno di anno in anno sulla gestione delle vacanze estive e sulle tempistiche e ciò nell'interesse superiore di ma tenuto conto della sua età e del fatto che rimane escluso per ora il Per_1 pernottamento senza la figura .
Per quest'anno la sig.ra si è resa disponibile a trascorrere una settimana nella medesima località del Parte_1 sig. per consen à e alla bambina di stare insieme. Parte_2
d. Ogni altro momento di frequentazione padre – figlia verrà concordato tra i genitori e sempre tenuto conto delle esigenze della minore.
e. Al raggiungimento del terzo anno di età della minore i genitori si impegnano a valutare congiuntamente l'introduzione graduale del pernottamento durante i fine settimana (da intendersi dal venerdì sera alla domenica con rientro a casa alle 18,30), tenendo sempre conto delle esigenze concrete della bambina e dell'interesse superiore di Per_1
f. La sig.ra garantirà contatti costanti tra il papà e (telefonata, videochiamata). Allo stesso Parte_1 Per_1 modo q sarà con il papà garantirà almeno u to al giorno tra mamma e figlia. Per_1 13) I signori e dichiarano di non avere null'altro a pretendere al di fuori di quanto concordato Parte_2 Parte_1 nelle condizioni che precedono e di aver già risolto ogni altra questione economica e patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 09.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 23.10.2025
La Giudice Rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello