Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2025, proposto da
AN AT, TE IO, AL RT, AN AR AN, LE Di AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Enrico Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Raffaele Pelillo in Teramo, viale Mazzini;
per l'annullamento
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.5.2025 avente ad oggetto rendiconti della gestione anni 2021-2022-2023.Rettifica, affissa all'Albo Pretorio Comunale a far data dal 18/6/25 per i successivi 15 giorni;
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.5.2025 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 D.Lgs. n. 267/2000 affissa all'Albo Pretorio Comunale a far data dal 18/6/25 per i successivi 15 giorni;
di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese gli allegati tutti e specificatamente le seguenti note:
· della nota prot. 0023303/25 del 28.5.25 Proposta di delibera n. 15 del 09.05.2025 dall'oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. N. 267/2000”. Emendamento.
· Proposta di delibera n° 25 del 27/05/2025. Rendiconti della gestione anni 2021-2022-2023. Rettifica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. MA EL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.§. Con ricorso notificato in data 16.07.2025, gli odierni ricorrenti, tutti consiglieri comunali di minoranza del Comune di Giulianova, impugnavano le deliberazioni consiliari n. 13 e n. 14 del 30.05.2025, con le quali il Consiglio Comunale aveva, rispettivamente, approvato la "Rettifica" dei rendiconti di gestione per gli anni 2021-2022-2023 e approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2024.
Con Ordinanza n. 200/2025, pubblicata in data 05.09.2025, ad esito della Camera di Consiglio del 3/9/2025, questo collegio accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati statuendo che:
“- il mancato rispetto del termine sancito dalla disciplina legislativa e regolamentare per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla Giunta e dei relativi allegati integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cd. ius ad officium; sul carattere perentorio del termine di venti giorni di cui all'art. 227, comma 2, T.U.E.L. non vi è da dubitare, atteso che la messa a disposizione dei documenti contabili è essenziale per rendere possibile un adeguato esame istruttorio prima di partecipare alla discussione e alla decisione in Consiglio; il termine è, infatti, strumentale al pieno dispiegamento delle funzioni proprie del consigliere, la cui violazione, anche minima, rappresenta un vulnus (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, n. 4435 del 2024);
- le Delibere consiliari impugnate non rispettano il termine di cui all’art. 227 c.2 TUEL”.
Con delibere nn. 56 e 57 del 14/10/2025, il Consiglio comunale di Giulianova, con la partecipazione dei consiglieri di minoranza, dando esecuzione all’ordinanza cautelare n. 200 del 05/09/2025, ha approvato, previa riconvocazione dell’assise ai sensi dell’art. 227, comma 2 del TUEL, la rettifica ai rendiconti di gestione relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, nonché il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024.
Le rettifiche apportate ai rendiconti delle annualità 2021, 2022 e 2023, con impatto sul rendiconto 2024, hanno riproposto fedelmente, confermandolo, il contenuto delle deliberazioni consiliari nn. 13/2025 e 14/2025.
La ricorrente sottolinea che nel caso di specie, il Comune di Giulianova non ha annullato in autotutela le delibere n. 13 e n. 14 del 2025, ma si è limitato a “dare esecuzione” all’ordinanza cautelare, procedendo a una nuova approvazione.
Le delibere impugnate, sebbene sospese nella loro efficacia, sarebbero dunque ancora giuridicamente esistenti e solo una sentenza di annullamento può rimuoverle in via definitiva, statuendo sulla loro originaria illegittimità, come richiesto in sede di ricorso. L’interesse dei consiglieri a tale accertamento sarebbe pertanto pienamente sussistente e attuale ricollegandosi, anche, all’interesse alla regolamentazione delle spese di giudizio.
2.§. La tesi di parte ricorrente è infondata.
L'interesse a ricorrere nel diritto amministrativo è il presupposto fondamentale per impugnare un atto della Pubblica Amministrazione, e consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall'annullamento o modifica dell'atto, dimostrando una lesione attuale, personale e diretta alla propria sfera giuridica. Deve essere esistente e attuale sia al momento del ricorso che della decisione, collegando un'utilità concreta alla situazione giuridica del ricorrente, non una generica pretesa di legalità.
Nel caso di specie, la rinnovazione integrale delle delibere impugnate determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse dei ricorrenti trova piena soddisfazione nell’eliminazione degli effetti dell’atto viziato e nella sua sostituzione con un nuovo provvedimento immune da vizi procedimentali.
3.§. Per i motivi predetti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La particolarità della fattispecie oggetto di decisione e la tempestiva esecuzione dell’ordinanza cautelare da parte del Comune intimato rendono opportuna la compensazione delle spese della fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
MA EL ER, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA EL ER | MA NI |
IL SEGRETARIO