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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 973/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
BARBARO e dell'avv. LUIGI TINUZZO
RICORRENTE
contro
(CF CP_1 C.F._1
INTIMATA CONTUMACE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 18/02/2025:
Il procuratore di ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione Parte_1 della materia del contendere, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/05/2024 ha chiesto dichiararsi il proprio Parte_1 diritto ad accedere al contatore gas matricola n. M[...], ubicato presso l'immobile sito in
Via Don Giuseppe Arcangeli, 77, 59100, Prato (PO), al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.05250000007971, e di essere autorizzata «ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari». pagina 1 di 4 A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di svolgere l'attività di distribuzione e misura del gas;
- che la normativa ARERA «onera[va] espressamente la società di distribuzione - che si deve all'uopo attivare su richiesta della società di vendita – di procurare per la “chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale”»;
- che ove l'interruzione del PDR non risultasse praticabile, l'art. 13 Testo Integrato Morosità Gas
ARERA (TIMG) prevedeva che «la società di vendita del gas attiv[asse] il distributore affinché questi procuri per la CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'UTENZA per morosità»;
- che, a seguito dell'attivazione del servizio di default, l'art. 13 bis TIMG prevedeva che «a seguito della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'art. 13 […] l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alla suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo», conformemente agli artt. 35.5 e 40.2 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (T.I.V.G.);
- che fino alla disalimentazione del PDR era prevista dall'art. 43 TIVG l'applicazione di una penale da versare alla;
CP_2
- di essere proprietaria del contatore gas matricola n. M[...], installato presso il
P.D.R. n. 05250000007971, sito in Via Don Giuseppe Arcangeli, 77, 59100, Prato (PO) il cui contratto di fornitura gas era intestato a;
CP_1
- che la società venditrice aveva chiesto la chiusura del punto di riconsegna per morosità;
- che la società di vendita aveva poi chiesto la cessazione amministrativa dell'utenza;
- di non essere riuscita a raggiungere il PDR nonostante i tentativi;
- che il 1.6.24 sarebbe spirato il termine di sei mesi per l'avvio delle iniziative giudiziarie, allo spirare del quale avrebbe avuto inizio l'applicazione della penale;
Non costituendosi la convenuta, verificata la nullità della notificazione, è stato assegnato alla parte ricorrente termine perentorio per la rinnovazione. Con memoria del 28 ottobre 2024, la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta modifica, con deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/R/GAS, dell'art. 13 bis TIGM, con innalzamento a 5.000,00 mc/anno del volume minimo del consumo annuo di gas per procedere alla disalimentazione del PdR, e, ritenuti venuti meno i “presupposti per proseguire nell'azione legale”, ha dichiarato di «rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i propri atti difensivi e chie[sto[ che l'ill.mo Giudice adito Vo[lesse] - dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c.».
All'udienza del 10 dicembre 2024, verificata la regolarità della notifica rinnovata, è stata dichiarata la contumacia di . Dato atto dell'irregolarità della rinuncia agli atti, la causa è stata CP_1 rinviata per la discussione orale.
pagina 2 di 4 Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 18/02/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Conformemente alla richiesta della parte ricorrente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In diritto, deve segnalarsi che l'art. 13 bis Testo Integrato Morosità Gas, come documentato dalla parte ricorrente, al tempo della proposizione del ricorso introduttivo disponeva «A seguito della Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo».
Con deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/R/GAS il comma 1 dell'art. 13 bis TIMG è stato sostituito dal seguente «In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: Pa ≥5.000 [Smc] dove: - Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo». Al di là della mutata terminologia (da cessazione amministrativa a risoluzione contrattuale), si evidenzia che l'Autorità ha ritenuto di individuare un limite al di sotto del quale non v'è l'obbligo del distributore di avviare le “iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto”.
In fatto, mette conto osservare che la parte ricorrente si è ex professo determinata alla proposizione del ricorso onde non incorrere nel pagamento di penali alla — scongiurate in caso di proposizione CP_2 delle citate “iniziative giudiziarie” — e ha ritenuto di desistere da tale iniziativa nel momento in cui, mutato il quadro giuridico, il pagamento delle penali risultava comunque escluso in ragione del ridotto volume della fornitura (tanto ricavasi dal ricorso e dalla memoria del 28.10.24), formulando una rinuncia agli atti del giudizio. La cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, al venir meno dell'interesse all'azione, emergente dalla rinuncia agli atti benché, come già argomentato nell'ordinanza del 10 dicembre 2024, questa non risultasse regolare (in quanto non notificata alla controparte, o non dichiarata in udienza dalla parte o dal procuratore speciale) e non dall'esistenza di sopravvenienze in fatto o in diritto tali da precludere la prosecuzione della lite (giacché, venuto meno l'obbligo di intraprendere “iniziative giudiziarie”, rimane in capo al distributore la relativa facoltà).
2. Non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
L'abbandono della causa, invero, come sopra argomentato, è frutto del venir meno dell'interesse della parte ricorrente — la cui inerzia nell'intraprendere iniziative giudiziarie, non essendo superato il livello minimo di consumo, non è più sanzionata dall'applicazione di penali — che non ha ritenuto di coltivare oltre una iniziativa giudiziaria nonostante non fossa mutata, nella prospettazione della stessa ricorrente, la situazione di fatto che l'aveva determinata ad intraprendere il giudizio.
pagina 3 di 4 Poiché la cessazione della materia del contendere dipende da una decisione unilaterale della parte ricorrente (che ben avrebbe potuto, senza esservi “tenuta”, proseguire la causa) ancorché, come visto, la rinuncia agli atti non sia regolare non può, farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale — che si sostanzia in un giudizio prognostico dell'esito della lite ove la situazione non fosse mutata — e deve farsi applicazione della regola che presiede al riparto delle spese di lite in caso di rinuncia agli atti, vale a dire dell'art. 306, u.c., c.c., ai sensi del quale il rinunciante deve anticipare le spese alle altre parti.
Poiché la parte intimata non si è costituita, essa non ha sostenuto spese, onde non v'è luogo a statuire al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Prato il giorno 19 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 973/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
BARBARO e dell'avv. LUIGI TINUZZO
RICORRENTE
contro
(CF CP_1 C.F._1
INTIMATA CONTUMACE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 18/02/2025:
Il procuratore di ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione Parte_1 della materia del contendere, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/05/2024 ha chiesto dichiararsi il proprio Parte_1 diritto ad accedere al contatore gas matricola n. M[...], ubicato presso l'immobile sito in
Via Don Giuseppe Arcangeli, 77, 59100, Prato (PO), al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.05250000007971, e di essere autorizzata «ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari». pagina 1 di 4 A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di svolgere l'attività di distribuzione e misura del gas;
- che la normativa ARERA «onera[va] espressamente la società di distribuzione - che si deve all'uopo attivare su richiesta della società di vendita – di procurare per la “chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale”»;
- che ove l'interruzione del PDR non risultasse praticabile, l'art. 13 Testo Integrato Morosità Gas
ARERA (TIMG) prevedeva che «la società di vendita del gas attiv[asse] il distributore affinché questi procuri per la CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'UTENZA per morosità»;
- che, a seguito dell'attivazione del servizio di default, l'art. 13 bis TIMG prevedeva che «a seguito della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'art. 13 […] l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alla suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo», conformemente agli artt. 35.5 e 40.2 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (T.I.V.G.);
- che fino alla disalimentazione del PDR era prevista dall'art. 43 TIVG l'applicazione di una penale da versare alla;
CP_2
- di essere proprietaria del contatore gas matricola n. M[...], installato presso il
P.D.R. n. 05250000007971, sito in Via Don Giuseppe Arcangeli, 77, 59100, Prato (PO) il cui contratto di fornitura gas era intestato a;
CP_1
- che la società venditrice aveva chiesto la chiusura del punto di riconsegna per morosità;
- che la società di vendita aveva poi chiesto la cessazione amministrativa dell'utenza;
- di non essere riuscita a raggiungere il PDR nonostante i tentativi;
- che il 1.6.24 sarebbe spirato il termine di sei mesi per l'avvio delle iniziative giudiziarie, allo spirare del quale avrebbe avuto inizio l'applicazione della penale;
Non costituendosi la convenuta, verificata la nullità della notificazione, è stato assegnato alla parte ricorrente termine perentorio per la rinnovazione. Con memoria del 28 ottobre 2024, la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta modifica, con deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/R/GAS, dell'art. 13 bis TIGM, con innalzamento a 5.000,00 mc/anno del volume minimo del consumo annuo di gas per procedere alla disalimentazione del PdR, e, ritenuti venuti meno i “presupposti per proseguire nell'azione legale”, ha dichiarato di «rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i propri atti difensivi e chie[sto[ che l'ill.mo Giudice adito Vo[lesse] - dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c.».
All'udienza del 10 dicembre 2024, verificata la regolarità della notifica rinnovata, è stata dichiarata la contumacia di . Dato atto dell'irregolarità della rinuncia agli atti, la causa è stata CP_1 rinviata per la discussione orale.
pagina 2 di 4 Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 18/02/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Conformemente alla richiesta della parte ricorrente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In diritto, deve segnalarsi che l'art. 13 bis Testo Integrato Morosità Gas, come documentato dalla parte ricorrente, al tempo della proposizione del ricorso introduttivo disponeva «A seguito della Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo».
Con deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/R/GAS il comma 1 dell'art. 13 bis TIMG è stato sostituito dal seguente «In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: Pa ≥5.000 [Smc] dove: - Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo». Al di là della mutata terminologia (da cessazione amministrativa a risoluzione contrattuale), si evidenzia che l'Autorità ha ritenuto di individuare un limite al di sotto del quale non v'è l'obbligo del distributore di avviare le “iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto”.
In fatto, mette conto osservare che la parte ricorrente si è ex professo determinata alla proposizione del ricorso onde non incorrere nel pagamento di penali alla — scongiurate in caso di proposizione CP_2 delle citate “iniziative giudiziarie” — e ha ritenuto di desistere da tale iniziativa nel momento in cui, mutato il quadro giuridico, il pagamento delle penali risultava comunque escluso in ragione del ridotto volume della fornitura (tanto ricavasi dal ricorso e dalla memoria del 28.10.24), formulando una rinuncia agli atti del giudizio. La cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, al venir meno dell'interesse all'azione, emergente dalla rinuncia agli atti benché, come già argomentato nell'ordinanza del 10 dicembre 2024, questa non risultasse regolare (in quanto non notificata alla controparte, o non dichiarata in udienza dalla parte o dal procuratore speciale) e non dall'esistenza di sopravvenienze in fatto o in diritto tali da precludere la prosecuzione della lite (giacché, venuto meno l'obbligo di intraprendere “iniziative giudiziarie”, rimane in capo al distributore la relativa facoltà).
2. Non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
L'abbandono della causa, invero, come sopra argomentato, è frutto del venir meno dell'interesse della parte ricorrente — la cui inerzia nell'intraprendere iniziative giudiziarie, non essendo superato il livello minimo di consumo, non è più sanzionata dall'applicazione di penali — che non ha ritenuto di coltivare oltre una iniziativa giudiziaria nonostante non fossa mutata, nella prospettazione della stessa ricorrente, la situazione di fatto che l'aveva determinata ad intraprendere il giudizio.
pagina 3 di 4 Poiché la cessazione della materia del contendere dipende da una decisione unilaterale della parte ricorrente (che ben avrebbe potuto, senza esservi “tenuta”, proseguire la causa) ancorché, come visto, la rinuncia agli atti non sia regolare non può, farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale — che si sostanzia in un giudizio prognostico dell'esito della lite ove la situazione non fosse mutata — e deve farsi applicazione della regola che presiede al riparto delle spese di lite in caso di rinuncia agli atti, vale a dire dell'art. 306, u.c., c.c., ai sensi del quale il rinunciante deve anticipare le spese alle altre parti.
Poiché la parte intimata non si è costituita, essa non ha sostenuto spese, onde non v'è luogo a statuire al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Prato il giorno 19 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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