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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Maria Acagnino Giudice
3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3728/2022 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppa Cozzubbo che rapp. e dif. per procura in atti
E
, nato in [...] il [...], elettivamente CP_1
dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppa Cozzubbo che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
14/12/2023 le parti chiedono concordemente la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
1 Catania il 5/8/1997, onde la causa viene rimessa al Collegio
in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/3/2022 i coniugi e Pt_1
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di CP_1
cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
Catania il 5/8/1997 e dal quale erano nati 2 figli, il Per_1
3078/2002 e il 21/2/2006. Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2021 e di non essersi più riconciliati.
Dinnanzi al giudice delegato alla fissata udienza 19/7/2022 il difensore dei coniugi, congiunti ricorrenti, avv. Grazia Di
Guardo in sost. dell'avv. Giuseppa Cozzubbo, chiedeva rinvio per impedimento del rinvio che il giudice concedeva CP_1
all'uopo fissando l'udienza in data 6/10/2022 alla quale il difensore dei coniugi, congiunti ricorrenti, avv. Grazia Di
Guardo in sost. dell'avv. Giuseppa Cozzubbo, chiedeva ulteriore rinvio per impedimento stavolta di entrambi i coniugi, congiunti ricorrenti, rinvio che il giudice concedeva all'uopo fissando l'udienza in data 29/11/2022 alla quale le parti ivi comparse rispettivamente la personalmente ed il in persona Pt_1 CP_1
del procuratore speciale avv. Giuseppa Cozzubbo – giusta procura speciale consolare Rep. n. 452 e Racc. 70/2022 con sottoscrizione
2 autenticata dal – New York-USA in Organizzazione_1
data 6/10/2022 – unitamente al procuratore alle liti di entrambe avv.
, negativamente espletato il tentativo di Controparte_2
conciliazione, insistevano per l'accoglimento del congiunto ricorso dalle stesse proposto;
rilevava indi il
Giudice delegato la discrasia tra il contenuto del congiunto ricorso ed il contenuto della procura speciale consolare Rep. n.
452 e Racc. 70/2022 con sottoscrizione autenticata dal
– New York-USA in data 6/10/2022 Organizzazione_1
rilasciata dal all'avv. Giuseppa Cozzubbo, onde, CP_1
INVITATI I TOPOGRAFICAMENTE ASSAI
DISTANTI CONIUGI ( E CP_3 CP_4
) AD UNA RINEGOZIAZIONE
[...]
DELL'ACCORDO ALLO STATO DISCRASICO, venuta infine la causa alla udienza camerale in data 14/12/2023
le parti ivi comparse, rispettivamente la ersonalmente Pt_1
ed il in persona del procuratore speciale avv. Giuseppa CP_1
Cozzubbo – giusta procura speciale consolare Rep. n. 452 e
Racc. 70/2022 con sottoscrizione autenticata dal
[...]
– New York-USA in data 6/10/2022 – Org_1
unitamente al procuratore alle liti di entrambe avv. CP_2
negativamente esitato l'ulteriore tentativo di
[...]
conciliazione dal Giudice espletato, DEFINITIVAMENTE
3 “concordano che il divorzio venga pronunziato nei termini di cui alla procura speciale consolare del sig.
Rep. n. 452 e Racc. 70/2022, con la ulteriore precisazione CP_1
che il mutuo ipotecario insistente sull'unità immobiliare sita nel comune di avente accesso da via cassone nn. 44 e Controparte_4
44/A è ormai estinto e l'ipoteca cancellata”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta del decreto di omologazione n. cron. 2144/2021 emanato dal Tribunale di Catania in data 6/5/2021, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
4 Tanto premesso, a tenore dell'accordo infine dalle parti raggiunto alla udienza in data 14/12/2023 a modifica delle condizioni di cui in ricorso, il divorzio procede alle seguenti condizioni quali appunto concordate alla udienza camerale in data 14/12/2023 “nei termini di cui alla procura speciale consolare del sig.
Rep. n. 452 e Racc. 70/2022, con la ulteriore CP_1
precisazione che il mutuo ipotecario insistente sull'unità immobiliare sita nel comune di avente Controparte_4
accesso da via cassone nn. 44 e 44/A è ormai estinto e l'ipoteca cancellata”; quivi si riporta il contenuto della detta procura speciale consolare del Rep. n. 452 e CP_1
Racc. 70/2022 con sottoscrizione autenticata dal Consolato
– New York-USA in data 6/10/2022 all'avv. Org_1
Giuseppa Cozzubbo: “affinchè divorzi in sua vece alle medesime condizioni della separazione consensuale del
02/11/2020 omologata dal tribunale Civile di Catania con decreto del 06/05/2021 n. 2144/2021. Si obblighi altresì sempre in sua vece entro il 31/12/20023 con l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 n. 74/87 e della Sent. della Corte
Costituzionale n. 154/99 al trasferimento della sua quota pari al
50% delle unità immobiliari di cui è titolare giusto atto notarile dei rep. n. 29935-raccolta n.
2.654 e precisamente: unità
5 immobiliare sita nel comune di avente accesso Controparte_4
da via Cassone n.ri 44 e 44/A” nella consistenza ed individuazione catastale in detta procura speciale analiticamente specificate.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 5/8/1997 tra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...]e trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 1997, n.
606, parte II, S. A, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 19/12/2023
Il Presidente Il Giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Maria Acagnino Giudice
3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3728/2022 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppa Cozzubbo che rapp. e dif. per procura in atti
E
, nato in [...] il [...], elettivamente CP_1
dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppa Cozzubbo che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
14/12/2023 le parti chiedono concordemente la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
1 Catania il 5/8/1997, onde la causa viene rimessa al Collegio
in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/3/2022 i coniugi e Pt_1
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di CP_1
cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
Catania il 5/8/1997 e dal quale erano nati 2 figli, il Per_1
3078/2002 e il 21/2/2006. Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2021 e di non essersi più riconciliati.
Dinnanzi al giudice delegato alla fissata udienza 19/7/2022 il difensore dei coniugi, congiunti ricorrenti, avv. Grazia Di
Guardo in sost. dell'avv. Giuseppa Cozzubbo, chiedeva rinvio per impedimento del rinvio che il giudice concedeva CP_1
all'uopo fissando l'udienza in data 6/10/2022 alla quale il difensore dei coniugi, congiunti ricorrenti, avv. Grazia Di
Guardo in sost. dell'avv. Giuseppa Cozzubbo, chiedeva ulteriore rinvio per impedimento stavolta di entrambi i coniugi, congiunti ricorrenti, rinvio che il giudice concedeva all'uopo fissando l'udienza in data 29/11/2022 alla quale le parti ivi comparse rispettivamente la personalmente ed il in persona Pt_1 CP_1
del procuratore speciale avv. Giuseppa Cozzubbo – giusta procura speciale consolare Rep. n. 452 e Racc. 70/2022 con sottoscrizione
2 autenticata dal – New York-USA in Organizzazione_1
data 6/10/2022 – unitamente al procuratore alle liti di entrambe avv.
, negativamente espletato il tentativo di Controparte_2
conciliazione, insistevano per l'accoglimento del congiunto ricorso dalle stesse proposto;
rilevava indi il
Giudice delegato la discrasia tra il contenuto del congiunto ricorso ed il contenuto della procura speciale consolare Rep. n.
452 e Racc. 70/2022 con sottoscrizione autenticata dal
– New York-USA in data 6/10/2022 Organizzazione_1
rilasciata dal all'avv. Giuseppa Cozzubbo, onde, CP_1
INVITATI I TOPOGRAFICAMENTE ASSAI
DISTANTI CONIUGI ( E CP_3 CP_4
) AD UNA RINEGOZIAZIONE
[...]
DELL'ACCORDO ALLO STATO DISCRASICO, venuta infine la causa alla udienza camerale in data 14/12/2023
le parti ivi comparse, rispettivamente la ersonalmente Pt_1
ed il in persona del procuratore speciale avv. Giuseppa CP_1
Cozzubbo – giusta procura speciale consolare Rep. n. 452 e
Racc. 70/2022 con sottoscrizione autenticata dal
[...]
– New York-USA in data 6/10/2022 – Org_1
unitamente al procuratore alle liti di entrambe avv. CP_2
negativamente esitato l'ulteriore tentativo di
[...]
conciliazione dal Giudice espletato, DEFINITIVAMENTE
3 “concordano che il divorzio venga pronunziato nei termini di cui alla procura speciale consolare del sig.
Rep. n. 452 e Racc. 70/2022, con la ulteriore precisazione CP_1
che il mutuo ipotecario insistente sull'unità immobiliare sita nel comune di avente accesso da via cassone nn. 44 e Controparte_4
44/A è ormai estinto e l'ipoteca cancellata”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta del decreto di omologazione n. cron. 2144/2021 emanato dal Tribunale di Catania in data 6/5/2021, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
4 Tanto premesso, a tenore dell'accordo infine dalle parti raggiunto alla udienza in data 14/12/2023 a modifica delle condizioni di cui in ricorso, il divorzio procede alle seguenti condizioni quali appunto concordate alla udienza camerale in data 14/12/2023 “nei termini di cui alla procura speciale consolare del sig.
Rep. n. 452 e Racc. 70/2022, con la ulteriore CP_1
precisazione che il mutuo ipotecario insistente sull'unità immobiliare sita nel comune di avente Controparte_4
accesso da via cassone nn. 44 e 44/A è ormai estinto e l'ipoteca cancellata”; quivi si riporta il contenuto della detta procura speciale consolare del Rep. n. 452 e CP_1
Racc. 70/2022 con sottoscrizione autenticata dal Consolato
– New York-USA in data 6/10/2022 all'avv. Org_1
Giuseppa Cozzubbo: “affinchè divorzi in sua vece alle medesime condizioni della separazione consensuale del
02/11/2020 omologata dal tribunale Civile di Catania con decreto del 06/05/2021 n. 2144/2021. Si obblighi altresì sempre in sua vece entro il 31/12/20023 con l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 n. 74/87 e della Sent. della Corte
Costituzionale n. 154/99 al trasferimento della sua quota pari al
50% delle unità immobiliari di cui è titolare giusto atto notarile dei rep. n. 29935-raccolta n.
2.654 e precisamente: unità
5 immobiliare sita nel comune di avente accesso Controparte_4
da via Cassone n.ri 44 e 44/A” nella consistenza ed individuazione catastale in detta procura speciale analiticamente specificate.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 5/8/1997 tra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...]e trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania, anno 1997, n.
606, parte II, S. A, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 19/12/2023
Il Presidente Il Giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta
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