TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Caserta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13735/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace” e pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Antimo Paciolla (c.f.: ), presso il C.F._2 cui studio, sito in Casandrino (NA), alla via A. Moro n.31, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
(P.iva ) nella qualità di impresa designata nella gestione del FGVS Controparte_1 P.IVA_1 per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali in atti, dall'avv. Alberto De Cristofaro (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza n. 711/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria, pubblicata il 30.05.2022, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da egli avanzata nei confronti della Controparte_1 nella qualità di impresa designata nella gestione del FGVS.
[...]
L'appellante ha censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico-
1 legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento.
Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta Compagnia in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”.
Orbene, a parere di questo giudice, dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, deve ritenersi provato il fatto storico così come prospettato nella domanda.
Ed invero, il teste , escusso nel giudizio di primo grado, ha confermato la versione Testimone_1 del sinistro per cui è causa prospettata dall'odierno appellante. In particolare, ha dichiarato che, mentre percorreva Via Vittorio Emanuele III in direzione Rotonda di Arzano, per recarsi a casa, proprio nei pressi della rotonda di Arzano vide subito dopo la curva un'auto di piccole dimensioni e di colore scuro che tamponava con il proprio paraurti anteriore da tergo la bicicletta di Ha Pt_1 precisato che dopo l'urto il perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato sinistro, battendo Pt_1 violentemente il viso. Ha aggiunto che vi era scarsa illuminazione stradale e che “l'autovettura pirata si allontanava repentinamente”. (cfr. verbale di udienza del 06.03.2020, tenutasi dinnanzi al giudice di prime cure).
Inoltre, dalla scheda di Pronto Soccorso n. 05831 del PS Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli in atti, versata in atti, risulta che il si è recato al pronto soccorso dopo circa due ore dal sinistro e Pt_1 non dopo due giorni, come invece dichiarato dal giudice onorario.
Quanto alla mancata prova da parte dell'attore di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto, dalla ricostruzione dell'accaduto desumibile dalle dichiarazioni del teste deve escludersi alcun tipo di negligenza dell'appellante per non aver rilevato il numero di targa del veicolo investitore.
Invero, il teste ha precisato che l'auto si allontanava repentinamente, vi era scarsa illuminazione ed il a seguito dell'urto era caduto a terra, battendo il volto, per cui versava ragionevolmente in Pt_1 condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di memorizzare per poi annotare il numero di targa dell'auto che andava via velocemente.
Emerge, poi, dalla dinamica del sinistro così come accertato, il superamento della presunzione di
2 pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, senza alcun concorso di colpa dell'attore.
Inoltre, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado dal
Dott. Luigi Fiandra, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore.
Ciò precisato, il consulente tecnico ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 6%.
L'inabilità temporanea totale è stata ritenuta pari a 20 gg. (venti giorni).
L'inabilità temporanea parziale è risultata pari a 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 50% e
20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 25%.
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico, per cui questo Giudicante ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, osserva il Tribunale che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, venendo in rilievo nel caso di specie delle lesioni c.d. micropermanenti.
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di € 8.598,35.
L'inabilità temporanea viene liquidata nella misura di € 1.966,30.
Si ottiene in tal modo un totale di € 10.564,65 all'attualità.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
3 Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso,
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, poiché la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali … del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile, Sez.
Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016).
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale.
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto,
4 un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata al risarcimento, nei confronti di parte appellante, della somma di € 10.564,65 oltre rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.
5. Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna nella Controparte_1 qualità di impresa designata nella gestione del FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 10.564,65, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di lite, che si liquidano:
➢ per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv. Antimo Paciolla, dichiaratosi antistatario;
5 ➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Antimo Paciolla, dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo Controparte_1 grado.
Così deciso in Aversa in data 27.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Caserta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13735/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace” e pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Antimo Paciolla (c.f.: ), presso il C.F._2 cui studio, sito in Casandrino (NA), alla via A. Moro n.31, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
(P.iva ) nella qualità di impresa designata nella gestione del FGVS Controparte_1 P.IVA_1 per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali in atti, dall'avv. Alberto De Cristofaro (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza n. 711/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria, pubblicata il 30.05.2022, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da egli avanzata nei confronti della Controparte_1 nella qualità di impresa designata nella gestione del FGVS.
[...]
L'appellante ha censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico-
1 legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento.
Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta Compagnia in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”.
Orbene, a parere di questo giudice, dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, deve ritenersi provato il fatto storico così come prospettato nella domanda.
Ed invero, il teste , escusso nel giudizio di primo grado, ha confermato la versione Testimone_1 del sinistro per cui è causa prospettata dall'odierno appellante. In particolare, ha dichiarato che, mentre percorreva Via Vittorio Emanuele III in direzione Rotonda di Arzano, per recarsi a casa, proprio nei pressi della rotonda di Arzano vide subito dopo la curva un'auto di piccole dimensioni e di colore scuro che tamponava con il proprio paraurti anteriore da tergo la bicicletta di Ha Pt_1 precisato che dopo l'urto il perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato sinistro, battendo Pt_1 violentemente il viso. Ha aggiunto che vi era scarsa illuminazione stradale e che “l'autovettura pirata si allontanava repentinamente”. (cfr. verbale di udienza del 06.03.2020, tenutasi dinnanzi al giudice di prime cure).
Inoltre, dalla scheda di Pronto Soccorso n. 05831 del PS Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli in atti, versata in atti, risulta che il si è recato al pronto soccorso dopo circa due ore dal sinistro e Pt_1 non dopo due giorni, come invece dichiarato dal giudice onorario.
Quanto alla mancata prova da parte dell'attore di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto, dalla ricostruzione dell'accaduto desumibile dalle dichiarazioni del teste deve escludersi alcun tipo di negligenza dell'appellante per non aver rilevato il numero di targa del veicolo investitore.
Invero, il teste ha precisato che l'auto si allontanava repentinamente, vi era scarsa illuminazione ed il a seguito dell'urto era caduto a terra, battendo il volto, per cui versava ragionevolmente in Pt_1 condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di memorizzare per poi annotare il numero di targa dell'auto che andava via velocemente.
Emerge, poi, dalla dinamica del sinistro così come accertato, il superamento della presunzione di
2 pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, senza alcun concorso di colpa dell'attore.
Inoltre, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado dal
Dott. Luigi Fiandra, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore.
Ciò precisato, il consulente tecnico ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 6%.
L'inabilità temporanea totale è stata ritenuta pari a 20 gg. (venti giorni).
L'inabilità temporanea parziale è risultata pari a 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 50% e
20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 25%.
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico, per cui questo Giudicante ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, osserva il Tribunale che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, venendo in rilievo nel caso di specie delle lesioni c.d. micropermanenti.
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di € 8.598,35.
L'inabilità temporanea viene liquidata nella misura di € 1.966,30.
Si ottiene in tal modo un totale di € 10.564,65 all'attualità.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
3 Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso,
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, poiché la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali … del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile, Sez.
Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016).
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale.
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto,
4 un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata al risarcimento, nei confronti di parte appellante, della somma di € 10.564,65 oltre rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.
5. Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna nella Controparte_1 qualità di impresa designata nella gestione del FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 10.564,65, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di lite, che si liquidano:
➢ per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv. Antimo Paciolla, dichiaratosi antistatario;
5 ➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Antimo Paciolla, dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo Controparte_1 grado.
Così deciso in Aversa in data 27.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
6