Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 2867
CASS
Sentenza 26 novembre 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla continuazione, pronunci - in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato - sentenza di assoluzione per il reato più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grave.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 2867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2867
    Data del deposito : 26 novembre 2021

    Testo completo