Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla continuazione, pronunci - in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato - sentenza di assoluzione per il reato più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
02867-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26.11.2021 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2606 Presidente Dott. Geppino RAGO REGISTRO GENERALE Consigliere Dott. Alfredo MANTOVANO N. 21577/2020 Rel. Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI Consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI Consigliere Dott. Antonio SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON IT ET IF nato a [...] il [...] EN OD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, per entrambi gli imputati;
udito il difensore avv. Salvatore CAMPANELLI per MO ND e, in sostituzione dell'avv. Claudio PAPAGNO, per MO, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 novembre 2016, in parziale riforma della decisione del primo giudice, emessa ad esito del giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bari per quanto qui rileva condannava MO ND RE FI per i reati previsti dagli artt. 74, con ruolo apicale, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e di detenzione illegale di armi (Capi A, A1 · A5, limitatamente alla sostanza ―A4 - -A22 A23 A26, limitatamente -A12- A21 stupefacente di tipo cocaina, A8 alle armi non comuni da sparo) nonché MO JO per i reati previsti dagli -A2 A16) e di quello contestato al artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A capo A22 (detenzione illecita di una scatola di munizioni da guerra). Con sentenza n. 3263 del 13 giugno 2019 la Sesta Sezione della Suprema Corte annullava detta decisione nei confronti di MO ND RE FI, "limitatamente alla valutazione sulla sussistenza dell'unicità dei disegno criminoso dei fatti oggetto del presente giudizio con quelli di cui alla sentenza n. 3 del 06/02/2009 emessa dal GUP del Tribunale di Matera, irrevocabile il 23/09/2010", con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sulla rideterminazione della pena;
annullava la stessa sentenza nei confronti di MO JO in relazione al capo A) per non avere il ricorrente commesso il fatto, con rinvio per la determinazione della pena sulle ulteriori imputazioni. La Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 11 novembre 2019, così ha provveduto: nei confronti di MO ND RE FI, riconosciuta la continuazione fra i suddetti fatti-reato, ha rideterminato la pena in anni diciotto e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
nei confronti di MO JO, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
2. Hanno proposto ricorso MO ND RE FI e MO JO, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nel ricorso proposto nell'interesse di MO ND RE FI vengono denunciati il vizio di violazione della legge penale sostanziale e quello motivazionale sotto due diversi profili.
3.1. In primo luogo, il giudice del rinvio, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati, ha quantificato in due anni, due mesi e dieci giorni di 2 reclusione la pena, già ridotta per il rito, per i reati giudicati nel processo definitosi con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Matera il 6 febbraio 2019, a titolo di aumento su quella inflitta per il più grave reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: l'aumento risulta spropositato e il giudice di appello non ha indicato i criteri seguiti per pervenire a una simile quantificazione della pena in aumento, nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
3.2. In secondo luogo, la Corte di appello ha erroneamente indicato il reato più grave in quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non già in quello ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'articolo 80 dello stesso decreto, circostanza ad effetto speciale.
4. Il ricorso di MO JO censura la decisione impugnata per violazione di legge e illogicità della motivazione là dove, in violazione del divieto di reformatio in peius, ha formulato un giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti generiche, quando prima della sentenza rescindente dette attenuanti erano state ritenute prevalenti, e ha apportato aumenti a titolo di continuazione superiori a quelli stabiliti nella prima pronuncia del giudice di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno entrambi rigettati perché proposti con motivi infondati.
2. Ricorso MO ND RE FI.
2.1. A prescindere dal profilo dell'interesse, è privo di pregio il motivo con il quale la difesa lamenta che la sentenza impugnata ha indicato il reato più grave in quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A) del presente processo, e non già in quello ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ascritto all'imputato al capo A) nel processo celebrato dal G.U.P. del Tribunale di Matera. Detta indicazione, infatti, corretta, considerato che per il primo reato la pena massima, riconosciuti il ruolo apicale e il carattere armato dell'associazione, era di ventiquattro anni di reclusione, mentre per l'altro delitto la pena massima era di venti anni di reclusione, essendo state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Va sul punto ricordato che, secondo il diritto vivente, «la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (così Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 3 255347; il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, in motivazione).
2.2. E' infondata anche la doglianza inerente al vizio motivazionale circa la quantificazione dell'aumento operato per i tre reati giudicati con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Matera: un delitto di detenzione di sostanze stupefacenti (oltre tredici chilogrammi di hashish e un etto di cocaina), con l'aggravante dell'ingente quantità, un delitto di illecita detenzione di esplosivi (due chilogrammi di tritolo) e una contravvenzione ex art. 697 cod. pen. (detenzione illegale di nove proiettili per armi comuni da sparo), Il giudice, ad esito del giudizio abbreviato, quantificò la pena detentiva complessiva, già ridotta per il rito, in sei anni di reclusione, quindi in misura quasi tre volte superiore a quella rideterminata dalla Corte di appello (in due anni, due mesi e dieci giorni di reclusione), con un'applicazione della disciplina della continuazione estremamente favorevole al ricorrente. statoLa difesa ha comparato i reati satellite per i quali l'imputato condannato nel presente giudizio e quelli giudicati nell'altro processo, senza tuttavia neppure richiamare le modalità dei diversi fatti al fine di sostenerne la loro ridotta gravità rispetto a quella valutata dal giudice del rinvio nel quantificare la pena in aumento. In particolare, va evidenziato che nell'altro processo il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 era aggravato dalla detenzione di una ingente quantità di sostanze stupefacenti, circostanza elisa dal riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, ma solo agli effetti sanzionatori, non già nella valutazione della gravità del fatto. Nel processo di cui qui si tratta, invece, detta circostanza aggravante a effetto speciale non è stata contestata, cosicché la invocata omologazione fra i reati satellite oggetto dei due diversi giudizi, quanto al trattamento sanzionatorio, non risulta fondata e, in ogni caso, il ricorso sul punto come si appalesa anche generico.detto- 3. Ricorso MO JO.
3.1. Va premesso che il divieto di reformatio in peius opera, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria alla individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704; Sez. 3, n. 9698 del 4 17/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 269277; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315). Nel caso di specie, il divieto non può dirsi violato in relazione al diverso giudizio di comparazione fra circostanze effettuato dal giudice del rinvio. Prima della sentenza rescindente, infatti, le attenuanti generiche erano state ritenute (implicitamente) prevalenti sull'aggravante del carattere armato dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; a seguito dell'annullamento della sentenza, in relazione alla condanna per detto reato, la Corte di appello di Bari ha effettuato un giudizio di comparazione fra dette attenuanti e una diversa circostanza aggravante (quella del fatto commesso da tre persone in concorso), relativa a un altro delitto (quello ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A16, divenuto il reato più grave), concludendo per un giudizio di equivalenza, che non poteva ritenersi precluso proprio in ragione della diversità fra i reati aggravati di riferimento. Questa Corte ha già ritenuto che non violi il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla continuazione, pronunci, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato, sentenza di assoluzione per il reato più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato ritenuto originariamente più grave (Sez. 5, n. 42980 del 28/06/2016, H., Rv. 268208).
3.2. E' infondato anche il secondo motivo con il quale si è censurata la violazione del medesimo divieto, avendo la sentenza impugnata determinato in sei mesi di reclusione la pena detentiva in aumento per i reati satellite sub A2) e A22), prima della riduzione per il rito, quando la sentenza di appello annullata dalla Sesta Sezione aveva quantificato detto aumento, prima della riduzione, in due mesi di reclusione. Va rimarcato, infatti, che nella prima sentenza di appello gli aumenti erano stati quantificati quando il reato più grave era quello associativo, con pena edittale più alta, in relazione al quale la sentenza rescindente ha annullato senza rinvio con ampia formula liberatoria;
conseguentemente, nella rideterminazione della pena, la pronuncia impugnata ha considerato reato più grave quello ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo A16). Risulta allora pertinente il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la 5 qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01). In detta sentenza le Sezioni Unite hanno osservato che la unificazione delle pene è un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria. Ne consegue che «l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame». Pertanto, se il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relazione tra un quantum di pena base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati satellite, «è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso>>. La medesima sentenza ha pure richiamato un'altra precedente pronuncia delle stesse Sezioni Unite, secondo la quale il divieto della reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche la impossibilità di elevare la pena inflitta per singoli elementi (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066-01); nel contempo, però, ha precisato che il dictum di detta pronuncia vale solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini 6 peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo». Il Collegio condivide il percorso argomentativo tracciato nella più recente fra le decisioni delle Sezioni Unite sul tema, seguito in numerose sentenze successive (cfr., ad es., Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevjia, Rv. 276196; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; da ultimo v. Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015, in motivazione). Secondo altre pronunce di legittimità, però, viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite, già unificati per continuazione, un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave (v., ad es., Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Rv. 281217; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Savarese, Rv. 267853). Pur prendendosi atto di un contrasto, quantomeno parziale, fra i due orientamenti, va evidenziato che nel caso in esame non si è trattato di una riqualificazione in termini di minore gravità del medesimo reato in relazione al quale è stata determinata la pena base, bensì della sostituzione del reato più grave (per il quale è intervenuta assoluzione) con un altro e diverso delitto di minore gravità.
4. Al rigetto delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. pen.,
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 novembre 2021. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Men S t Il Presidente Gepping Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN 2022 IL CANCELLERE Claudia Pianell