CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1878/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4458/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ-19000412 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1247/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'atto di accertamento n. TJQ19000412 emesso con riferimento al veicolo targato Targa_1 per omesso versamento dell'imposta di cui articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. ecotassa).
La ricorrente sosteneva che l'imposta non era dovuta poiché la stessa aveva sottoscritto in data 26 febbraio 2018, un contratto di fornitura di autoveicoli con formula buy back con la società Società_1
.p.A. Tra i veicoli in questione rientrava anche l'autovettura oggetto dell'impugnato atto di accertamento, per cui seppure immatricolata in data 5 settembre 2019, bisognava far riferimento al contratto di fornitura che era antecedente al 1.3.2019, pertanto l'ufficio non poteva richiedere l'imposta de quo, anche se l'immatricolazione della macchina era successiva al 1.3.2019.
La parte documentava quanto affermato depositando una dichiarazione proveniente dal fornitore in cui erano elencate tutte le macchine che rientravano nel contratto di fornitura del 2018, tra cui figurava anche la macchina per la quale veniva richiesta l'imposta, oltre ad una prospetto relativo alla conferma degli ordini in cui si evinceva che per la macchina in questione l'ordine era stato confermato a febbraio 2019 Concludeva quindi per annullamento dell'atto.
L'ufficio nel costituirsi dopo avere ripercorso l'iter normativo della cd ecotassa introdotta dal 1.3.2019 sino al 2021, con riferimento al caso di specie riteneva non provato che la macchina oggetto di tassazione fosse riferibile al contratto di fornitura del 2018 poiché in detto contratto non venivano individuati singolarmente le auto che sarebbero state oggetto del contratto, venendo individuate solo per numero e marca di autovettura. Per l'ufficio quindi nessun valore aveva la dichiarazione rilasciata dalla società fornitrice perché intervenuta solo dopo il ricevimento della notifica dell'atto. Chiedeva quindi la conferma del recupero.
La parte depositava memorie di replica in cui depositava una serie di sentenze emessa da questa Corte di
Giustizia avverso altri recuperi riguardanti altre autovetture, sempre per eco tassa, tutti accolti. Insisteva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato. Anche l'agenzia depositava memorie in cui allegava due sentenze emesse avverso ricorsi depositati sempre dalla ricorrente ma di rigetto del ricorso. Insisteva, quindi, per la conferma del recupero, sul presupposto che, come si evinceva anche dalle sentenza allagate, nei documenti prodotti mancava l'indicazione del numero di telaio della macchina oggetto di recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per i motivi di cui appresso .
Va premesso come il legislatore all'art.
1 - Comma 1042 L 145/2018 ha stabilito che “ A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km…..”
La norma, quindi, prevede l'esistenza di due requisiti che devono sussistere contemporaneamente affinche l'eco tassa possa essere applicata che l'acquisto e l'immatricolazione di determinati tipi di auto sia avvenuto nell'arco temporale del1.3.2019 al 31.12.2020”
Alla luce di tale premessa va osservato come nel caso in esame non è in contestazione che la ricorrente nel 2018 abbia stipulato un contratto di fornitura di macchine, ciò che l'ufficio pone in contestazione e che la macchina oggetto di accertamento non rientrasse in tale contratto, ritenendo che la dichiarazione rilasciata dalla società fornitrice, in cui viene indicata anche la macchina de quo, non fosse prova sufficiente, perché intervenuta in un momento successivo al 2018. Tale contestazione è stata integrata, nelle memorie successive, con un ulteriore elemento legato alla mancata indicazione del numero di telaio nei documenti prodotti, sulla base di due sentenza contrarie alla ricorrente.
In ordine all'inefficacia come prova della dichiarazione della società fornitrice delle auto, sollevata dall'ufficio, sulla base dei principi introdotti dal co.5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che impone la valutazione delle prove da parte del giudice, si ritiene che l'amministrazione sia caduta nel vizio di aspecificità, essendosi limitato ad una critica generica circa la presunta tardività con cui la fornitrice avrebbe rilasciato la dichiarazione, non supportando tale affermazione con ulteriori argomentazione di diritto sul punto.
In merito all'ulteriore eccezione dell'ufficio in ordine alla mancata indicazione del numero di telaio, che per lo stesso era l'elemento probante per dimostrare che la macchina oggetto di accertamento fosse la medesima richiamata del contratto del 2018, la stessa è destituita di fondamento, poiché nella dichiarazione della società fornitrice viene indicato unitamente alla targa anche il numero di telaio per intero.
Lo stesso non poteva essere riportato anche nel contratto di fornitura del 2018 o nei documenti di conferma dell'ordine del 2019, depositati dalla ricorrente, poiché civilisticamente il contratto di fornitura di autovetture rientra nei contratti di vendita di beni mobili, seppure soggetti a registrazione, ove i beni vanno individuati per qualità, tipo e quantità, ed infatti nel contratto di fornitura all'art 2 “ modalità di programmazione degli ordini” viene affermato che la ricorrente doveva indicare i quantitativi, gli optional e la data di consegna, elementi che si ritrovano nell'ordine del febbraio 2019, con riferimento alla macchina oggetto di accertamento.
Il numero del telaio dell'autovettura, identificando in modo preciso la singola macchina che andava consegnata all'acquirente, sulla base delle caratteristiche individuate nel contratto di fornitura e nella conferma d'ordine, non poteva essere conosciuto ab origine, poiché, dalla lettura dell'art 2 cit. del contratto di fornitura del 2018 si evince che la società fornitrice si riservava dieci giorni per confermare gli ordini ricevuti, a dimostrazione che la stessa non era già in possesso delle vetture oggetto del contratto di fornitura, per cui non poteva conoscere il numero di telaio dell'autovettura da destinare al ricorrente, che di conseguenza non poteva essere inserito nella conferma d'ordine del 2019. La contestazione dell'ufficio anche su questo punto appare generica e priva di fondamento.
Il ricorso va accolto. Vengono compensate le spese di giudizio stante la presenza di una giurisprudenza seppure minoritaria di segno contrario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso Spese compensate Cosi deciso il 4.2.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4458/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ-19000412 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1247/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'atto di accertamento n. TJQ19000412 emesso con riferimento al veicolo targato Targa_1 per omesso versamento dell'imposta di cui articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. ecotassa).
La ricorrente sosteneva che l'imposta non era dovuta poiché la stessa aveva sottoscritto in data 26 febbraio 2018, un contratto di fornitura di autoveicoli con formula buy back con la società Società_1
.p.A. Tra i veicoli in questione rientrava anche l'autovettura oggetto dell'impugnato atto di accertamento, per cui seppure immatricolata in data 5 settembre 2019, bisognava far riferimento al contratto di fornitura che era antecedente al 1.3.2019, pertanto l'ufficio non poteva richiedere l'imposta de quo, anche se l'immatricolazione della macchina era successiva al 1.3.2019.
La parte documentava quanto affermato depositando una dichiarazione proveniente dal fornitore in cui erano elencate tutte le macchine che rientravano nel contratto di fornitura del 2018, tra cui figurava anche la macchina per la quale veniva richiesta l'imposta, oltre ad una prospetto relativo alla conferma degli ordini in cui si evinceva che per la macchina in questione l'ordine era stato confermato a febbraio 2019 Concludeva quindi per annullamento dell'atto.
L'ufficio nel costituirsi dopo avere ripercorso l'iter normativo della cd ecotassa introdotta dal 1.3.2019 sino al 2021, con riferimento al caso di specie riteneva non provato che la macchina oggetto di tassazione fosse riferibile al contratto di fornitura del 2018 poiché in detto contratto non venivano individuati singolarmente le auto che sarebbero state oggetto del contratto, venendo individuate solo per numero e marca di autovettura. Per l'ufficio quindi nessun valore aveva la dichiarazione rilasciata dalla società fornitrice perché intervenuta solo dopo il ricevimento della notifica dell'atto. Chiedeva quindi la conferma del recupero.
La parte depositava memorie di replica in cui depositava una serie di sentenze emessa da questa Corte di
Giustizia avverso altri recuperi riguardanti altre autovetture, sempre per eco tassa, tutti accolti. Insisteva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato. Anche l'agenzia depositava memorie in cui allegava due sentenze emesse avverso ricorsi depositati sempre dalla ricorrente ma di rigetto del ricorso. Insisteva, quindi, per la conferma del recupero, sul presupposto che, come si evinceva anche dalle sentenza allagate, nei documenti prodotti mancava l'indicazione del numero di telaio della macchina oggetto di recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per i motivi di cui appresso .
Va premesso come il legislatore all'art.
1 - Comma 1042 L 145/2018 ha stabilito che “ A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km…..”
La norma, quindi, prevede l'esistenza di due requisiti che devono sussistere contemporaneamente affinche l'eco tassa possa essere applicata che l'acquisto e l'immatricolazione di determinati tipi di auto sia avvenuto nell'arco temporale del1.3.2019 al 31.12.2020”
Alla luce di tale premessa va osservato come nel caso in esame non è in contestazione che la ricorrente nel 2018 abbia stipulato un contratto di fornitura di macchine, ciò che l'ufficio pone in contestazione e che la macchina oggetto di accertamento non rientrasse in tale contratto, ritenendo che la dichiarazione rilasciata dalla società fornitrice, in cui viene indicata anche la macchina de quo, non fosse prova sufficiente, perché intervenuta in un momento successivo al 2018. Tale contestazione è stata integrata, nelle memorie successive, con un ulteriore elemento legato alla mancata indicazione del numero di telaio nei documenti prodotti, sulla base di due sentenza contrarie alla ricorrente.
In ordine all'inefficacia come prova della dichiarazione della società fornitrice delle auto, sollevata dall'ufficio, sulla base dei principi introdotti dal co.5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che impone la valutazione delle prove da parte del giudice, si ritiene che l'amministrazione sia caduta nel vizio di aspecificità, essendosi limitato ad una critica generica circa la presunta tardività con cui la fornitrice avrebbe rilasciato la dichiarazione, non supportando tale affermazione con ulteriori argomentazione di diritto sul punto.
In merito all'ulteriore eccezione dell'ufficio in ordine alla mancata indicazione del numero di telaio, che per lo stesso era l'elemento probante per dimostrare che la macchina oggetto di accertamento fosse la medesima richiamata del contratto del 2018, la stessa è destituita di fondamento, poiché nella dichiarazione della società fornitrice viene indicato unitamente alla targa anche il numero di telaio per intero.
Lo stesso non poteva essere riportato anche nel contratto di fornitura del 2018 o nei documenti di conferma dell'ordine del 2019, depositati dalla ricorrente, poiché civilisticamente il contratto di fornitura di autovetture rientra nei contratti di vendita di beni mobili, seppure soggetti a registrazione, ove i beni vanno individuati per qualità, tipo e quantità, ed infatti nel contratto di fornitura all'art 2 “ modalità di programmazione degli ordini” viene affermato che la ricorrente doveva indicare i quantitativi, gli optional e la data di consegna, elementi che si ritrovano nell'ordine del febbraio 2019, con riferimento alla macchina oggetto di accertamento.
Il numero del telaio dell'autovettura, identificando in modo preciso la singola macchina che andava consegnata all'acquirente, sulla base delle caratteristiche individuate nel contratto di fornitura e nella conferma d'ordine, non poteva essere conosciuto ab origine, poiché, dalla lettura dell'art 2 cit. del contratto di fornitura del 2018 si evince che la società fornitrice si riservava dieci giorni per confermare gli ordini ricevuti, a dimostrazione che la stessa non era già in possesso delle vetture oggetto del contratto di fornitura, per cui non poteva conoscere il numero di telaio dell'autovettura da destinare al ricorrente, che di conseguenza non poteva essere inserito nella conferma d'ordine del 2019. La contestazione dell'ufficio anche su questo punto appare generica e priva di fondamento.
Il ricorso va accolto. Vengono compensate le spese di giudizio stante la presenza di una giurisprudenza seppure minoritaria di segno contrario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso Spese compensate Cosi deciso il 4.2.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa