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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Conte Camillo Benso Di Cavour N 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U019900847-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II.DD. pro 2018 dall'Agenzia delle Entrate di Rovigo.
A sostegno dell'impugnativa l'istante ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rovigo, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio ha contestato alla ricorrente maggiori redditi diversi pari ad euro 18.017,98 conseguenti all'avvenuta realizzazione di una plusvalenza da cessione di area edificabile. Nella specie – ad avviso dell'Agenzia -, detta plusvalenza emergeva dalla differenza tra il corrispettivo incassato per euro 200.000,00 (somma spettante all'interessata secondo le pattuizioni riportate nell'atto di vendita sul totale di euro 639.175,00) ed il valore di acquisto per euro
181.982,02.
2. Con un unico articolato mezzo, la deducente lamenta la nullità dell'avviso impugnato per infondatezza e comunque illegittimità, in quanto l'Ufficio non avrebbe dimostrato i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa impositiva.
Ciò posto, le invocate carenze motivazionali e probatorie vanno disattese sotto ogni aspetto.
In via generale, è agevole replicare alle dedotte censure con la constatazione che la proposizione iniziale delle ragioni di fatto e di diritto (nella quale consiste la motivazione), così come offerta dall'Ufficio nell'avviso, ha comunque consentito alla ricorrente un'efficace difesa delle proprie ragioni.
Posto che la distinzione e diversità giuridica fra motivazione dell'avviso e la prova (o fondatezza) della pretesa tributaria è stata resa con assoluto rigore logico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 26204/2008), il Collegio ritiene che le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte dirette in modo coerente a dimostrare la correttezza della pretesa tributaria contestata e siano esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere alla ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990
e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 31270/2018 e n.
20784/2020).
3. Venendo agli aspetti più squisitamente meritali, si osserva, anzitutto, che le plusvalenze ex art. 67
TUIR sono sostanzialmente riconducibili alla differenza tra corrispettivi percepiti e costi dei beni ceduti.
In secondo luogo, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 68 (vigente ratione temporis) TUIR, “il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione” (comma 2).
Ora - alla luce del quadro normativo sopra descritto –, l'Amministrazione finanziaria ha enucleato il costo di carico dei terreni edificabili ceduti dalla contribuente sulla base dei seguenti criteri:
- valori indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte;
- valori risultanti dalle perizie di stima richieste dalla contribuente, previa riconciliazione dei mappali con quelli dell'atto di cessione a seguito di variazioni catastali, assumendo usufrutto e nuda proprietà pro quota secondo i valori peritali;
- ricostruzione del valore dei lotti assegnati con la sentenza di divisione ereditaria, assumendo come valore normale quello temporalmente più prossimo alla cessione, desunto dalla dichiarazione di successione in morte di SC RC.
In particolare, l'usufrutto è stato determinato applicando al valore della piena proprietà il tasso di interesse legale del 3% (anno 2018) e il coefficiente legato all'età dell'usufruttuario (72,5, ex DM MEF 20 dicembre
2017), mentre la nuda proprietà è stata calcolata per differenza.
Invero, le suindicate e ragionevoli argomentazioni sono, nella fattispecie in esame, di così rilevante peso, da poter verisimilmente suffragare – unitamente agli ulteriori elementi disponibili nelle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria - il fondamento della pretesa dei verificatori.
In definitiva, i conclamati profili addotti dall'Ufficio restano impregiudicati, non essendo le contrarie prospettazioni della contribuente idonee a depotenziare l'oggettivo significato di quanto l'Agenzia ha adeguatamente illustrato a supporto del proprio operato.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto, restando così confermata la legittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Conte Camillo Benso Di Cavour N 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U019900847-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II.DD. pro 2018 dall'Agenzia delle Entrate di Rovigo.
A sostegno dell'impugnativa l'istante ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rovigo, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio ha contestato alla ricorrente maggiori redditi diversi pari ad euro 18.017,98 conseguenti all'avvenuta realizzazione di una plusvalenza da cessione di area edificabile. Nella specie – ad avviso dell'Agenzia -, detta plusvalenza emergeva dalla differenza tra il corrispettivo incassato per euro 200.000,00 (somma spettante all'interessata secondo le pattuizioni riportate nell'atto di vendita sul totale di euro 639.175,00) ed il valore di acquisto per euro
181.982,02.
2. Con un unico articolato mezzo, la deducente lamenta la nullità dell'avviso impugnato per infondatezza e comunque illegittimità, in quanto l'Ufficio non avrebbe dimostrato i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa impositiva.
Ciò posto, le invocate carenze motivazionali e probatorie vanno disattese sotto ogni aspetto.
In via generale, è agevole replicare alle dedotte censure con la constatazione che la proposizione iniziale delle ragioni di fatto e di diritto (nella quale consiste la motivazione), così come offerta dall'Ufficio nell'avviso, ha comunque consentito alla ricorrente un'efficace difesa delle proprie ragioni.
Posto che la distinzione e diversità giuridica fra motivazione dell'avviso e la prova (o fondatezza) della pretesa tributaria è stata resa con assoluto rigore logico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 26204/2008), il Collegio ritiene che le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte dirette in modo coerente a dimostrare la correttezza della pretesa tributaria contestata e siano esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere alla ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990
e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 31270/2018 e n.
20784/2020).
3. Venendo agli aspetti più squisitamente meritali, si osserva, anzitutto, che le plusvalenze ex art. 67
TUIR sono sostanzialmente riconducibili alla differenza tra corrispettivi percepiti e costi dei beni ceduti.
In secondo luogo, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 68 (vigente ratione temporis) TUIR, “il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione” (comma 2).
Ora - alla luce del quadro normativo sopra descritto –, l'Amministrazione finanziaria ha enucleato il costo di carico dei terreni edificabili ceduti dalla contribuente sulla base dei seguenti criteri:
- valori indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte;
- valori risultanti dalle perizie di stima richieste dalla contribuente, previa riconciliazione dei mappali con quelli dell'atto di cessione a seguito di variazioni catastali, assumendo usufrutto e nuda proprietà pro quota secondo i valori peritali;
- ricostruzione del valore dei lotti assegnati con la sentenza di divisione ereditaria, assumendo come valore normale quello temporalmente più prossimo alla cessione, desunto dalla dichiarazione di successione in morte di SC RC.
In particolare, l'usufrutto è stato determinato applicando al valore della piena proprietà il tasso di interesse legale del 3% (anno 2018) e il coefficiente legato all'età dell'usufruttuario (72,5, ex DM MEF 20 dicembre
2017), mentre la nuda proprietà è stata calcolata per differenza.
Invero, le suindicate e ragionevoli argomentazioni sono, nella fattispecie in esame, di così rilevante peso, da poter verisimilmente suffragare – unitamente agli ulteriori elementi disponibili nelle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria - il fondamento della pretesa dei verificatori.
In definitiva, i conclamati profili addotti dall'Ufficio restano impregiudicati, non essendo le contrarie prospettazioni della contribuente idonee a depotenziare l'oggettivo significato di quanto l'Agenzia ha adeguatamente illustrato a supporto del proprio operato.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto, restando così confermata la legittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del giudizio compensate.