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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 27721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27721 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27721 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 24/06/2025 SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SA GI RA nato a [...] jl 09/08/1978 AC RC nato a [...] il [...] DI IO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili e l'avv.to SS RM, difensore di NI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO l. Con sentenza in data 16/4/2024, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone in data 7/3/2022: in accoglimento della proposta di concordato avanzata nell'interesse di De AN RO RA, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi dieci e giorni ·~ '""d C) t o u venti di reclusione, previa declaratoria d'improcedibilità per prescrizione in relazione al reato contestato al capo bb); ha assolto NI RC dal reato associativo per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in un anno di reclusione riducendo in pari misura la durata delle pene accessorie;
ha confermato la sentenza appellata in ordine alla posizione di Di !orio. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di NI risulta articolato in due motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge, "avendo la Corte motivato per relationem senza il confronto con le censure dell'appellante e per travisamento del fatto". Si passano, quindi, in rassegna le prove fondanti il giudizio di responsabilità e si deduce che: dall'interrogatorio di De AN non emergeva che NI avesse consapevolezza del fatto che le fatture emesse in favore della società JBC da società effettivamente esistenti fossero "gonfiate"; NI, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non si era mai incontrato con i responsabili delle "cartiere", essendo emerso che aveva avuto contatti solamente con De AN;
la Corte territoriale, pur ritenendo le intercettazioni telefoniche significative, non si era confrontata con il motivo di appello che segnalava che, delle trentasei intercettazioni che riguardavano NI, solo in tre "si parlava di ricambi" risultando, peraltro, il termine inserito in contesti comunicativi che non presentavano anomalia alcuna e che smentivano l'ipotesi dell'accusa secondo cui la parola era utilizzata per evocare il denaro;
i giudici di merito non si erano confrontati con l'argomento difensivo, volto a dimostrare che l'incontro dell' 1/3/2017 non poteva avere avuto come scopo la restituzione di denaro a NI, avendo la polizia rinvenuto € 9000,00 di denaro contante in possesso di De AN dopo che questi si era incontrato con NI. Si sostiene, quindi, che era rimasto provato che le prestazioni documentate dalle fatture che i giudici di merito avevano ritenuto "gonfiate" erano state pagate da NI mentre non era stato dimostrato che tali corrispettivi fossero stati restituiti, anche solo in parte, a NI. Si lamenta, ancora, che la Corte d'appello aveva ignorato: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia-Romagna del 7/7/2021 che aveva riconosciuto che le sponsorizzazioni e le pubblicità fatte dalla JBC S.r.l. nell'interesse della Hydrogeo S.r.l. erano effettivamente avvenute, prestazioni per la cui esecuzione la JBC si era avvalsa della collaborazione della Pubblieventi S.r.l.; 2 • ....-i "'' C) t o u la sentenza del Tribunale di Bologna in data 11/6/2024, che aveva assolto NI per "fatti analoghi", rilevando che non potesse escludersi che NI, per eseguire le prestazioni in favore della Hydrogeno, si fosse avvalso della Pubblieventi utilizzandone il contributo senza aveva contezza del coinvolgimento della società in operazioni volte a frodare il fisco. Si espone, quindi, che la sentenza impugnata aveva lasciato senza risposta i motivi di appello così incorrendo nella violazione dell'obbligo di motivazione denunciato. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia il "difetto di motivazione e l'illogicità della stessa" in ordine alla quantificazione dei beni sottoposti a confisca. Si deduce che la Corte d'appello aveva ritenuto che NI si fosse avvalso di fatture "gonfiate" avendo De AN ammesso che "le operazioni riportate in fattura e le relative prestazioni furono sovrafatturate". La sentenza, tuttavia, non si cura, secondo il ricorrente, di determinare il valore delle prestazioni rese dalla società emittente in favore della società di NI né determina il valore degli immobili siti in via Basoli n. 8, di proprietà, in ragione di 1/9, di NI per cui la confisca disposta era del tutto arbitraria essendo rimasta ignota tanto l'imposta evasa quanto il valore dei beni complessivamente confiscati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Di RI si articola in due motivi. Con il primo, si denuncia la violazione dell'art. 416 cod. pen. lamentando che la Corte d'appello si era limitata a richiamare la sentenza appellata che, a sua volta, aveva ripreso quanto sostenuto nei provvedimenti cautelari senza procedere a un vaglio critico del compendio probatorio. Si deduce, quindi, che Di IO aveva avuto rapporti solo con De AN RO RA e "su ordine di questo, ha disposto i flussi finanziari ed ottenuto documenti contabili dei quali ne ha beneficiato la Pu bbl i evo l ution ". 3.1 Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. Si rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello di Di RI "alquanto generico" e, in sostanza, si era limitata a richiamare quanto esposto nella sentenza del GUP senza considerare, però, che le censure difensive non avevano attinto la sussistenza dell'associazione in quanto volte a rappresentare che Di RI aveva avuto rapporti solo con De AN, con cui si era coordinato "per ricevere fatture e gestire i flussi finanziari", senza avere rapporti con altri soggetti coinvolti nel procedimento, a parte "qualche sporadico contatto con la commercialista, OL Paniccia" e senza che avesse la consapevolezza della sussistenza dell'associazione o fosse stato parte di un preventivo accordo, coinvolgente almeno tre persone, di carattere generale e continuativo volto a commettere una serie di reati. Si aggiunge che: 3 • ....-i "'' C) t o u non vi era prova della stabilità del vincolo associativo essendo stato del tutto circoscritto il ruolo di De AN NI che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva sostenuto che era stato assunto dalla M.D.M. per accompagnare tre volte a settimana Pqtrizia Basile presso banche e uffici postali. NI, la cui posizione era molto simile a quella di Di RI, essendosi limitati entrambi a utilizzare le fatture per operazioni inesistenti loro messe a disposizione da De AN, era stato assolto dal reato associativo. 4. Il ricorso di De AN RO RA si compone di un solo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione agli artt. 125, 546 e 605 cod. proc. pen. Si assume che la Corte territoriale "non aveva assolto all'obbligo motivazionale di disaminare le specifiche censure mosse dall'appellante". 5. La difesa di NI ha trasmesso note d'udienza con cui si ribadiscono le censure proposte con il ricorso richiamando in particolare le due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria e del Tribunale di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO l. I motivi dei ricorsi impongono di chiarire che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depetris, Rv. 281935- 01; Sez. 3, n. 24429 del 27/5/2025, S.). In presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta la validità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ave i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di 4 • .....-i "'' C) t o u primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valeria, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep.2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) . Il vizio di mancanza di motivazione, in altri termini, in caso di "doppia conforme" è strettamente legato alle ragioni addotte ton il gravame nel senso che la riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice o deduzioni generiche, superflue, non pertinenti, manifestamente infondate o palesemente inconsistenti legittimano una scelta motivazionale che prescinde dall'esame dettagliato delle doglianze proposte con l'appello, gravando sulla Corte territoriale l'obbligo di confrontarsi con le questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute (Sez, 6, n. 3432 del 17/12/2024 (dep. 2025), Fallea;
Sez. 5, n. 52619 del 5/10/2016, Unterholzner;
Sez. l, n. 39537 del 8/3/2019, Gulizia) Due ultime precisazioni sono necessarie prima di esaminare le censure mosse dalle difese alla sentenza impugnata. Va, in primo luogo, ricordato che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). In tema di ricorso per cassazione, inoltre, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 4, n. 24619 del 18/12/2024, Possamai;
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02). 2. Tanto premesso, va rilevato che il GUP ha fondato il giudizio di responsabilità adottato nei confronti di NI sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di De AN RO RA e di De AN NI, sul fatto che anche i bonifici disposti da NI, come quelli effettuati dagli altri imprenditori che si erano avvalsi della cartiere di De AN RO RA, erano stati immediatamente monetizzati, 5 • ....-i "'' C) t o u restando ignota la destinazione degli importi prelavati, sulle conversazioni intercettate e sugli incontri di De AN RO RA, o dei suoi emissari, con NI. Tale impianto ricostruttivo è stato recepito dalla Corte territoriale che ha sottolineato la valenza significativa degli "incontri documentati", delle dichiarazioni rese da De AN RO RA e delle intercettazioni telefoniche per poi segnalare che gli importi delle fatture emesse in poco più di un anno dalla Pubblieventi S.r.l. e dalla MDM S.r.l.s. in favore della JBC S.r.l. di NI, pari a oltre €415.000,00, erano "del tutto incompatibili con il volume di affari e con la forza economica della società dello NI". 3. Orbene, è vero che non tutti i motivi di appello proposti nell'interesse di NI che si assumono negletti trovano una risposta, esplicita o implicita, nella decisione impugnata, ma non può ignorarsi che quelli trascurati, in alcuni casi per la loro manifesta infondatezza, in altri per la loro genericità, non confrontandosi compiutamente con la trama argomentativa del GUP, e talvolta per la marginalità nell'economia della decisione delle questioni che sollevano, risultano inidonei a intaccare la tenuta logica dell'impianto argomentativo che sorregge la decisione. 3.1 Il motivo di gravame riprodotto alle pag. 3 e seguenti del ricorso, propone letture alternative delle conversazioni intercettate che ignorano i passi di dialoghi ritenuti dal GUP dimostrativi dell'ipotesi accusatoria. A mero titolo esemplificativo, nella telefonata del 27/2/2017 di pag. 145 della sentenza di primo grado, NI, afferma: "Siccome abbiamo fatto passare un po' di tempo perché per i ricambi. .. ". Tale espressione appare del tutto in linea con il modus procedendi dell'associazione che incassava i bonifici dei beneficiari della falsa fatturazione e poi provvedeva alla restituzione in contanti, nelle mani del "cliente", di quanto ricevuto, scomputato l'aggio riconosciuto a De AN. Stessa strategia difensiva si rileva in relazione alla telefonata del 5/5/2017 riportata a pag. 146 della sentenza, non confrontandosi il gravame con l'espressione di NI: "Devo poi anche farti vedere una cosa che abbiamo fatto i conti sui ricambi, sì che poi, non ci torna come dicevamo alla fine ci deve essere uno scambio di ricambi maggiore ... sì perché tanto alla fine il giro dopo, o quello dopo ancora, devono esserci più ricambi, ecco". 3.2 Ulteriore espediente utilizzato dalla difesa per accreditare la lettura alternativa delle intercettazioni prospettata è dato dalla sovrapposizione delle parti delle conversazioni relative alle foto e ai video che De AN inviava a NI, e che questi, talvolta, restituiva al primo, per ragioni che rimangono ignote nell'ipotesi ricostruttiva della difesa, che generalmente seguivano sviluppi comunicativi chiari e immediatamente intelligibili, con quelle che invece riguardano il denaro che De AN inviava a NI, che procedono utilizzando un codice 6 • ....-i "'' C) t o u linguistico prodotto dalla sedimentazione dei rapporti pregressi che tuttavia, a dispetto delle cautela adottate, viene sovente vanificato dall'inserimento nello sviluppo espressivo di frasi e preposizioni del tutto illogiche. Esemplificativa, al riguardo, è l'interpretazione data dalla difesa alla intercettazione del 5/5/2017, riportata a pag. 175 della sentenza, che riferisce la spedizione ai "ricambi" mentre il testo della telefonata rende evidente la correttezza della lettura dei giudici di merito che hanno legato la "spedizione" ai dischetti ritenendo la richiesta di NI, che rivendicava l'invio di "più ricambi", in quanto altrimenti gli mancavano "dei test", inerente al denaro che De AN doveva restituirgli, tant'è che De AN rinviò a un successivo incontro il necessario chiarimento. Altre telefonate, valorizzate dal GUP in quanto ritenute rivelatrici della illiceità del rapporto, sono dal motivo di gravame riportato in ricorso del tutto ignorate, come ad esempio quelle del17/5/2017, sintetizzata a pag. 182 della sentenza di primo grado, in cui, a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, NI allarmato, come sottolineato dal GUP, spiegò a De AN quanto stava avvenendo e gli confidò che stava cercando di "sistemare delle cose". Al che De AN chiese se il controllo fosse relativo "a qualche ricambio" suo. Il motivo di gravame, quindi, non si confronta compiutamente con l'articolata motivazione resa in relazione al significato delle intercettazioni telefoniche dal Gl..ÌP così sottraendo il deficit motivazionale denunciato allo scrutinio di questa Corte. 3.3 Il ricorso riproduce, ancora, il motivo di gravame con cui la difesa aveva contestato la valenza significativa dell'interrogatorio di De AN prospettando, sostanzialmente, che NI era stato vittima di un raggiro in quanto, a sua insaputa, il valore delle prestazioni lui rese dal dichiarante era inferiore a quanto riportato in fattura. Anche tale argomento non si confronta con la motivazione di primo grado che riporta ampi stralci dell'interrogatorio reso da De AN RO RA il 13/3/2020, dal quale emerge con evidenza che l'associazione a delinquere soddisfaceva la richiesta dei soggetti economici con cui interagiva di disporre di documentazione atta a dimostrare costi non sostenuti mediante l'emissione di fatture false, nel senso che non c'era una prestazione di servizi sottostante, o di "fatture gonfiate", che riportavano un valore superiore a quello effettivo, facendo seguito in entrambi i casi al bonifico del cliente la restituzione del denaro scomputato l'ammontare di quanto trattenuto a tiolo di compenso. Non è causale che lo sforzo esegetico della difesa non si confronta con il passo del verbale in cui De AN dichiarò: "Con NI e IC ho scambiato fatture gonfiate fino al 2017". Il motivo, inoltre, non risulta ignorato dalla Corte territoriale che, in ordine il valore significativo assegnato alla prova, non si è limitata a richiamare la 7 ·~ '"d
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili e l'avv.to SS RM, difensore di NI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO l. Con sentenza in data 16/4/2024, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone in data 7/3/2022: in accoglimento della proposta di concordato avanzata nell'interesse di De AN RO RA, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi dieci e giorni ·~ '""d C) t o u venti di reclusione, previa declaratoria d'improcedibilità per prescrizione in relazione al reato contestato al capo bb); ha assolto NI RC dal reato associativo per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in un anno di reclusione riducendo in pari misura la durata delle pene accessorie;
ha confermato la sentenza appellata in ordine alla posizione di Di !orio. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di NI risulta articolato in due motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge, "avendo la Corte motivato per relationem senza il confronto con le censure dell'appellante e per travisamento del fatto". Si passano, quindi, in rassegna le prove fondanti il giudizio di responsabilità e si deduce che: dall'interrogatorio di De AN non emergeva che NI avesse consapevolezza del fatto che le fatture emesse in favore della società JBC da società effettivamente esistenti fossero "gonfiate"; NI, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non si era mai incontrato con i responsabili delle "cartiere", essendo emerso che aveva avuto contatti solamente con De AN;
la Corte territoriale, pur ritenendo le intercettazioni telefoniche significative, non si era confrontata con il motivo di appello che segnalava che, delle trentasei intercettazioni che riguardavano NI, solo in tre "si parlava di ricambi" risultando, peraltro, il termine inserito in contesti comunicativi che non presentavano anomalia alcuna e che smentivano l'ipotesi dell'accusa secondo cui la parola era utilizzata per evocare il denaro;
i giudici di merito non si erano confrontati con l'argomento difensivo, volto a dimostrare che l'incontro dell' 1/3/2017 non poteva avere avuto come scopo la restituzione di denaro a NI, avendo la polizia rinvenuto € 9000,00 di denaro contante in possesso di De AN dopo che questi si era incontrato con NI. Si sostiene, quindi, che era rimasto provato che le prestazioni documentate dalle fatture che i giudici di merito avevano ritenuto "gonfiate" erano state pagate da NI mentre non era stato dimostrato che tali corrispettivi fossero stati restituiti, anche solo in parte, a NI. Si lamenta, ancora, che la Corte d'appello aveva ignorato: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia-Romagna del 7/7/2021 che aveva riconosciuto che le sponsorizzazioni e le pubblicità fatte dalla JBC S.r.l. nell'interesse della Hydrogeo S.r.l. erano effettivamente avvenute, prestazioni per la cui esecuzione la JBC si era avvalsa della collaborazione della Pubblieventi S.r.l.; 2 • ....-i "'' C) t o u la sentenza del Tribunale di Bologna in data 11/6/2024, che aveva assolto NI per "fatti analoghi", rilevando che non potesse escludersi che NI, per eseguire le prestazioni in favore della Hydrogeno, si fosse avvalso della Pubblieventi utilizzandone il contributo senza aveva contezza del coinvolgimento della società in operazioni volte a frodare il fisco. Si espone, quindi, che la sentenza impugnata aveva lasciato senza risposta i motivi di appello così incorrendo nella violazione dell'obbligo di motivazione denunciato. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia il "difetto di motivazione e l'illogicità della stessa" in ordine alla quantificazione dei beni sottoposti a confisca. Si deduce che la Corte d'appello aveva ritenuto che NI si fosse avvalso di fatture "gonfiate" avendo De AN ammesso che "le operazioni riportate in fattura e le relative prestazioni furono sovrafatturate". La sentenza, tuttavia, non si cura, secondo il ricorrente, di determinare il valore delle prestazioni rese dalla società emittente in favore della società di NI né determina il valore degli immobili siti in via Basoli n. 8, di proprietà, in ragione di 1/9, di NI per cui la confisca disposta era del tutto arbitraria essendo rimasta ignota tanto l'imposta evasa quanto il valore dei beni complessivamente confiscati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Di RI si articola in due motivi. Con il primo, si denuncia la violazione dell'art. 416 cod. pen. lamentando che la Corte d'appello si era limitata a richiamare la sentenza appellata che, a sua volta, aveva ripreso quanto sostenuto nei provvedimenti cautelari senza procedere a un vaglio critico del compendio probatorio. Si deduce, quindi, che Di IO aveva avuto rapporti solo con De AN RO RA e "su ordine di questo, ha disposto i flussi finanziari ed ottenuto documenti contabili dei quali ne ha beneficiato la Pu bbl i evo l ution ". 3.1 Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. Si rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello di Di RI "alquanto generico" e, in sostanza, si era limitata a richiamare quanto esposto nella sentenza del GUP senza considerare, però, che le censure difensive non avevano attinto la sussistenza dell'associazione in quanto volte a rappresentare che Di RI aveva avuto rapporti solo con De AN, con cui si era coordinato "per ricevere fatture e gestire i flussi finanziari", senza avere rapporti con altri soggetti coinvolti nel procedimento, a parte "qualche sporadico contatto con la commercialista, OL Paniccia" e senza che avesse la consapevolezza della sussistenza dell'associazione o fosse stato parte di un preventivo accordo, coinvolgente almeno tre persone, di carattere generale e continuativo volto a commettere una serie di reati. Si aggiunge che: 3 • ....-i "'' C) t o u non vi era prova della stabilità del vincolo associativo essendo stato del tutto circoscritto il ruolo di De AN NI che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva sostenuto che era stato assunto dalla M.D.M. per accompagnare tre volte a settimana Pqtrizia Basile presso banche e uffici postali. NI, la cui posizione era molto simile a quella di Di RI, essendosi limitati entrambi a utilizzare le fatture per operazioni inesistenti loro messe a disposizione da De AN, era stato assolto dal reato associativo. 4. Il ricorso di De AN RO RA si compone di un solo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in relazione agli artt. 125, 546 e 605 cod. proc. pen. Si assume che la Corte territoriale "non aveva assolto all'obbligo motivazionale di disaminare le specifiche censure mosse dall'appellante". 5. La difesa di NI ha trasmesso note d'udienza con cui si ribadiscono le censure proposte con il ricorso richiamando in particolare le due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria e del Tribunale di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO l. I motivi dei ricorsi impongono di chiarire che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depetris, Rv. 281935- 01; Sez. 3, n. 24429 del 27/5/2025, S.). In presenza di una doppia conforme in tema di affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta la validità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ave i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di 4 • .....-i "'' C) t o u primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Valeria, Rv. n. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep.2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) . Il vizio di mancanza di motivazione, in altri termini, in caso di "doppia conforme" è strettamente legato alle ragioni addotte ton il gravame nel senso che la riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice o deduzioni generiche, superflue, non pertinenti, manifestamente infondate o palesemente inconsistenti legittimano una scelta motivazionale che prescinde dall'esame dettagliato delle doglianze proposte con l'appello, gravando sulla Corte territoriale l'obbligo di confrontarsi con le questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute (Sez, 6, n. 3432 del 17/12/2024 (dep. 2025), Fallea;
Sez. 5, n. 52619 del 5/10/2016, Unterholzner;
Sez. l, n. 39537 del 8/3/2019, Gulizia) Due ultime precisazioni sono necessarie prima di esaminare le censure mosse dalle difese alla sentenza impugnata. Va, in primo luogo, ricordato che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). In tema di ricorso per cassazione, inoltre, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 4, n. 24619 del 18/12/2024, Possamai;
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02). 2. Tanto premesso, va rilevato che il GUP ha fondato il giudizio di responsabilità adottato nei confronti di NI sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di De AN RO RA e di De AN NI, sul fatto che anche i bonifici disposti da NI, come quelli effettuati dagli altri imprenditori che si erano avvalsi della cartiere di De AN RO RA, erano stati immediatamente monetizzati, 5 • ....-i "'' C) t o u restando ignota la destinazione degli importi prelavati, sulle conversazioni intercettate e sugli incontri di De AN RO RA, o dei suoi emissari, con NI. Tale impianto ricostruttivo è stato recepito dalla Corte territoriale che ha sottolineato la valenza significativa degli "incontri documentati", delle dichiarazioni rese da De AN RO RA e delle intercettazioni telefoniche per poi segnalare che gli importi delle fatture emesse in poco più di un anno dalla Pubblieventi S.r.l. e dalla MDM S.r.l.s. in favore della JBC S.r.l. di NI, pari a oltre €415.000,00, erano "del tutto incompatibili con il volume di affari e con la forza economica della società dello NI". 3. Orbene, è vero che non tutti i motivi di appello proposti nell'interesse di NI che si assumono negletti trovano una risposta, esplicita o implicita, nella decisione impugnata, ma non può ignorarsi che quelli trascurati, in alcuni casi per la loro manifesta infondatezza, in altri per la loro genericità, non confrontandosi compiutamente con la trama argomentativa del GUP, e talvolta per la marginalità nell'economia della decisione delle questioni che sollevano, risultano inidonei a intaccare la tenuta logica dell'impianto argomentativo che sorregge la decisione. 3.1 Il motivo di gravame riprodotto alle pag. 3 e seguenti del ricorso, propone letture alternative delle conversazioni intercettate che ignorano i passi di dialoghi ritenuti dal GUP dimostrativi dell'ipotesi accusatoria. A mero titolo esemplificativo, nella telefonata del 27/2/2017 di pag. 145 della sentenza di primo grado, NI, afferma: "Siccome abbiamo fatto passare un po' di tempo perché per i ricambi. .. ". Tale espressione appare del tutto in linea con il modus procedendi dell'associazione che incassava i bonifici dei beneficiari della falsa fatturazione e poi provvedeva alla restituzione in contanti, nelle mani del "cliente", di quanto ricevuto, scomputato l'aggio riconosciuto a De AN. Stessa strategia difensiva si rileva in relazione alla telefonata del 5/5/2017 riportata a pag. 146 della sentenza, non confrontandosi il gravame con l'espressione di NI: "Devo poi anche farti vedere una cosa che abbiamo fatto i conti sui ricambi, sì che poi, non ci torna come dicevamo alla fine ci deve essere uno scambio di ricambi maggiore ... sì perché tanto alla fine il giro dopo, o quello dopo ancora, devono esserci più ricambi, ecco". 3.2 Ulteriore espediente utilizzato dalla difesa per accreditare la lettura alternativa delle intercettazioni prospettata è dato dalla sovrapposizione delle parti delle conversazioni relative alle foto e ai video che De AN inviava a NI, e che questi, talvolta, restituiva al primo, per ragioni che rimangono ignote nell'ipotesi ricostruttiva della difesa, che generalmente seguivano sviluppi comunicativi chiari e immediatamente intelligibili, con quelle che invece riguardano il denaro che De AN inviava a NI, che procedono utilizzando un codice 6 • ....-i "'' C) t o u linguistico prodotto dalla sedimentazione dei rapporti pregressi che tuttavia, a dispetto delle cautela adottate, viene sovente vanificato dall'inserimento nello sviluppo espressivo di frasi e preposizioni del tutto illogiche. Esemplificativa, al riguardo, è l'interpretazione data dalla difesa alla intercettazione del 5/5/2017, riportata a pag. 175 della sentenza, che riferisce la spedizione ai "ricambi" mentre il testo della telefonata rende evidente la correttezza della lettura dei giudici di merito che hanno legato la "spedizione" ai dischetti ritenendo la richiesta di NI, che rivendicava l'invio di "più ricambi", in quanto altrimenti gli mancavano "dei test", inerente al denaro che De AN doveva restituirgli, tant'è che De AN rinviò a un successivo incontro il necessario chiarimento. Altre telefonate, valorizzate dal GUP in quanto ritenute rivelatrici della illiceità del rapporto, sono dal motivo di gravame riportato in ricorso del tutto ignorate, come ad esempio quelle del17/5/2017, sintetizzata a pag. 182 della sentenza di primo grado, in cui, a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, NI allarmato, come sottolineato dal GUP, spiegò a De AN quanto stava avvenendo e gli confidò che stava cercando di "sistemare delle cose". Al che De AN chiese se il controllo fosse relativo "a qualche ricambio" suo. Il motivo di gravame, quindi, non si confronta compiutamente con l'articolata motivazione resa in relazione al significato delle intercettazioni telefoniche dal Gl..ÌP così sottraendo il deficit motivazionale denunciato allo scrutinio di questa Corte. 3.3 Il ricorso riproduce, ancora, il motivo di gravame con cui la difesa aveva contestato la valenza significativa dell'interrogatorio di De AN prospettando, sostanzialmente, che NI era stato vittima di un raggiro in quanto, a sua insaputa, il valore delle prestazioni lui rese dal dichiarante era inferiore a quanto riportato in fattura. Anche tale argomento non si confronta con la motivazione di primo grado che riporta ampi stralci dell'interrogatorio reso da De AN RO RA il 13/3/2020, dal quale emerge con evidenza che l'associazione a delinquere soddisfaceva la richiesta dei soggetti economici con cui interagiva di disporre di documentazione atta a dimostrare costi non sostenuti mediante l'emissione di fatture false, nel senso che non c'era una prestazione di servizi sottostante, o di "fatture gonfiate", che riportavano un valore superiore a quello effettivo, facendo seguito in entrambi i casi al bonifico del cliente la restituzione del denaro scomputato l'ammontare di quanto trattenuto a tiolo di compenso. Non è causale che lo sforzo esegetico della difesa non si confronta con il passo del verbale in cui De AN dichiarò: "Con NI e IC ho scambiato fatture gonfiate fino al 2017". Il motivo, inoltre, non risulta ignorato dalla Corte territoriale che, in ordine il valore significativo assegnato alla prova, non si è limitata a richiamare la 7 ·~ '"d