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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina AL, all'udienza del giorno 11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 199/2024 R.G. vertente
fra
nato il 1°.02.1957 a Lauria ed ivi residente alla C.da Cogliandrino Parte_1
n. 31, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paolo CodiceFiscale_1
Guarino;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CO VI
RESISTENTE
in Controparte_2 persona del suo legale rapp.te p.t
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 22.1.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che gode di pensione di anzianità sin dal 1° febbraio
2020, regolarmente liquidata in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (c.d. Pensione
Quota 100); che in data 15.11.2023 ha ricevuto una raccomandata dalla
[...] con la quale gli è stato reso Controparte_2 noto che, “per mero errore materiale”, risultava assunto presso quella Società per il periodo
28.07.22 – 30.11.2022 che, “non avendo mai prestato alcuna attività nel predetto periodo”, la sua assunzione era stata annullata (presumibilmente presso il Centro per l'Impiego); che Lì per lì, il ricorrente non ha dato peso all'accaduto, ma qualche giorno dopo, il 23.11.2023, ha ricevuto dall' – Sede Provinciale di Potenza – una “comunicazione di riliquidazione” CP_1 riferita alla sua pensione, attestante l'indebita percezione di “un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 21.476,65”. Conseguente, la richiesta di restituzione del netto pari a € 17.759,04
Tanto premesso, il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale e domandava, previa immediata sospensiva del provvedimento impugnato, a) accertare e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro, nel periodo 28.07.22 – 30.11.2022 e/o comunque nell'intero anno 2022, tra la d il Controparte_2 ricorrente;
b) accertare e dichiarare l'insussistenza di un indebito pagamento da parte dell' della somma al lordo di € 21.476,65 in favore del ricorrente e, per l'effetto, CP_1 dichiarare non dovuta la restituzione della somma richiesta al netto per € 17.759,04; c) condannare i convenuti, o chi di essi tenuto, al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario che chiede siano determinate con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la carenza probatoria delle allegazioni avversarie.
Non si costituiva la Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data odierna, questo giudice, preso atto del rituale deposito delle note di trattazione scritta, all'esito
2 della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza, contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, titolare di pensione di anzianità, con il presente giudizio domanda di accertare l'insussistenza di un rapporto di lavoro nel periodo 28.07.22 – 30.11.2022 (e/o comunque nell'intero anno 2022), con la Controparte_3 funzionale alla dichiarativa della insussistenza
[...] dell'indebito per il quale l' ha chiesto restituzione. CP_1
Orbene dalla documentazione in atti, nonché dal comportamento processuale assunto dalla società resistente, ovvero la contumacia, emerge che nel periodo in esame non è stata prestata attività lavorativa del ricorrente a favore dell' Controparte_3
[...]
Pertanto, viene meno il presupposto sul quale l' ha disposto l'accertamento CP_1 dell'indebito, ovvero la percezione di redditi da lavoro dipendente.
Sul punto si richiama l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 il quale statuisce che : “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui”.
Pertanto, nel caso di specie, non è stato provato che siano state corrisposte retribuzioni per lavoro dipendente da parte della Società in accomandita. Manca, quindi, il presupposto fattuale dell'indebito previdenziale.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'insussistenza di un rapporto di lavoro, nel periodo 28.07.22 – 30.11.2022 tra la Controparte_2
d il ricorrente e per l'effetto l'insussistenza di un
[...] indebito pagamento da parte dell' della somma al lordo di € 21.476,65 in favore del CP_1 ricorrente e non dovuta la restituzione della somma richiesta al netto per € 17.759,04
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 22.1.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza di un rapporto di lavoro, nel periodo 28.07.22 – 30.11.2022 tra la Controparte_2
2) dichiara l'insussistenza di un indebito pagamento da parte dell' della somma al CP_1 lordo di € 21.476,65 in favore del ricorrente e per l'effetto non dovuta la restituzione della somma richiesta al netto per € 17.759,04
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 11 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina AL
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