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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 608/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117965458 CONTRIBUTI CONS 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato all'A.d.E.R. Siracusa e al Consorzio di Bonifica n. 10 in data
20.03.2025, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293.2021.0117965458, notificata il
21.01.2025, per la parte relativa ai Contributi consortili per gli anni 2016 e 2018 per € 1.267,00, oltre accessori, deducendo i seguenti vizi di illegittimità: a) Mancanza del presupposto impositivo;
b) prescrizione dei contributi.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 02.07.2025 si è costituita A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato le tesi dei ricorrenti, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Non si è costituito il Consorzio di Bonifica n. 10, sebbene la notifica del ricorso sia stata regolarmente eseguita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è fondato e va accolto.
E' fondata l'assorbente censura con cui è stata rilevata la prescrizione degli importi richiesti a titolo di contributi consortili degli anni 2016 e 2018; infatti, è pacifico che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che devono essere regolarmente pagati dagli utenti in relazione alla prestazione erogata dall'ente impositore o al beneficio ottenuto.
Questi contributi sono soggetti alla prescrizione quinquennale in quanto si tratta di obbligazioni periodiche o di durata (v. per tutte: Cass. sez. trib., 06.11.2025, n. 29396).
Per cui rispetto ad entrambe le annualità - 2016 e 2018 - il termine prescrizionale è maturato il 31.12.2021 per la prima ed il 31.12.2023 per la seconda;
a tali scadenze si applica solamente la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, c. 1, d.l. 18/2020, che stabilisce la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
termine di sospensione che comunque non scalfisce la maturazione della prescrizione rispetto ad una cartella di pagamento notificata solo in data 21.01.2025.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026. Il Presidente: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 608/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117965458 CONTRIBUTI CONS 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato all'A.d.E.R. Siracusa e al Consorzio di Bonifica n. 10 in data
20.03.2025, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293.2021.0117965458, notificata il
21.01.2025, per la parte relativa ai Contributi consortili per gli anni 2016 e 2018 per € 1.267,00, oltre accessori, deducendo i seguenti vizi di illegittimità: a) Mancanza del presupposto impositivo;
b) prescrizione dei contributi.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 02.07.2025 si è costituita A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato le tesi dei ricorrenti, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Non si è costituito il Consorzio di Bonifica n. 10, sebbene la notifica del ricorso sia stata regolarmente eseguita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è fondato e va accolto.
E' fondata l'assorbente censura con cui è stata rilevata la prescrizione degli importi richiesti a titolo di contributi consortili degli anni 2016 e 2018; infatti, è pacifico che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che devono essere regolarmente pagati dagli utenti in relazione alla prestazione erogata dall'ente impositore o al beneficio ottenuto.
Questi contributi sono soggetti alla prescrizione quinquennale in quanto si tratta di obbligazioni periodiche o di durata (v. per tutte: Cass. sez. trib., 06.11.2025, n. 29396).
Per cui rispetto ad entrambe le annualità - 2016 e 2018 - il termine prescrizionale è maturato il 31.12.2021 per la prima ed il 31.12.2023 per la seconda;
a tali scadenze si applica solamente la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, c. 1, d.l. 18/2020, che stabilisce la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
termine di sospensione che comunque non scalfisce la maturazione della prescrizione rispetto ad una cartella di pagamento notificata solo in data 21.01.2025.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026. Il Presidente: dott. Salvatore Virzì