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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 MANCINI MICHELE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. Email_1
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 21 maggio 2024, citava in Parte_1 giudizio il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_1
della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente: -per l'annualità 2020/2021 poiché aveva prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria;
-per l'annualità 2021/2022 poiché aveva prestato servizio con un contratto con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola primaria.
Con le note di trattazione scritta del 14.11.2024, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 in relazione all'annualità 2020/2021.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente, docente di scuola primaria, ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00, oltre che per le annualità 2022/2023 e 2023/2024, nelle quali la docente ha lavorato con contratti fino al termine delle attività didattiche, anche per l'annualità
2021/2022 nella quale la docente risulta aver lavorato con contratto fino al termine delle attività didattiche anche se con orario part-time inferiore al 50% ( cfr contratto allegato al ricorso).
Ad avviso del giudicante, - re melius perpensa rispetto a precedenti pronunciamenti su analoga controversa questione- , in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023, dalla partecipazione alla
“didattica annua”, in quanto trattasi “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, quindi, in tali due ipotesi, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Alla luce di quanto fin qui motivato, deve ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, avendo la stessa rinunciato al beneficio per l'annualità 2020/2021. Deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente CP_1 dell'importo corrispondente, atteso che il diritto della lavoratrice riguarda il medesimo trattamento dei colleghi a tempo indeterminato, i quali non hanno ottenuto danaro ma un valore monetario spendibile esclusivamente in formazione. Ne' la corrispondente somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, danno rimasto del tutto indimostrato.
Il resistente deve essere, quindi, condannato all'attribuzione della Carta Elettronica di cui CP_1 all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per un importo pari ad € 500,00 per ogni annualità di servizio prestato.
Tale decisione appare conforme al contenuto della domanda (che deve essere interpretata in modo da
“cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” così tra le altre Cass. n. 3041/2007; conf. cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n.
8107/2006) in quanto nel ricorso, al di là delle letterali conclusioni formulate, si lamenta la lesione del diritto della docente ad un'adeguata formazione e si chiede di ottenere le stesse condizioni dei docenti di ruolo.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1
650,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Mancini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 MANCINI MICHELE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. Email_1
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 21 maggio 2024, citava in Parte_1 giudizio il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_1
della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente: -per l'annualità 2020/2021 poiché aveva prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria;
-per l'annualità 2021/2022 poiché aveva prestato servizio con un contratto con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola primaria.
Con le note di trattazione scritta del 14.11.2024, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 in relazione all'annualità 2020/2021.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente, docente di scuola primaria, ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00, oltre che per le annualità 2022/2023 e 2023/2024, nelle quali la docente ha lavorato con contratti fino al termine delle attività didattiche, anche per l'annualità
2021/2022 nella quale la docente risulta aver lavorato con contratto fino al termine delle attività didattiche anche se con orario part-time inferiore al 50% ( cfr contratto allegato al ricorso).
Ad avviso del giudicante, - re melius perpensa rispetto a precedenti pronunciamenti su analoga controversa questione- , in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023, dalla partecipazione alla
“didattica annua”, in quanto trattasi “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, quindi, in tali due ipotesi, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Alla luce di quanto fin qui motivato, deve ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, avendo la stessa rinunciato al beneficio per l'annualità 2020/2021. Deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente CP_1 dell'importo corrispondente, atteso che il diritto della lavoratrice riguarda il medesimo trattamento dei colleghi a tempo indeterminato, i quali non hanno ottenuto danaro ma un valore monetario spendibile esclusivamente in formazione. Ne' la corrispondente somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, danno rimasto del tutto indimostrato.
Il resistente deve essere, quindi, condannato all'attribuzione della Carta Elettronica di cui CP_1 all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per un importo pari ad € 500,00 per ogni annualità di servizio prestato.
Tale decisione appare conforme al contenuto della domanda (che deve essere interpretata in modo da
“cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” così tra le altre Cass. n. 3041/2007; conf. cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n.
8107/2006) in quanto nel ricorso, al di là delle letterali conclusioni formulate, si lamenta la lesione del diritto della docente ad un'adeguata formazione e si chiede di ottenere le stesse condizioni dei docenti di ruolo.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1
650,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Mancini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.