CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO IA NN AR GA CO AR NA - Relatore - SENTENZA Sui ricorsi proposti da: LA RA nato a [...] il [...] IN CO AU nato a [...] il [...] RE IE nato a [...] A CREMANO il 16/06/1978 inoltre: NO VA NO SA NO AR RO NO NT Alilacco SO Impresa Fai Antiracket Coordinamento Campania avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del SOtituto ProcuratoreASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso per RE IE ed il rigetto dei motivi di ricorso per LA RA e IN CO AU. L'avvocato Daniele Camerota conclude associandosi alle richieste del SOtituto procuratore generale e conclude come da memoria depositata in udienza unitamente alla nota spese. L'avvocato SE Perna conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, Terza Sezione penale, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha assolto RA LA dai reati di cui ai capi D), B1) e C1) per non aver commesso il fatto e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i restanti reati a lui ascritti e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 giugno 2014, ha rideterminato la pena in anni 14 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.100,00 di multa;
ha, poi, rideterminato la pena inflitta a CO AU IN in anni 7 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata, confermando altresì la condanna nei confronti di RE IE. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4214 Anno 2026 Presidente: HI AC Relatore: RI ES Data Udienza: 18/11/2025 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati.
3. IE RE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. SE Perna, ha dedotto quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché la carenza di motivazione rafforzata. Si è rilevato che la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare (a p. 24) di avere esaminato le doglianze difensive ritenendole tutte infondate attraverso un mero rinvio integrale alla sentenza di primo grado (operato a pag. 51), e dichiarando genericamente di aderirvi, sarebbe venuta meno all’obbligo di motivare la decisione analizzando distintamente e con argomentazioni ragionate le doglianze difensive.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe fornito le ragioni della sussistenza del contributo causale del ricorrente quale concorrente esterno nell’associazione mafiosa, risultando una mera condotta di connivenza passiva.
3.3.Con il terzo motivo, si è altresì ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge, il vizio di motivazione, il travisamento della prova e l’omessa valutazione di elementi decisivi, quali le prove documentali prodotte dalla difesa, dimostrative della ventennale attività di pasticcere del ricorrente che avrebbero dimostrato come la sua condotta fosse inquadrabile nella mera connivenza, non punibile e non finalizzata al rafforzamento del sodalizio.
3.4.Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 416-bis.
1. cod. pen., non avendo la sentenza dato conto delle ragioni circa la contiguità di metodi e finalità con l’associazione mafiosa, limitandosi a un richiamo della sentenza di primo grado.
4. CO AU IN, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabio Segreti, ha dedotto due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 63, 132, 133, cod. pen., per l’omessa motivazione in ordine all’aumento per la doppia aggravante ad effetto speciale e, comunque, per avere applicato un aumento superiore a quanto statuito dal giudice di primo grado, nonché in ordine all’omessa motivazione circa i criteri di individuazione della pena e relativamente agli aumenti per la continuazione. In particolare, il ricorrente ha dedotto che già la sentenza di primo grado non aveva indicato la pena base, né aveva motivato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per le altre aggravanti ad effetto speciale e per la continuazione ed ha altresì eccepito che la Corte d’appello, pur riformando la pena, ha solo parzialmente posto rimedio alle carenze motivazionali, in quanto l’aumento per la doppia aggravante, peraltro, facoltativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. proc. pen., non è assistito da motivazione;
inoltre sarebbe stato operato un aumento in misura più gravosa rispetto alla determinazione effettuata dal giudice di primo grado. Inoltre, la carenza motivazionale in violazione dell’art. 132 cod. pen. riguarderebbe anche la determinazione della pena base, nonché gli aumenti stabiliti nella medesima misura per i reati in continuazione.
4.2.Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) 2 cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha eccepito che i Giudici di appello hanno determinato l’aumento di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale in misura superiore rispetto all’aumento di pena operato dal giudice di primo grado, nonostante l’assenza di impugnazione sul punto da parte dell’ufficio di Procura. Si è rilevato che diversamente dal giudice di primo grado – che aveva individuato nell’art. 416-bis.1 cod. pen., l’aggravante ad effetto speciale più grave stabilendo un aumento inferiore a un terzo – i giudici di appello hanno ritenuto più grave la circostanza ad effetto speciale quella di cui all’art. 629 comma 2, cod. pen., e muovendo dalla pena base per il reato di cui al capo F), hanno stabilito l’aumento di un terzo pieno per la seconda aggravante ad effetto speciale.
5. LA RA, per il tramite del difensore di fiducia avv. Alfonso Stabile, ha dedotto, con un unico articolato motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e logicamente viziata, la mancata valutazione degli elementi in atti favorevoli all’imputato, nonché il travisamento della prova in ordine alla partecipazione ai reati ascrittigli. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata da pagina a 4 a pagina 10 affronterebbe la posizione del ricorrente limitandosi a riportare in buona parte le motivazioni della sentenza di primo grado senza alcuna rivisitazione critica, omettendo di valutare gli argomenti difensivi. In particolare, si è rilevato che la Corte di appello ha confermato la responsabilità in ordine al capo C) delle imputazioni riportandosi alla motivazione del primo giudice, senza che alcuna valutazione delle emergenze processuali consentisse l’affermazione di responsabilità, non comparendo mai il ricorrente personalmente nell’episodio in questione. L’unico elemento sarebbe costituito dalla telefonata, alla presenza del LL, tra l’imputato FO e un’altra persona ritenuta essere il LA. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa avrebbe indicato il ricorrente quale mandante dell’estorsione in suo danno, in quanto il LL avrebbe solo riferito che lo FO gli disse che stava parlando con “Lello il grande”, non essendovi agli atti alcuna dichiarazione accusatoria diretta del LL, avendo lo stesso riportato ciò che gli avrebbe riferito lo FO. Del resto – si osserva nel ricorso – che la conversazione nella quale lo FO parla con colui che viene ritenuto essere il LA sembra effettuata con un sottoposto più che con un capo. Inoltre, si è eccepito che dagli atti non emergerebbe che il LA e lo FO utilizzassero altre utenze, oltre a quelle intercettate. Si rileva, altresì, che non vi è alcuna conversazione dalla quale risulti che lì dove si indica “quello”, ci si intende riferire al LA, né tale indicazione risulta nella conversazione relativa al reato di usura ai danni del LI (di cui ai capi H e I). Nel ricorso si è evidenziato in relazione ai capi F), H), I), e L) che la mera partecipazione all’associazione non è automaticamente prova della commissione dei reati cd. fine, ciò nondimeno la sentenza di appello ha ritenuto il ricorrente responsabile di detti reati riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado, senza una completa valutazione dei motivi di gravame. Quanto al capo F), si è rilevato che CI OR ha reso le dichiarazioni nel 2005 nell’ambito di un processo nel quale il LA non era ancora imputato e riferisce di estorsioni commesse nei confronti dei commercianti del mercato di TI (piazza San CI) 3 e non indica estorsioni ai commercianti di via Farina. Si rileva che anche in relazione a tale imputazione nella sentenza si afferma che FO indica il LA, e ciò sarebbe suffragato dalle dichiarazioni del LL, il quale avrebbe indicato quale mandante dell’estorsione in suo danno proprio il LA, mentre in realtà, come già sopra rilevato, il LL si sarebbe limitato a riferire che FO gli parlava di “Lello il Grande”. Con riferimento ai capi H, I e L si è, poi, dedotto che le intercettazioni telefoniche e ambientali rileverebbero l’estraneità del LA;
a tal riguardo la difesa ha rilevato che nei motivi di appello (f. 4, 5 e 6) sono state indicate e riportate le trascrizioni delle intercettazioni ambientali dalle quali si rileva che il NO avrebbe svolto l’attività di usuraio per conto di LA EL il piccolo e GI NA;
inoltre, nel ricorso si rappresenta che RA LA non è l’attuale imputato, ciò rilevandosi anche dalle dichiarazioni rese da SE LI (f. 7 dei motivi di appello). In relazione al capo L), si è evidenziato che dalle dichiarazioni dei testi e dalle conversazioni intercettate nella caserma dei Carabinieri si evincerebbe l’estraneità del LA. Infine, con riferimento ai restanti capi di imputazione (O, P e A), si è rilevato che la Corte di appello non ha omesso di valutare i motivi di appello (f. 8, 9 e 10).
6. In data 21 ottobre 2025 il difensore di fiducia di RE IE ha depositato una memoria contenente motivi nuovi. In particolare, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost., del principio del contraddittorio, evidenziando che la Corte di appello, in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 644, 629 e 416-bis.
1. cod. pen., è venuta meno all’onere di motivazione rafforzata al quale avrebbe dovuto attenersi a fronte del decesso di NO CH e AR CI;
di conseguenza, l’unica fonte probatoria a carico di RE IE sarebbe costituita dalle intercettazioni telefoniche, i cui contenuti, ad avviso della difesa, risultano ambigui e suscettibili di interpretazioni alternative, mancando qualsiasi riscontro esterno. Con il secondo motivo, si è rilevata la violazione del metodo bifasico nella valutazione della prova indiziaria, in quanto gli indizi non sarebbero né gravi, né precisi, né concordanti;
peraltro, non si tiene conto della circostanza che LI SE, vittima dell’usura e dell’estorsione non menziona mai RE. Con il terzo motivo, si è dedotto il travisamento delle intercettazioni telefoniche, evidenziandosi la sussistenza di un’unica conversazione riportata in sentenza tra l’imputato e il LI, relativa ad una interlocuzione priva del contenuto minaccioso e nella quale invece RE utilizza un linguaggio cordiale. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione lì dove si afferma che l’imputato avrebbe intimidito il LI, nonostante nelle conversazioni risulta che il LI lo ringrazia, trascurando di considerare come non sia verosimile che una vittima di estorsione mantenga rapporti cordiali con l’estorsore, e che un estorsore inviti alla calma la vittima: né, spiega perché LI lo ringrazia. Con il quinto motivo, si è dedotta l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di legalità e tassatività e l’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la natura mafiosa della condotta sulla base della mera circostanza che RE si era recato, con AR CI, presso il cantiere dove il LI lavorava. 4 Con il settimo motivo la difesa ha eccepito la violazione dell’obbligo di motivazione, omettendo di spiegare perché il LI chiama spontaneamente RE e omettendo di considerare che l’imputato non pretende pagamenti dal LI. Con l’ottavo motivo, si è dedotto il travisamento del contenuto delle telefonate nelle pagine 24, 25 e 26, lì dove la sentenza riferisce di comportamenti estorsivi, di linguaggio minaccioso e di metodo mafioso. Con il nono motivo, si è dedotta la violazione dei principi consolidati della giurisprudenza della Corte di cassazione in riferimento alla valutazione delle intercettazioni e la configurazione del reato associativo mafioso. Con il decimo motivo, il difensore chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
7. Il SOtituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha concluso per l’inammissibilità di tutti i motivi in riferimento al ricorrente IE RE e il rigetto dei motivi in relazione ai ricorrenti LA RA e CO AU IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RA LA è fondato, limitatamente al capo P) delle imputazioni. Gli ulteriori motivi sono invece inammissibili, giacche, per le ragioni di seguito esposte, non si sono confrontate con le specifiche argomentazioni della sentenza censurata, risolvendosi in censure meramente reiterative dei motivi di appello. In primo luogo, deve rilevarsi che con l’impugnazione in grado di appello, il ricorrente ha contestato l’affermazione della responsabilità penale in relazione ai capi di imputazione di cui alle lettere C), F) H) I), l), O), P), A). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Ribadendo tale principio si è altresì affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) Questa Corte ha anche precisato che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello, ma solo se ciò avvenga entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato, il quale deve però essere dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133 - 01).
2. Ciò premesso, quanto al reato di estorsione commesso in danno di LL AL, contestato al capo C) delle imputazioni, i rilievi difensivi non si misurano con la sentenza impugnata che, nelle pagine 5 e 6, dà specificamente conto del coinvolgimento del ricorrente nell’attività estorsiva attraverso l’indicazione delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità, per coerenza e logicità, è adeguatamente illustrata, evidenziando il provvedimento impugnato le ragioni in base alle quali “Lello il grande” debba identificarsi nel 5 ricorrente, nonché attraverso del rinvio alla sentenza di primo grado e agli accertamenti investigativi ivi contenuti e puntualmente richiamati come validi riscontri. I giudici di appello hanno, pertanto, legittimamente adoperato la tecnica della motivazione per relationen alla sentenza di primo grado, non oltrepassando i limiti della relativa ammissibilità, atteso che il complessivo quadro argomentativo ha fornito una giustificazione propria del provvedimento confrontandosi con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 – 02).
2.1. Analoghe ragioni di inammissibilità valgono in riferimento alle doglianze difensive nei confronti dell’affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine alle condotte estorsive commesse in danno dei commercianti di TI, contestate al capo F) delle imputazioni. Il motivo di ricorso, oltre ad essere meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello, non si rapporta correttamente alla sentenza impugnata che, a pagina 7, fonda la responsabilità del LA sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, sulle intercettazioni telefoniche, evidenziando argomentazioni di carattere logico dalle quali risulta che la persona che nelle conversazioni viene indicata in “quello” è da identificarsi nel ricorrente. Di conseguenza, non colgono nel segno le censure che deducono, nuovamente e per le stesse ragioni già evidenziate in relazione alla contestazione della responsabilità per il capo C), l’erroneità della motivazione in punto di certa identificazione del ricorrente.
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo concernente i capi H) e I) relativi alle condotte di usura e estorsione commesse in danno di LI SE, con il quale essenzialmente si contesta che LA autore dei reati non sarebbe LA RA, ma LA RA “il piccolo”. Anche in tal caso la doglianza si mostra nella sua aspecificità, giacché il ricorrente si limita a indicare le dichiarazioni del LI – senza che però siano riportate, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso - e alcune trascrizioni delle intercettazioni ambientali – che però non riporta e non allega. Pur a fronte di tale mancate allegazioni può in ogni caso osservarsi che la sentenza, sul punto, argomenta specificamente alle pagine 8 e 9, dando atto delle circostanze che hanno fatto ritenere certa la identificazione del LA RA, ed in particolare, le dichiarazioni del LI, le intercettazioni delle conversazioni di NO CH ambientali avvenute nel carcere nel mese di marzo 2010, dalle quali emerge che lo stesso NO si indica quale usuraio per conto del ricorrente.
2.3. Parimenti manifestamente infondata è anche il motivo che confuta la motivazione in punto di affermazione della responsabilità di LA RA, in riferimento al capo l), concernente l’estorsione in danno di RA LO,giacché, non rapportandosi alle argomentazioni riportate alla pagina 10 della sentenza, si mostra generico ed aspecifico, non supportato da alcuna specifica critica.
2.4. Manifestamente infondato a causa della sua genericità è anche il motivo con cui si deduce la carenza argomentativa in relazione alla condotta di intestazione fittizia della società “E Cafè” al coimputato OG VI, di cui al capo O) delle imputazioni, giacché la sentenza a pagina 10 argomenta specificamente sulla sussistenza della fittizia intestazione rispondendo ai motivi di appello, dei quali, in tale sede, si lamenta la mancata analisi, senza però indicarein relazione a quali motivi di gravame ci sarebbe stata la mancata risposta, con ciò impedendo di verificarne larilevanza sul complessivo impianto 6 argomentativo della sentenza.
2.5. Medesime ragioni di inammissibilità sono ravvisabili nelle doglianze che investono la sussistenza del reato associativo di cui al capo A), per essere le stesse generiche a fronte del provvedimento che a fronte della sentenza che alle pagine 28 e 29 si sofferma ampiamente sulla sussistenza del clan LA e del ruolo direttivo dell’imputato all’interno del sodalizio, rispondendo ai motivi di appello, dei quali anche, come già appena evidenziato, si lamenta la mancata considerazione da parte della Corte di appello senza però consentire al Collegio la loro individuazione, né tanto meno la decisività. 3. É, invece, fondato il motivo di ricorso concernente l’assoluto difetto di motivazione in ordine alla conferma della condanna in relazione al reato di intestazione fittizia di una serie di veicoli, di cui al capo P) delle imputazioni, giacché a fronte di uno specifico motivo di appello, alcuna motivazione si rinviene nella sentenza impugnata. Di conseguenza, limitatamente a tale punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e per la conseguente determinazione della pena.
4. Il ricorso proposto da IE RE è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Posto che le imputazioni in relazione alle quali il ricorrente è stato condannato sono quelli di cui ai capi H) e I), concernenti le condotte di usura e estorsione in danno di LI SE, aggravate dal metodo mafioso, va rilevato che tutte le doglianze, anche quelle indicate attraverso i motivi contenuti nella memoria depositata in data 21 ottobre 2025 - che sostanzialmente reiterano e specificano le doglianze meno approfonditamente esposte nel ricorso - non sono idonee a confutare le argomentazioni della sentenza. Occorre, in via preliminare, precisare che i quattordici motivi di ricorso, sono riconducibili a tre gruppi di censure, identificabili nelle doglianze volte a eccepire l’insufficienza della motivazione per non avere la sentenza preso in considerazione le doglianze difensive, anche in relazione al contenuto delle telefonate dalla stessa indicata e alla documentazione prodotta indicativa della ventennale attività di pasticcere del ricorrente, limitandosi ad un mero rinvio integrale alla sentenza di primo grado;
in quelle volte a rappresentare l’insussistenza della prova circa la configurabilità del delitto di estorsione, per avere la sentenza fondato l’affermazione di responsabilità su una non corretta valutazione del contenuto delle conversazioni intercettazioni e della loro portata intimidatoria, e delle quali, peraltro, si contesta la utilizzabilità, venendo meno all’onere di una motivazione rafforzata nonché per avere illogicamente spiegato le dichiarazioni del LI, i toni cordiali delle conversazioni con il ricorrente, alquale il predetto non attribuisce alcuna responsabilità; infine, nell’assenza di idonea motivazione volta a dare conto della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.,nonché al fine di agevolare l’attività del clan camorristico LA.
4.2. Tanto premesso, le censure di cui al primo gruppo sono dedotte in modo generico, dovendosi al riguardo riscontrare che la sentenza di appello, ha pienamente condiviso, con argomentazioni critiche e puntuali esposte nelle pagine 24 e 25, le motivazioni del giudice di primo grado, non limitandosi ad un mero rinvio ad esse attenendosi ai principi da questa Corte affermati e già sopra indicati, in tema di motivazione per relationem. Sono poi aspecifiche le doglianze compendiate nel secondo gruppo di censure, giacché si limitano a reiterare una diversa ricostruzione della vicenda intercorsa tra il ricorrente e il LI, già sottoposta in sede di gravame, non confrontandosi criticamente con le risposte già offerte dai giudici di appello le quali danno conto di un quadro probatorio solido della condotta estorsiva a carico del ricorrente. 7 Nel rinviare alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare e, in specie, alla pagina 51, la sentenza censurata, con ragionamento coerente e puntuale, evidenziando l’attendibilità del LI, pur senza disconoscerne il contegno parzialmente reticente del quale è fornita una non illogica spiegazione, dà ragione della sussistenza delle pattuizioni usuraie concordate tra il LI e il NO e del recupero delle somme da parte del ricorrente, nell’ambito di un clima di intimidazione derivante dalla circostanze che il denaro per la elargizione dei prestiti fosse riconducibile al LA, evidenziando altresì come il ricorrente si rivolgesse al AR per rintracciare il LI, che non rispondeva alle chiamate telefoniche. A sostegno dell’affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata non indica soltanto la conversazione progr. n. 579 del 26 febbraio 2010 - della quale la difesa contesta l’interpretazione datane nella sentenza - ma indica ulteriori captazioni (progr. n. 51, n. 63, n. 1203, 1042,1209, 1246, n. 1150) indicative di un quadro fattuale nel cui ambito va collocata anche la conversazione n. 579, ed alla luce del quale i giudici di appello, in modo lineare e coerente, affermano l’esistenza della prova a carico dello RE delle condotte illecite a lui contestate in concorso con LA RA, NO CH e, per ciò che concerne il reato di usura anche con AR CI. Con tale preciso quadro fattuale e con l’affermazione della sussistenza di un rapporto illecito di natura economica intercorrente tra il LI, il NO – che gestiva il denaro del LA, e il ricorrente quale riscossore del debito usuraio, le censure del ricorrente non si confrontano specificamente, apparendo meramente reiterative. Ne consegue che la evidenziata asserita cordialità dei toni rilevata dalla difesa nella conversazione n. 579 e la dedotta attività ventennale di pasticcere del ricorrente sul territorio di TI, nell’ambito del complessivo impianto argomentativo, non assume rilevanza capace di scardinare le conclusioni cui perviene la sentenza per la non decisività delle circostanze. Manifestamente infondata è poi la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni, censura che, oltre ad essere dedotta per la prima volta con la memoria depositata in data 21 ottobre 2025, risulta generica in quanto non supportata da alcuna ragione esplicativa dell’asserita inutilizzabilità. Infine, per le ragioni fin qui esposte, deve rilevarsi la genericità anche delle doglianze riconducibili al terzo gruppo di censure, giacché la Corte di appello, ha dato conto, attraverso la ricostruzione fattuale della vicenda sulla base quadro probatorio indicato, della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver posto in rilievo il contegno intimidatorio, non necessariamente minaccioso, posto in essere dal ricorrente in danno della persona offesa evidenziando, con argomentazioni prive di criticità, da un lato, come il LI si rendeva dapprima irreperibile implorando dilazioni di pagamento, corrispondendo assegni e denaro in contante allo RE, addetto alla riscossione per conto del LA;
dall’altro, come tale illecita attività fosse, in ragione del ruolo di vertice di RA LA, finalizzata ad agevolare l’egemonia di tale sodalizio.
5.In conclusione, alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso di IE RE deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6. Il ricorso di CO AU IN è fondato, nei limiti di seguito indicati. Ai fini dell’esame dei motivi, occorre preliminarmente ricostruire il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello nella determinazione della pena irrogata al ricorrente. Dalla sentenza emerge che il reato ritenuto più grave è quello di cui al capo F), relativo 8 all’imputazione per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Per tale fatto è stata determinata la pena base in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Su detta pena i giudici hanno applicato l’aumento previsto per l’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen., quantificato in anni due e mesi sei. La pena così aumentata è stata poi ulteriormente incrementata, a titolo di continuazione, per i reati di cui ai capi A), B) ed E), nella misura di due mesi di reclusione per ciascuno di essi. Ciò premesso, va rilevato che la Corte di appello ha applicato una pena base in una misura inferiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, in relazione al medesimo reato ritenuto più grave, di cui al capo F) (pari ad anni dodici di reclusione ed euro 10.000,00 di multa), aumentata per l’ulteriore aggravante ad effetto speciale, in una misura inferiore a quella disposta dal giudice di primo grado (pari ad anni tre di reclusione),applicando poi un aumento per i tre reati in continuazione in due mesi ciascuno, così confermando l’aumento applicato dal giudice di primo grado. Non coglie, pertanto, nel segno la censura di violazione della disposizione di cui all’art. 597 cod. proc. pen. dal momento che, come appena evidenziato, la pena applicata non ha superato la misura determinata dal giudice di primo grado, né con riferimento alla pena per il reato base, né in riferimento agli aumenti per la continuazione. Inoltre, a fronte dell’evidenziata commisurazione della pena, va rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente denuncia carenze motivazionali sulla misura degli aumenti espletati ai fini della continuazione sono manifestamente infondate, giacché a fronte di aumenti minimi per ciascun reato di cui alle imputazioni per associazione mafioso (capo A) e per le due condotte di tentata estorsione (capi B ed E) il ricorrente non si è confrontato con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - del quale i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione - secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nell’affermare tale principio, la Corte ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). I giudici di appello, nel determinare gli aumenti per ciascun reato satellite nella misura di due mesi ciascuno, evidenziandone la congruità e la proporzionalità rispetto alla entità e gravità degli episodi, alla luce del contesto altamente delinquenziale in cui si svolgevano i fatti, hanno sufficientemente assolto all’onere motivazionale, in conformità al principio sopra enunciato in considerazione dell’esiguità dell’aumento operato, pur a fronte di reati di rilevante gravità. 7. È, invece, fondata la doglianza con la quale il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell’applicazione dell’ulteriore aggravante ad effetto speciale e della misura dell’aumento. Deve al riguardo rilevarsi che nella sentenza censurata non si rinviene alcuna motivazione in ordine alle ragioni della misura dell’aumento della seconda aggravante ad effetto speciale, stabilito in anni due e mesi sei di reclusione, trattandosi peraltro di aumento facoltativo. Infatti, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’art. 63, quarto 9 comma, cod. pen. afferma che il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, affidandogli il potere di valutare se aumentarla, incombendo in tal caso uno specifico dovere di motivazione sull’aumento, qualora operato. Di conseguenza, nella sentenza di appello non si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, in quest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento. (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 - 02). Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CO AU IN limitatamente alla misura della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
8. Infine, gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO SO Impresa, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA RA limitatamente al capo P) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul capo e per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LA RA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN CO AU limitatamente alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di RE IE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile alilacco sos impresa che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES RI AC HI 10
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del SOtituto ProcuratoreASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso per RE IE ed il rigetto dei motivi di ricorso per LA RA e IN CO AU. L'avvocato Daniele Camerota conclude associandosi alle richieste del SOtituto procuratore generale e conclude come da memoria depositata in udienza unitamente alla nota spese. L'avvocato SE Perna conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, Terza Sezione penale, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha assolto RA LA dai reati di cui ai capi D), B1) e C1) per non aver commesso il fatto e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i restanti reati a lui ascritti e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 giugno 2014, ha rideterminato la pena in anni 14 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.100,00 di multa;
ha, poi, rideterminato la pena inflitta a CO AU IN in anni 7 di reclusione ed euro 3000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata, confermando altresì la condanna nei confronti di RE IE. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4214 Anno 2026 Presidente: HI AC Relatore: RI ES Data Udienza: 18/11/2025 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati.
3. IE RE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. SE Perna, ha dedotto quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché la carenza di motivazione rafforzata. Si è rilevato che la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare (a p. 24) di avere esaminato le doglianze difensive ritenendole tutte infondate attraverso un mero rinvio integrale alla sentenza di primo grado (operato a pag. 51), e dichiarando genericamente di aderirvi, sarebbe venuta meno all’obbligo di motivare la decisione analizzando distintamente e con argomentazioni ragionate le doglianze difensive.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe fornito le ragioni della sussistenza del contributo causale del ricorrente quale concorrente esterno nell’associazione mafiosa, risultando una mera condotta di connivenza passiva.
3.3.Con il terzo motivo, si è altresì ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge, il vizio di motivazione, il travisamento della prova e l’omessa valutazione di elementi decisivi, quali le prove documentali prodotte dalla difesa, dimostrative della ventennale attività di pasticcere del ricorrente che avrebbero dimostrato come la sua condotta fosse inquadrabile nella mera connivenza, non punibile e non finalizzata al rafforzamento del sodalizio.
3.4.Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 416-bis.
1. cod. pen., non avendo la sentenza dato conto delle ragioni circa la contiguità di metodi e finalità con l’associazione mafiosa, limitandosi a un richiamo della sentenza di primo grado.
4. CO AU IN, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Fabio Segreti, ha dedotto due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 63, 132, 133, cod. pen., per l’omessa motivazione in ordine all’aumento per la doppia aggravante ad effetto speciale e, comunque, per avere applicato un aumento superiore a quanto statuito dal giudice di primo grado, nonché in ordine all’omessa motivazione circa i criteri di individuazione della pena e relativamente agli aumenti per la continuazione. In particolare, il ricorrente ha dedotto che già la sentenza di primo grado non aveva indicato la pena base, né aveva motivato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per le altre aggravanti ad effetto speciale e per la continuazione ed ha altresì eccepito che la Corte d’appello, pur riformando la pena, ha solo parzialmente posto rimedio alle carenze motivazionali, in quanto l’aumento per la doppia aggravante, peraltro, facoltativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. proc. pen., non è assistito da motivazione;
inoltre sarebbe stato operato un aumento in misura più gravosa rispetto alla determinazione effettuata dal giudice di primo grado. Inoltre, la carenza motivazionale in violazione dell’art. 132 cod. pen. riguarderebbe anche la determinazione della pena base, nonché gli aumenti stabiliti nella medesima misura per i reati in continuazione.
4.2.Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) 2 cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha eccepito che i Giudici di appello hanno determinato l’aumento di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale in misura superiore rispetto all’aumento di pena operato dal giudice di primo grado, nonostante l’assenza di impugnazione sul punto da parte dell’ufficio di Procura. Si è rilevato che diversamente dal giudice di primo grado – che aveva individuato nell’art. 416-bis.1 cod. pen., l’aggravante ad effetto speciale più grave stabilendo un aumento inferiore a un terzo – i giudici di appello hanno ritenuto più grave la circostanza ad effetto speciale quella di cui all’art. 629 comma 2, cod. pen., e muovendo dalla pena base per il reato di cui al capo F), hanno stabilito l’aumento di un terzo pieno per la seconda aggravante ad effetto speciale.
5. LA RA, per il tramite del difensore di fiducia avv. Alfonso Stabile, ha dedotto, con un unico articolato motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e logicamente viziata, la mancata valutazione degli elementi in atti favorevoli all’imputato, nonché il travisamento della prova in ordine alla partecipazione ai reati ascrittigli. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata da pagina a 4 a pagina 10 affronterebbe la posizione del ricorrente limitandosi a riportare in buona parte le motivazioni della sentenza di primo grado senza alcuna rivisitazione critica, omettendo di valutare gli argomenti difensivi. In particolare, si è rilevato che la Corte di appello ha confermato la responsabilità in ordine al capo C) delle imputazioni riportandosi alla motivazione del primo giudice, senza che alcuna valutazione delle emergenze processuali consentisse l’affermazione di responsabilità, non comparendo mai il ricorrente personalmente nell’episodio in questione. L’unico elemento sarebbe costituito dalla telefonata, alla presenza del LL, tra l’imputato FO e un’altra persona ritenuta essere il LA. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa avrebbe indicato il ricorrente quale mandante dell’estorsione in suo danno, in quanto il LL avrebbe solo riferito che lo FO gli disse che stava parlando con “Lello il grande”, non essendovi agli atti alcuna dichiarazione accusatoria diretta del LL, avendo lo stesso riportato ciò che gli avrebbe riferito lo FO. Del resto – si osserva nel ricorso – che la conversazione nella quale lo FO parla con colui che viene ritenuto essere il LA sembra effettuata con un sottoposto più che con un capo. Inoltre, si è eccepito che dagli atti non emergerebbe che il LA e lo FO utilizzassero altre utenze, oltre a quelle intercettate. Si rileva, altresì, che non vi è alcuna conversazione dalla quale risulti che lì dove si indica “quello”, ci si intende riferire al LA, né tale indicazione risulta nella conversazione relativa al reato di usura ai danni del LI (di cui ai capi H e I). Nel ricorso si è evidenziato in relazione ai capi F), H), I), e L) che la mera partecipazione all’associazione non è automaticamente prova della commissione dei reati cd. fine, ciò nondimeno la sentenza di appello ha ritenuto il ricorrente responsabile di detti reati riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado, senza una completa valutazione dei motivi di gravame. Quanto al capo F), si è rilevato che CI OR ha reso le dichiarazioni nel 2005 nell’ambito di un processo nel quale il LA non era ancora imputato e riferisce di estorsioni commesse nei confronti dei commercianti del mercato di TI (piazza San CI) 3 e non indica estorsioni ai commercianti di via Farina. Si rileva che anche in relazione a tale imputazione nella sentenza si afferma che FO indica il LA, e ciò sarebbe suffragato dalle dichiarazioni del LL, il quale avrebbe indicato quale mandante dell’estorsione in suo danno proprio il LA, mentre in realtà, come già sopra rilevato, il LL si sarebbe limitato a riferire che FO gli parlava di “Lello il Grande”. Con riferimento ai capi H, I e L si è, poi, dedotto che le intercettazioni telefoniche e ambientali rileverebbero l’estraneità del LA;
a tal riguardo la difesa ha rilevato che nei motivi di appello (f. 4, 5 e 6) sono state indicate e riportate le trascrizioni delle intercettazioni ambientali dalle quali si rileva che il NO avrebbe svolto l’attività di usuraio per conto di LA EL il piccolo e GI NA;
inoltre, nel ricorso si rappresenta che RA LA non è l’attuale imputato, ciò rilevandosi anche dalle dichiarazioni rese da SE LI (f. 7 dei motivi di appello). In relazione al capo L), si è evidenziato che dalle dichiarazioni dei testi e dalle conversazioni intercettate nella caserma dei Carabinieri si evincerebbe l’estraneità del LA. Infine, con riferimento ai restanti capi di imputazione (O, P e A), si è rilevato che la Corte di appello non ha omesso di valutare i motivi di appello (f. 8, 9 e 10).
6. In data 21 ottobre 2025 il difensore di fiducia di RE IE ha depositato una memoria contenente motivi nuovi. In particolare, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost., del principio del contraddittorio, evidenziando che la Corte di appello, in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 644, 629 e 416-bis.
1. cod. pen., è venuta meno all’onere di motivazione rafforzata al quale avrebbe dovuto attenersi a fronte del decesso di NO CH e AR CI;
di conseguenza, l’unica fonte probatoria a carico di RE IE sarebbe costituita dalle intercettazioni telefoniche, i cui contenuti, ad avviso della difesa, risultano ambigui e suscettibili di interpretazioni alternative, mancando qualsiasi riscontro esterno. Con il secondo motivo, si è rilevata la violazione del metodo bifasico nella valutazione della prova indiziaria, in quanto gli indizi non sarebbero né gravi, né precisi, né concordanti;
peraltro, non si tiene conto della circostanza che LI SE, vittima dell’usura e dell’estorsione non menziona mai RE. Con il terzo motivo, si è dedotto il travisamento delle intercettazioni telefoniche, evidenziandosi la sussistenza di un’unica conversazione riportata in sentenza tra l’imputato e il LI, relativa ad una interlocuzione priva del contenuto minaccioso e nella quale invece RE utilizza un linguaggio cordiale. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione lì dove si afferma che l’imputato avrebbe intimidito il LI, nonostante nelle conversazioni risulta che il LI lo ringrazia, trascurando di considerare come non sia verosimile che una vittima di estorsione mantenga rapporti cordiali con l’estorsore, e che un estorsore inviti alla calma la vittima: né, spiega perché LI lo ringrazia. Con il quinto motivo, si è dedotta l’inutilizzabilità delle intercettazioni. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di legalità e tassatività e l’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la natura mafiosa della condotta sulla base della mera circostanza che RE si era recato, con AR CI, presso il cantiere dove il LI lavorava. 4 Con il settimo motivo la difesa ha eccepito la violazione dell’obbligo di motivazione, omettendo di spiegare perché il LI chiama spontaneamente RE e omettendo di considerare che l’imputato non pretende pagamenti dal LI. Con l’ottavo motivo, si è dedotto il travisamento del contenuto delle telefonate nelle pagine 24, 25 e 26, lì dove la sentenza riferisce di comportamenti estorsivi, di linguaggio minaccioso e di metodo mafioso. Con il nono motivo, si è dedotta la violazione dei principi consolidati della giurisprudenza della Corte di cassazione in riferimento alla valutazione delle intercettazioni e la configurazione del reato associativo mafioso. Con il decimo motivo, il difensore chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
7. Il SOtituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha concluso per l’inammissibilità di tutti i motivi in riferimento al ricorrente IE RE e il rigetto dei motivi in relazione ai ricorrenti LA RA e CO AU IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RA LA è fondato, limitatamente al capo P) delle imputazioni. Gli ulteriori motivi sono invece inammissibili, giacche, per le ragioni di seguito esposte, non si sono confrontate con le specifiche argomentazioni della sentenza censurata, risolvendosi in censure meramente reiterative dei motivi di appello. In primo luogo, deve rilevarsi che con l’impugnazione in grado di appello, il ricorrente ha contestato l’affermazione della responsabilità penale in relazione ai capi di imputazione di cui alle lettere C), F) H) I), l), O), P), A). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Ribadendo tale principio si è altresì affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) Questa Corte ha anche precisato che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello, ma solo se ciò avvenga entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato, il quale deve però essere dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133 - 01).
2. Ciò premesso, quanto al reato di estorsione commesso in danno di LL AL, contestato al capo C) delle imputazioni, i rilievi difensivi non si misurano con la sentenza impugnata che, nelle pagine 5 e 6, dà specificamente conto del coinvolgimento del ricorrente nell’attività estorsiva attraverso l’indicazione delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità, per coerenza e logicità, è adeguatamente illustrata, evidenziando il provvedimento impugnato le ragioni in base alle quali “Lello il grande” debba identificarsi nel 5 ricorrente, nonché attraverso del rinvio alla sentenza di primo grado e agli accertamenti investigativi ivi contenuti e puntualmente richiamati come validi riscontri. I giudici di appello hanno, pertanto, legittimamente adoperato la tecnica della motivazione per relationen alla sentenza di primo grado, non oltrepassando i limiti della relativa ammissibilità, atteso che il complessivo quadro argomentativo ha fornito una giustificazione propria del provvedimento confrontandosi con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 – 02).
2.1. Analoghe ragioni di inammissibilità valgono in riferimento alle doglianze difensive nei confronti dell’affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine alle condotte estorsive commesse in danno dei commercianti di TI, contestate al capo F) delle imputazioni. Il motivo di ricorso, oltre ad essere meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello, non si rapporta correttamente alla sentenza impugnata che, a pagina 7, fonda la responsabilità del LA sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, sulle intercettazioni telefoniche, evidenziando argomentazioni di carattere logico dalle quali risulta che la persona che nelle conversazioni viene indicata in “quello” è da identificarsi nel ricorrente. Di conseguenza, non colgono nel segno le censure che deducono, nuovamente e per le stesse ragioni già evidenziate in relazione alla contestazione della responsabilità per il capo C), l’erroneità della motivazione in punto di certa identificazione del ricorrente.
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo concernente i capi H) e I) relativi alle condotte di usura e estorsione commesse in danno di LI SE, con il quale essenzialmente si contesta che LA autore dei reati non sarebbe LA RA, ma LA RA “il piccolo”. Anche in tal caso la doglianza si mostra nella sua aspecificità, giacché il ricorrente si limita a indicare le dichiarazioni del LI – senza che però siano riportate, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso - e alcune trascrizioni delle intercettazioni ambientali – che però non riporta e non allega. Pur a fronte di tale mancate allegazioni può in ogni caso osservarsi che la sentenza, sul punto, argomenta specificamente alle pagine 8 e 9, dando atto delle circostanze che hanno fatto ritenere certa la identificazione del LA RA, ed in particolare, le dichiarazioni del LI, le intercettazioni delle conversazioni di NO CH ambientali avvenute nel carcere nel mese di marzo 2010, dalle quali emerge che lo stesso NO si indica quale usuraio per conto del ricorrente.
2.3. Parimenti manifestamente infondata è anche il motivo che confuta la motivazione in punto di affermazione della responsabilità di LA RA, in riferimento al capo l), concernente l’estorsione in danno di RA LO,giacché, non rapportandosi alle argomentazioni riportate alla pagina 10 della sentenza, si mostra generico ed aspecifico, non supportato da alcuna specifica critica.
2.4. Manifestamente infondato a causa della sua genericità è anche il motivo con cui si deduce la carenza argomentativa in relazione alla condotta di intestazione fittizia della società “E Cafè” al coimputato OG VI, di cui al capo O) delle imputazioni, giacché la sentenza a pagina 10 argomenta specificamente sulla sussistenza della fittizia intestazione rispondendo ai motivi di appello, dei quali, in tale sede, si lamenta la mancata analisi, senza però indicarein relazione a quali motivi di gravame ci sarebbe stata la mancata risposta, con ciò impedendo di verificarne larilevanza sul complessivo impianto 6 argomentativo della sentenza.
2.5. Medesime ragioni di inammissibilità sono ravvisabili nelle doglianze che investono la sussistenza del reato associativo di cui al capo A), per essere le stesse generiche a fronte del provvedimento che a fronte della sentenza che alle pagine 28 e 29 si sofferma ampiamente sulla sussistenza del clan LA e del ruolo direttivo dell’imputato all’interno del sodalizio, rispondendo ai motivi di appello, dei quali anche, come già appena evidenziato, si lamenta la mancata considerazione da parte della Corte di appello senza però consentire al Collegio la loro individuazione, né tanto meno la decisività. 3. É, invece, fondato il motivo di ricorso concernente l’assoluto difetto di motivazione in ordine alla conferma della condanna in relazione al reato di intestazione fittizia di una serie di veicoli, di cui al capo P) delle imputazioni, giacché a fronte di uno specifico motivo di appello, alcuna motivazione si rinviene nella sentenza impugnata. Di conseguenza, limitatamente a tale punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e per la conseguente determinazione della pena.
4. Il ricorso proposto da IE RE è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Posto che le imputazioni in relazione alle quali il ricorrente è stato condannato sono quelli di cui ai capi H) e I), concernenti le condotte di usura e estorsione in danno di LI SE, aggravate dal metodo mafioso, va rilevato che tutte le doglianze, anche quelle indicate attraverso i motivi contenuti nella memoria depositata in data 21 ottobre 2025 - che sostanzialmente reiterano e specificano le doglianze meno approfonditamente esposte nel ricorso - non sono idonee a confutare le argomentazioni della sentenza. Occorre, in via preliminare, precisare che i quattordici motivi di ricorso, sono riconducibili a tre gruppi di censure, identificabili nelle doglianze volte a eccepire l’insufficienza della motivazione per non avere la sentenza preso in considerazione le doglianze difensive, anche in relazione al contenuto delle telefonate dalla stessa indicata e alla documentazione prodotta indicativa della ventennale attività di pasticcere del ricorrente, limitandosi ad un mero rinvio integrale alla sentenza di primo grado;
in quelle volte a rappresentare l’insussistenza della prova circa la configurabilità del delitto di estorsione, per avere la sentenza fondato l’affermazione di responsabilità su una non corretta valutazione del contenuto delle conversazioni intercettazioni e della loro portata intimidatoria, e delle quali, peraltro, si contesta la utilizzabilità, venendo meno all’onere di una motivazione rafforzata nonché per avere illogicamente spiegato le dichiarazioni del LI, i toni cordiali delle conversazioni con il ricorrente, alquale il predetto non attribuisce alcuna responsabilità; infine, nell’assenza di idonea motivazione volta a dare conto della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.,nonché al fine di agevolare l’attività del clan camorristico LA.
4.2. Tanto premesso, le censure di cui al primo gruppo sono dedotte in modo generico, dovendosi al riguardo riscontrare che la sentenza di appello, ha pienamente condiviso, con argomentazioni critiche e puntuali esposte nelle pagine 24 e 25, le motivazioni del giudice di primo grado, non limitandosi ad un mero rinvio ad esse attenendosi ai principi da questa Corte affermati e già sopra indicati, in tema di motivazione per relationem. Sono poi aspecifiche le doglianze compendiate nel secondo gruppo di censure, giacché si limitano a reiterare una diversa ricostruzione della vicenda intercorsa tra il ricorrente e il LI, già sottoposta in sede di gravame, non confrontandosi criticamente con le risposte già offerte dai giudici di appello le quali danno conto di un quadro probatorio solido della condotta estorsiva a carico del ricorrente. 7 Nel rinviare alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare e, in specie, alla pagina 51, la sentenza censurata, con ragionamento coerente e puntuale, evidenziando l’attendibilità del LI, pur senza disconoscerne il contegno parzialmente reticente del quale è fornita una non illogica spiegazione, dà ragione della sussistenza delle pattuizioni usuraie concordate tra il LI e il NO e del recupero delle somme da parte del ricorrente, nell’ambito di un clima di intimidazione derivante dalla circostanze che il denaro per la elargizione dei prestiti fosse riconducibile al LA, evidenziando altresì come il ricorrente si rivolgesse al AR per rintracciare il LI, che non rispondeva alle chiamate telefoniche. A sostegno dell’affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata non indica soltanto la conversazione progr. n. 579 del 26 febbraio 2010 - della quale la difesa contesta l’interpretazione datane nella sentenza - ma indica ulteriori captazioni (progr. n. 51, n. 63, n. 1203, 1042,1209, 1246, n. 1150) indicative di un quadro fattuale nel cui ambito va collocata anche la conversazione n. 579, ed alla luce del quale i giudici di appello, in modo lineare e coerente, affermano l’esistenza della prova a carico dello RE delle condotte illecite a lui contestate in concorso con LA RA, NO CH e, per ciò che concerne il reato di usura anche con AR CI. Con tale preciso quadro fattuale e con l’affermazione della sussistenza di un rapporto illecito di natura economica intercorrente tra il LI, il NO – che gestiva il denaro del LA, e il ricorrente quale riscossore del debito usuraio, le censure del ricorrente non si confrontano specificamente, apparendo meramente reiterative. Ne consegue che la evidenziata asserita cordialità dei toni rilevata dalla difesa nella conversazione n. 579 e la dedotta attività ventennale di pasticcere del ricorrente sul territorio di TI, nell’ambito del complessivo impianto argomentativo, non assume rilevanza capace di scardinare le conclusioni cui perviene la sentenza per la non decisività delle circostanze. Manifestamente infondata è poi la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni, censura che, oltre ad essere dedotta per la prima volta con la memoria depositata in data 21 ottobre 2025, risulta generica in quanto non supportata da alcuna ragione esplicativa dell’asserita inutilizzabilità. Infine, per le ragioni fin qui esposte, deve rilevarsi la genericità anche delle doglianze riconducibili al terzo gruppo di censure, giacché la Corte di appello, ha dato conto, attraverso la ricostruzione fattuale della vicenda sulla base quadro probatorio indicato, della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver posto in rilievo il contegno intimidatorio, non necessariamente minaccioso, posto in essere dal ricorrente in danno della persona offesa evidenziando, con argomentazioni prive di criticità, da un lato, come il LI si rendeva dapprima irreperibile implorando dilazioni di pagamento, corrispondendo assegni e denaro in contante allo RE, addetto alla riscossione per conto del LA;
dall’altro, come tale illecita attività fosse, in ragione del ruolo di vertice di RA LA, finalizzata ad agevolare l’egemonia di tale sodalizio.
5.In conclusione, alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso di IE RE deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6. Il ricorso di CO AU IN è fondato, nei limiti di seguito indicati. Ai fini dell’esame dei motivi, occorre preliminarmente ricostruire il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello nella determinazione della pena irrogata al ricorrente. Dalla sentenza emerge che il reato ritenuto più grave è quello di cui al capo F), relativo 8 all’imputazione per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Per tale fatto è stata determinata la pena base in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Su detta pena i giudici hanno applicato l’aumento previsto per l’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen., quantificato in anni due e mesi sei. La pena così aumentata è stata poi ulteriormente incrementata, a titolo di continuazione, per i reati di cui ai capi A), B) ed E), nella misura di due mesi di reclusione per ciascuno di essi. Ciò premesso, va rilevato che la Corte di appello ha applicato una pena base in una misura inferiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, in relazione al medesimo reato ritenuto più grave, di cui al capo F) (pari ad anni dodici di reclusione ed euro 10.000,00 di multa), aumentata per l’ulteriore aggravante ad effetto speciale, in una misura inferiore a quella disposta dal giudice di primo grado (pari ad anni tre di reclusione),applicando poi un aumento per i tre reati in continuazione in due mesi ciascuno, così confermando l’aumento applicato dal giudice di primo grado. Non coglie, pertanto, nel segno la censura di violazione della disposizione di cui all’art. 597 cod. proc. pen. dal momento che, come appena evidenziato, la pena applicata non ha superato la misura determinata dal giudice di primo grado, né con riferimento alla pena per il reato base, né in riferimento agli aumenti per la continuazione. Inoltre, a fronte dell’evidenziata commisurazione della pena, va rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente denuncia carenze motivazionali sulla misura degli aumenti espletati ai fini della continuazione sono manifestamente infondate, giacché a fronte di aumenti minimi per ciascun reato di cui alle imputazioni per associazione mafioso (capo A) e per le due condotte di tentata estorsione (capi B ed E) il ricorrente non si è confrontato con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - del quale i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione - secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nell’affermare tale principio, la Corte ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). I giudici di appello, nel determinare gli aumenti per ciascun reato satellite nella misura di due mesi ciascuno, evidenziandone la congruità e la proporzionalità rispetto alla entità e gravità degli episodi, alla luce del contesto altamente delinquenziale in cui si svolgevano i fatti, hanno sufficientemente assolto all’onere motivazionale, in conformità al principio sopra enunciato in considerazione dell’esiguità dell’aumento operato, pur a fronte di reati di rilevante gravità. 7. È, invece, fondata la doglianza con la quale il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell’applicazione dell’ulteriore aggravante ad effetto speciale e della misura dell’aumento. Deve al riguardo rilevarsi che nella sentenza censurata non si rinviene alcuna motivazione in ordine alle ragioni della misura dell’aumento della seconda aggravante ad effetto speciale, stabilito in anni due e mesi sei di reclusione, trattandosi peraltro di aumento facoltativo. Infatti, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’art. 63, quarto 9 comma, cod. pen. afferma che il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, affidandogli il potere di valutare se aumentarla, incombendo in tal caso uno specifico dovere di motivazione sull’aumento, qualora operato. Di conseguenza, nella sentenza di appello non si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, in quest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento. (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 - 02). Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CO AU IN limitatamente alla misura della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
8. Infine, gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO SO Impresa, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA RA limitatamente al capo P) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul capo e per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LA RA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN CO AU limitatamente alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di RE IE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile alilacco sos impresa che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES RI AC HI 10