Art. 6.
All'onere di milioni 9.500 di cui all'articolo 5 ed a quello di lire 500.000 relativo alla Convenzione per il commercio del grano, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di milioni 9.500 di cui all'articolo 5 ed a quello di lire 500.000 relativo alla Convenzione per il commercio del grano, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.