Articolo 6 della Legge 7 novembre 1969, n. 944
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 dicembre 1969
Art. 6.
All'onere di milioni 9.500 di cui all'articolo 5 ed a quello di lire 500.000 relativo alla Convenzione per il commercio del grano, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1969