Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7536 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il LE Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7952 del 2025, proposto da
NA AR IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Tafuri, con domicilio digitale in atti;
contro
ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e ER Rete Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Aristide Police, Mario Percuoco, Antonio Iacono, Paolo Roberto Molea e Velia Loria, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, n. 32;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale di ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a. rep. n. 1457 del 21 marzo 2025, notificato il 13 maggio 2025, che ordina l’asservimento coattivo e l’imposizione della servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto su talune aree della ricorrente, nonché avverso la relativa comunicazione del 12 maggio 2025;
- occorrendo del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023, tramite cui sono stati prorogati, per anni quattro, la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all’esproprio e la delega all’esercizio dei poteri espropriativi di cui all’originario decreto interministeriale 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, oltre il giudizio di compatibilità ambientale, nonché avverso tale decreto stesso e l’intero procedimento di esproprio in oggetto;
- occorrendo, avverso la istanza di proroga avanzata da parte di ER Rete Italia s.p.a. il 12 gennaio 2023, prot. n. GRUPPOTERNA/P20230003319;
- occorrendo, dei decreti rep. n. 0854 (od 0853) del 27 maggio 2019, rep. n. 0949 del 12 febbraio 2020, rep. n. 0981 dell’11 maggio 2020 e rep. n. 1097 del 22 giugno 2021 di ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a., che ordinano la occupazione temporanea ed urgente delle aree necessarie ai fini dell’esecuzione dei lavori ed esercizio dell’opera, nonché avverso la immissione in possesso nelle aree di proprietà della ricorrente dei 30 luglio e 1° agosto 2019, 27 luglio 2020 e 13, 14, 15, 16 settembre 2021;
- degli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e di ER Rete Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ON ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con il presente gravame, la ricorrente, proprietaria di un vasto terreno insistente tra i comuni di AS e di ER (CT) - nel premettere che con decreto interministeriale 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, veniva autorizzato il progetto definitivo concernente la realizzazione da parte di ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (nel prosieguo “ER”) di un “ Elettrodotto a 380KV, in singola terna, tratta ER -/- OL ed opere connesse – Intervento A, Elettrodotto a 380KV in singola terna, tra le stazioni elettriche di ER e OL, tratta ER -/-Pantano” , comprendente ampie porzioni del terreno di sua proprietà (censite nel catasto del Comune di AS al foglio 82, particelle 224, 283, 482 e 818), di cui ER disponeva, dunque, l’occupazione temporanea ed urgente e l’immissione in possesso – impugna il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo “SE”) in data 22 settembre 2023 di proroga, per ulteriori quattro anni (dal 19 febbraio 2023), della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, del vincolo preordinato all’esproprio e della delega all’esercizio dei poteri espropriativi, nonché - deducendone soltanto l’illegittimità in via derivata - il successivo decreto dirigenziale di ER rep. n. 1457 del 21 marzo 2025 di “ asservimento coattivo e … imposizione della servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto” sui terreni di sua proprietà, provvedimenti da lei entrambi asseritamente conosciuti in ragione della nota di trasmissione di ER ricevuta il 13 maggio 2025.
La ricorrente censura, in particolare, detto decreto SE del 22 settembre 2023, innanzi tutto, per violazione del termine quinquennale di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’essere intervenuta la proroga di cui all’avversato decreto “soltanto in data 22 settembre 2023, cioè successivamente alla scadenza (cinque anni) del termine iniziale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (19 Febbraio / 31 Marzo 2023)” . La proroga sarebbe, infatti, efficace e valida soltanto se la autorità titolare del potere di esproprio provveda ad emettere il relativo provvedimento prima della scadenza del termine originario, con la conseguenza che nella fattispecie essa sarebbe stata, dunque, intempestiva e tardiva, attesa la sua adozione solo con l’avversato decreto del 22 settembre 2023, quando era ormai spirato il termine originario della dichiarazione di pubblica utilità (scaduto il 19 febbraio 2023).
Lamenta, poi, la ricorrente come i provvedimenti avversati siano illegittimi ed affetti da grave eccesso di potere, in quanto “ non preceduti dalla comunicazione ai diretti interessati né dell’avvio del procedimento, né delle determinazioni finali ”.
Nega, infine, la ricorrente che ricorrano nel caso di specie quei casi di “ forza maggiore o altre giustificate ragioni” necessari a giustificare la proroga, genericamente assumendo che essi sarebbero “ in specie … insussistenti ”.
Sia il SE che ER si costituivano in giudizio, entrambe preliminarmente eccependo in rito la tardività del gravame proposto, nonché, comunque, evidenziando l’infondatezza nel merito di tutte le censure proposte.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del ricorso proposto.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque trattenuta in decisione.
Il ricorso, sostanzialmente volto a contestare la legittimità del decreto di proroga del SE 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023 - l’unico atto nei cui confronti sono formulate, come visto, le censure proposte - è irricevibile per tardività, come formalmente eccepito in atti da entrambe le amministrazioni resistenti.
Risulta, infatti, dalla documentazione versata in giudizio che della pubblicazione in forma integrale di tale decreto sul sito web del SE (il 6 ottobre 2023) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 1° dicembre 2023 sia stata data notizia, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, mediante la pubblicazione di un relativo avviso al pubblico sugli albi pretori dei comuni territorialmente interessati (avvenuta per il Comune di TA dal 28 febbraio 2024 al 28 marzo 2024, per il Comune di Carlentini dal 27 febbraio 2024 al 28 marzo 2024, per il Comune di Augusta dal 29 febbraio 2024 al 29 marzo 2024, per i Comuni di LI, OL GA, TA NTST e ER dal 28 febbraio 2024 al 29 marzo 2024, per il Comune di AS dal 29 febbraio 2024 al 30 marzo 2024), nonché sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana in data 29 febbraio 2024 e, in data 28 febbraio 2024, anche sui quotidiani “ La Repubblica ”, “ Il Sole 24 Ore ” “ Il Giornale di Sicilia ” e “ La Sicilia ” (in tal senso, la produzione documentale versata in giudizio da ER il 29 gennaio 2026).
Del gravato provvedimento di proroga è stato, dunque, debitamente dato avviso ai proprietari dei fondi incisi in ossequio alle modalità di cui agli articoli 17, comma 2, e 52- ter del d.P.R. n. 327/2001 - nel caso di specie legittimamente attivate sul presupposto che i destinatari, nominativamente indicati nell’avviso, congiuntamente ai dati catastali dei fondi di loro proprietà, risultano per tabulas essere in numero superiore a cinquanta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 494 del 4 febbraio 2014) – sicché la ricorrente avrebbero dovuto impugnare il decreto ministeriale in questione entro il termine decadenziale previsto dalla legge, da computare almeno dalla scadenza della pubblicazione del predetto avviso sull’albo pretorio del Comune di AS (avvenuta, come visto, tra il 29 febbraio 2024 e il 30 marzo 2024), recante espressamente, tra i destinatari del provvedimento di proroga in questione, anche l’indicazione del nominativo della signora NA AR IA, i suoi dati anagrafici e i dati catastali dei suoi fondi (in tal senso, la relativa sezione del documento n. 18 versato in atti da ER) e, dunque, al più tardi entro il 29 maggio 2024.
La ricorrente, viceversa, ha provveduto a notificare il presente ricorso solo in data 7 luglio 2025, quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. per l’esperimento dell’azione di annullamento, donde l’irricevibilità delle censure proposte, tutte mosse avverso il decreto di proroga adottato dal SE, per, poi, dedurne anche l’illegittimità (solo) in via derivata del successivo decreto di ER del 21 marzo 2025, notificato il 13 maggio 2025, di asservimento coattivo e imposizione sulle aree di sua proprietà di una servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto (in senso, conforme, questa Sezione, n. 16295/2025).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato irricevibile in relazione alla tardività della sua notifica, eseguita ben oltre il relativo termine decadenziale di sessanta giorni, stabilito all’art. 29 c.p.a..
Ferma restando, in ogni caso, la definizione in rito della controversia, il Collegio ritiene, comunque, utile evidenziare come le censure proposte siano tutte in ogni caso manifestamente infondate.
Priva di rilievo si rivela, anzitutto, la prospettata illegittimità del gravato decreto di proroga per (asserita) violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, atteso che nel caso di specie è pacifico che l’istanza di proroga sia stata presentata in data 12 gennaio 2023, e dunque in epoca anteriore alla scadenza del termine di efficacia del decreto originario, fissata al 19 febbraio 2023.
Tale adempimento è, infatti, sufficiente ad assicurare la piena legittimità del provvedimento di proroga, che, dunque, del tutto correttamente è stato fatto retroagire nei suoi effetti alla data di scadenza del termine originario (in tal senso, il precedente la sentenza di questa Sezione III, 22 gennaio 2026, n. 1297, alla cui più ampia motivazione si rinvia).
Peraltro, diversamente da quanto dedotto in ricorso, neppure la normativa speciale in materia di infrastrutture energetiche, di cui all’art. 1 sexies del d.l. n. 239/2003, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (ovverosia, la versione in vigore dal 16 luglio 2022 al 24 febbraio 2023, precedentemente alle modifiche apportate dal d.l. 24 febbraio 2023, n. 13), prevedeva un simile onere temporale a carico del soggetto proponente, limitandosi a stabilire la durata dell’efficacia dell’autorizzazione unica e degli effetti ablatori ad essa connessi, in coordinamento con la disciplina generale in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Nemmeno risponde al vero l’assunto di parte ricorrente secondo cui, dopo l’adozione del decreto autorizzativo del 2018, sarebbero “ trascorsi molti anni senza avere più ricevuto comunicazioni ”, risultando dalla documentazione versata in giudizio dalle resistenti e dalla stessa sequenza procedimentale e contenziosa che ha interessato l’opera in questione, che – anche a voler a tacere delle pubblicazioni con effetti di conoscenza legale - la ricorrente sia più volte e ripetutamente raggiunta da comunicazioni formali da parte di ER, segnatamente mediante la notifica dei decreti di occupazione (adottati tra il 2019 e il 2020) e di asservimento (adottato nel 2020), nonché delle relative comunicazioni di immissione in possesso e di determinazione delle indennità provvisorie.
A ciò si aggiunga che tali provvedimenti sono stati oggetto di plurime (quanto infruttuose) impugnazioni giurisdizionali promosse dalla stessa ricorrente, dapprima innanzi al T.A.R. Sicilia, TA (con ricorso iscritto al n.r.g. 1404/2019) e, successivamente, innanzi a questo stesso LE (con ricorsi iscritti ai n.r.g. 5923/2020 e 16459/2023), mediante l’instaurazione di diversi giudizi, tutti conclusisi con pronunce di rito – incompetenza dell’adito T.A.R. di TA (sent. n. 3432/2023), inammissibilità e irricevibilità (questo T.A.R., sentenze n. 9255/2023 e n. 22474/2024) - che comunque attestano, in modo inequivoco, la piena conoscenza da parte della ricorrente tanto del procedimento ablatorio quanto del suo successivo sviluppo nel tempo.
Parte ricorrente omette, invece, di citare le pregresse vicende processuali che hanno visto coinvolte le medesime parti del presente giudizio, nell’evidente intento di sostenere di non aver avuto in precedenza conoscenza del decreto di proroga oggetto di impugnazione e di aggirare, dunque, la tardività in cui è, invece, come visto incorsa.
Risultano, poi, infondati i restanti profili di censura che si appuntano sull’assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’adozione del gravato decreto di proroga, atteso che dalla piana lettura del gravato provvedimento emerge il corretto apprezzamento, da parte delle competenti amministrazioni ministeriali, delle ragioni all’uopo previste dall’art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 (casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni).
In particolare, il SE ha ritenuto fondate le ragioni poste da ER a fondamento dell’istanza di proroga, consistenti inter alia nella maggiore e imprevedibile complessità delle operazioni tecniche da svolgere, nella peculiarità dei siti interessati con conseguente ampliamento delle tempistiche per l’accesso alle aree dove svolgere le attività di indagine e gli studi di dettaglio, nonché nelle criticità legate alla emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2, che hanno rallentato le attività amministrative relative al conseguimento dei permessi e dei nullaosta necessari per la gestione dei cantieri.
Le suddette ragioni, favorevolmente apprezzate dal SE, appaiono, infatti, tali da legittimare l’adozione del provvedimento di proroga contestato nel presente giudizio, tenuto conto del fatto che la previsione di cui all’art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 consente l’adozione di una proroga anche per “ altre giustificate ragioni ”, che ben possono consistere nell’obiettiva e comprovata insorgenza di una non prevedibile complessità del procedimento espropriativo, ipotesi questa che sicuramente ha avuto luogo nel caso di specie già solo considerando le difficoltà insorte a causa della nota emergenza pandemica.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso - ferma restando la manifesta infondatezza delle censure con esso proposte – deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tanto nei confronti del SE che di ER.
P.Q.M.
Il LE Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore di entrambe le resistenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge, se docuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
ON ON, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ON ON | LE IZ |
IL SEGRETARIO