TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7536
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso, avvenuta in data successiva alla scadenza del termine decadenziale (calcolato dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio, avvenuta tra il 29 febbraio e il 30 marzo 2024, e quindi con scadenza al 29 maggio 2024), rendesse il ricorso irricevibile per tardività.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto di proroga per violazione del termine quinquennale

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché l'istanza di proroga era stata presentata in data anteriore alla scadenza del termine originario, garantendo la legittimità del provvedimento di proroga.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancata comunicazione di avvio del procedimento e delle determinazioni finali

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, evidenziando che la ricorrente era stata più volte raggiunta da comunicazioni formali e aveva promosso plurimi giudizi, dimostrando la piena conoscenza del procedimento.

  • Rigettato
    Insussistenza di casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni per la proroga

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, evidenziando che le ragioni addotte da ER (maggiore complessità tecnica, peculiarità dei siti, emergenza pandemica) costituivano giustificate ragioni ai sensi della normativa vigente.

  • Improcedibile
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso, avvenuta in data successiva alla scadenza del termine decadenziale (calcolato dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio, avvenuta tra il 29 febbraio e il 30 marzo 2024, e quindi con scadenza al 29 maggio 2024), rendesse il ricorso irricevibile per tardività.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto di proroga per violazione del termine quinquennale

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché l'istanza di proroga era stata presentata in data anteriore alla scadenza del termine originario, garantendo la legittimità del provvedimento di proroga.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancata comunicazione di avvio del procedimento e delle determinazioni finali

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, evidenziando che la ricorrente era stata più volte raggiunta da comunicazioni formali e aveva promosso plurimi giudizi, dimostrando la piena conoscenza del procedimento.

  • Rigettato
    Insussistenza di casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni per la proroga

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, evidenziando che le ragioni addotte da ER (maggiore complessità tecnica, peculiarità dei siti, emergenza pandemica) costituivano giustificate ragioni ai sensi della normativa vigente.

  • Improcedibile
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso, avvenuta in data successiva alla scadenza del termine decadenziale (calcolato dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio, avvenuta tra il 29 febbraio e il 30 marzo 2024, e quindi con scadenza al 29 maggio 2024), rendesse il ricorso irricevibile per tardività.

  • Improcedibile
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la notifica del ricorso, avvenuta in data successiva alla scadenza del termine decadenziale (calcolato dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio, avvenuta tra il 29 febbraio e il 30 marzo 2024, e quindi con scadenza al 29 maggio 2024), rendesse il ricorso irricevibile per tardività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7536
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7536
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo