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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1784/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 12/12/2025, ad ore 9,10, innanzi al got RA AT è comparso per parte convenuta opposta l'avv. in sost. avv. SIMONA BOGNANNI e avv. Controparte_1 RAFFAELLA GRECO, il got sospende il verbale in attesa di parte attrice opponente
Alle ore 9,40 il got riapre il verbale e son presenti per parte attrice opponente l'avv. ALESSANDRO MINGARELLI, oggi sostituito dall'avv. Roberta Evandri per parte convenuta opposta L'avv. in sost. avv. SIMONA BOGNANNI e Controparte_1 avv. RAFFAELLA GRECO,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, in accoglimento della presente opposizione, per le motivazioni di cui in narrativa,
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che i signori e Controparte_2
nulla devono alla società opposta;
Parte_1
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della Società Opposta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni in favore degli opponenti nella misura di € 13.974,13 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso dichiarando la compensazione, anche parziale, dei reciproci crediti;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che al momento della pattuizione, il TEG del contratto per cui è causa era superiore al tasso soglia usura vigente;
per l'effetto, dichiarare che gli odierni opponenti non sono tenuti al pagamento degli interessi e che la opposta è tenuta a restituire loro le somme versate a titolo di interessi dall'accensione del rapporto, se del caso dichiarando la compensazione, anche parziale, dei reciproci crediti.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di e Parte_2 Parte_1 CP_2
, in via solidale tra loro, per l'importo di € 13.974,13, oltre interessi come liquidati in decreto
[...] ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletate trattazione/istruttoria, e pagina 1 di 6 comunque, valutata d'ufficio la sussistenza della responsabilità in capo all'opponente, ai sensi del predetto art. 96, comma 3 c.p.c., e condannare altresì i sig.ri e al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di di una somma equitativamente determinata. Parte_2
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano anche alle rispettive difese, alle ore 9,53, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo odierno e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1784/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1
Controparte_2 C.F._2 con l'avv. MINGARELLI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORI OPPONENTI contro
, , in pers. procuratore speciale Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. RAFFAELLA GRECO e l'avv. SIMONA BOGNANNI, e con domicilio eletto in Porto Sant'Elpidio, Via Vespucci 11, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Email_2
Email_3 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.12.24 i sig.ri e Parte_1 CP_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2024 - emesso dal
[...] Tribunale di Fermo in data 1-2.10.24 nel proc. n. 1267/24 e notificato loro in data 14.11.24 – con cui è stato loro ingiunto, quali condebitori solidali, di pagare in favore di Parte_2
già l'importo di € 14.726,88 - di cui € 13.974,13 a titolo di capitale residuo
[...] Parte_2 del finanziamento finalizzato all'acquisto di beni/servizi (nella fattispecie di una vettura) da parte di un consumatore, da rifondere in nr. 84 rate mensili di € 245,43 cadauna, per un totale di € 20.616,12, di cui al contratto 30.1.23 nr. 27199841 (doc. 2 all.to al ricorso per ingiunzione), ed il resto per spese ed interessi sull'importo capitale al 31.12.23 – oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo e spese legali liquidate.
Gli opponenti hanno dedotto:
pagina 3 di 6 - di non ricordare di aver mai ricevuto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di messa in mora da parte di e di ritenere le Parte_2 note 30.12.23 prodotte da controparte quale doc. 4, peraltro senza prova di avvenuta consegna, inidonee allo scopo, così come la diffida 3.6.24 (doc. 8 allegato al ricorso monitorio), non proveniente da ma da ER, al riguardo ricordando che la dichiarazione di Parte_2 decadenza dal beneficio del termine è atto unilaterale recettizio di parte, che quindi non può essere delegato se non a procuratore speciale, e non contenente alcuna dichiarazione di decadenza, risoluzione e messa in mora;
- l'avvenuta violazione, da parte di , degli obblighi di cui agli artt. 124 e 124 Parte_2 bis TUB, in quanto all'epoca della concessione del finanziamento (gennaio 2023) erano già pesantemente indebitati a causa dei numerosi prestiti al consumo che avevano già contratto e la stipula del finanziamento con ha contribuito ad aggravare questa situazione, di tal Pt_2 che la mancata restituzione è dipesa anche dalla condotta negligente della finanziaria, come emerge dalla relazione del consulente di parte accompagnatoria (doc 3) della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore (art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa) (doc 4 e doc 5) dalla quale risulta che, con la concessione del finanziamento da parte di Santander, il monte complessivo delle rate mensili cui gli odierni opponenti è arrivato a rappresentare il 47% del loro reddito mensile, con conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 1337 cc l'ammontare del cui danno è pari quanto meno all'importo ingiunto;
- l'applicazione di tassi usurai, in quanto il TEG applicato al contratto è superiore al tasso soglia vigente al tempo della stipula, contestando che, nella specie, la stipula della polizza assicurativa fosse da intendersi “facoltativa”, giacché la sua sottoscrizione fu posta come condizione per la concessione del finanziamento dall'incaricato di Pt_2
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Parte_2 deducendo:
- che gli opponenti non contestano la stipula del contratto di finanziamento, l'adempimento dello stesso ex latere creditoris né il parziale inadempimento ex latere debitoris, sicché tali circostanze devono ritenersi pacifiche;
- che la presunta inesigibilità del proprio credito derivante dal contratto di finanziamento nr. 27199841 (cfr. doc. 2 del fasc.monit) per mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine è infondata, risultando la nota trasmessa da (cfr. doc. 4 del fasc.monit.) e Pt_2 la successiva diffida 3.6.24 di ER (cfr. doc. 8 del fasc.monit.) contengono dichiarazione di decadenza, risoluzione e messa in mora, le quali, comunque, per pacifica giurisprudenza sono implicite nel ricorso monitoro notificato con il decreto ingiuntivo;
- di contestare il contenuto della relazione del CTP di parte opponente (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione), in quanto di provenienza unilaterale, redatta, quindi, su arbitrarie dichiarazioni rilasciate dagli stessi opponenti;
- di confutarne comunque il contenuto e le conclusioni in quanto ogni rapporto in essere al momento del finanziamento (contratto del 30.01.2023) risultava regolare;
la busta paga della sig.ra
, rilasciata poco prima della sottoscrizione del contratto per cui è controversia, attesta che nel Pt_1 mese di Dicembre 2022 la ha percepito una retribuzione netta di € 2.362,00 (doc. 6) e la busta Pt_1 paga del sig. attesta che questi nel mese di Dicembre 2022 ha percepito una retribuzione netta CP_2 di € 1.563,00 (doc. 7), escluso ogni gravame sulla retribuzione;
- che, come confermato dalla documentazione/banche dati (CA D'IA CR e CAI, CRIF, CTC, ADER) prodotta dagli stessi opponenti quale doc. 4 dell'atto di citazione, al momento della sottoscrizione del Controparte_ contratto per cui è controversia, nei confronti dei sig.ri e non vi era alcuna Parte_1 segnalazione di omessi pagamenti essendo tutti i rapporti attivi contrassegnati come “Rapporti non contestati”;
- che la sig.ra , precedentemente alla sottoscrizione del contratto per cui è controversia era già Pt_1 stata cliente di titolare di n. 3 contratti di finanziamento estinti regolarmente e precisamente Pt_2 il contratto nr. 6799106 (estinto anticipatamente), il contratto nr. 9463608 (estinto) e il contratto nr.
pagina 4 di 6 23826990 (estinto anticipatamente);
- che Anche il sig. precedentemente alla sottoscrizione del contratto per cui è controversia, era CP_2 già stato cliente di ossia titolare del contratto nr. 23298279 (estinto anticipatamente); Pt_2
- che la normativa nazionale in materia trae origine dalle scelte del legislatore eurounitario, recepite in ambito nazionale dal disposto dell'art. 124-bis T.U.B., a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, nonché (in termini di normativa secondaria) dall'art. 6 del D.M. del 03/02/2011, ove è precisato che gli operatori assolvono all'obbligo in parola “applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione”, sicché, in mancanza di ulteriori norme di dettaglio volte a disciplinare la materia, la disamina della fattispecie deve pertanto essere condotta avendo riguardo ai concetti di
“informazioni adeguate” nonché di “sana e prudente gestione”, criteri nella fattispecie rispettati;
- che quanto alla ex adverso dedotta responsabilità, l'opponente non ha svolto specifiche allegazioni in ordine al concreto danno-conseguenza subito;
- che parte opponente non specifica se l'eccezione di usurarietà che solleva sia riferibile agli interessi corrispettivi ovvero moratori, per cui l'eccezione ha connotazione eminentemente esplorativa, con conseguente violazione dell'onere di specifica allegazione di cui all'art. 115 c.p.c.;
- che E' in tal senso significativo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, onde contenere il dilagante fenomeno, in materia di credito al consumo, delle opposizioni ispirate da finalità meramente dilatorie, precisa, con ordinanza nr. 2311/2018, che “al fine di verificare o meno il superamento del tasso soglia, acquista fondamentale importanza l'indicazione dei tassi di interesse pattuiti al momento della stipula del contratto. (Nel caso concreto, pertanto, la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento)”.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc il giudice tabellarmente designato ha delegato questo got a trattazione e decisione della causa.
Viste le memorie ex art. 171 ter cpc depositate dalle parti, il got ha ritenuto la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note, di cui solo parte opposta ha approfittato.
*
Come sin qui esposto, il credito dell'opposta si fonda sul contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 30.1.23 nr. 27199841 (doc. 2 all.to al ricorso per ingiunzione) e va ritenuto pacifico, perché non contestato, che abbia prestato la somma, versandola al Pt_2 venditore dell'auto, e che gli opponenti abbiamo mandato insolute le rate, con l'eccezione delle prime.
L'opposizione si fonda su tre motivi:
1) il non aver ricevuto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di messa in mora da parte di;
Parte_2
2) la riconvenzionale di danno, previo accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della società opposta, per non aver adempiuto correttamente agli Pt_2 obblighi di cui agli artt. 124 e 124 bis TUB,
3) l'eccezione di usurarietà del TEG, ove si consideri da includere il costo dell'assicurazione, da ritenersi non facoltativa, con riconvenzionale tesa allo scorporo totale di interessi.
1) Come condivisibilmente affermato dall'opposta, anche il ricorso per ingiunzione, notificato con il decreto, costituisce idonea dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, di pagina 5 di 6 risoluzione del contratto e di messa in mora da parte di . Parte_2
2) La riconvenzionale di danno è basata sulla relazione di parte (doc. 3 degli opponenti, priva dei relativi allegati) che esplicitamente riporta di esser stata redatta sulla base di quanto riferito dagli opponenti stessi, e sull'istanza di istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento (doc. 4, priva di allegati) e gli opponenti non hanno effettivamente allegato alcunché in ordine al danno che affermano di aver subito quale conseguenza diretta della affermata inosservanza da parte di degli obblighi di cui agli artt. 124 e 124 bis TUB. Pt_2 A sostegno parte opponente richiede prova per interrogatorio e per testi su circostanze prive di contenuto confessorio, attinenti valutazioni non rimettibili a testi (1 e 2), documentali (3), nonché CTU tesa ad accertare il merito creditizio degli opponenti all'epoca della concessione del finanziamento impossibile da espletare per mancanza totale di documenti. Pt_2
3) Quanto infine alla eccepita usurarietà del TEG – o tasso effettivo globale, indicatore del costo totale di un finanziamento, che include interessi, commissioni e spese accessorie obbligatorie (esclusi imposte e tasse), utilizzato per determinare i tassi soglia, calcolati dalla CA d'IA ogni tre mesi (TEGM) – il principio di necessaria uniformità dei criteri di confronto esige che, come la CA d'IA non include il costo dell'assicurazione nel calcolare il tasso soglia così il TEG non includa le spese assicurative, né gli opponenti hanno offerto alcuna prova della da loro affermata obbligatorietà di fatto della polizza.
L'opposizione e le riconvenzionali vanno quindi rigettate ed il decreto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma Parte_1 Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo n. 507/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 1-2.10.24 nel proc. n. 1267/24;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate da e Parte_1 Controparte_2
3) condanna da e in solido fra loro, a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_2 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5,077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,16, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 12/12/2025
Il got
RA AT
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 12/12/2025, ad ore 9,10, innanzi al got RA AT è comparso per parte convenuta opposta l'avv. in sost. avv. SIMONA BOGNANNI e avv. Controparte_1 RAFFAELLA GRECO, il got sospende il verbale in attesa di parte attrice opponente
Alle ore 9,40 il got riapre il verbale e son presenti per parte attrice opponente l'avv. ALESSANDRO MINGARELLI, oggi sostituito dall'avv. Roberta Evandri per parte convenuta opposta L'avv. in sost. avv. SIMONA BOGNANNI e Controparte_1 avv. RAFFAELLA GRECO,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, in accoglimento della presente opposizione, per le motivazioni di cui in narrativa,
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che i signori e Controparte_2
nulla devono alla società opposta;
Parte_1
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della Società Opposta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni in favore degli opponenti nella misura di € 13.974,13 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso dichiarando la compensazione, anche parziale, dei reciproci crediti;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che al momento della pattuizione, il TEG del contratto per cui è causa era superiore al tasso soglia usura vigente;
per l'effetto, dichiarare che gli odierni opponenti non sono tenuti al pagamento degli interessi e che la opposta è tenuta a restituire loro le somme versate a titolo di interessi dall'accensione del rapporto, se del caso dichiarando la compensazione, anche parziale, dei reciproci crediti.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di e Parte_2 Parte_1 CP_2
, in via solidale tra loro, per l'importo di € 13.974,13, oltre interessi come liquidati in decreto
[...] ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletate trattazione/istruttoria, e pagina 1 di 6 comunque, valutata d'ufficio la sussistenza della responsabilità in capo all'opponente, ai sensi del predetto art. 96, comma 3 c.p.c., e condannare altresì i sig.ri e al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di di una somma equitativamente determinata. Parte_2
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano anche alle rispettive difese, alle ore 9,53, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo odierno e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1784/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1
Controparte_2 C.F._2 con l'avv. MINGARELLI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORI OPPONENTI contro
, , in pers. procuratore speciale Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. RAFFAELLA GRECO e l'avv. SIMONA BOGNANNI, e con domicilio eletto in Porto Sant'Elpidio, Via Vespucci 11, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Email_2
Email_3 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.12.24 i sig.ri e Parte_1 CP_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 507/2024 - emesso dal
[...] Tribunale di Fermo in data 1-2.10.24 nel proc. n. 1267/24 e notificato loro in data 14.11.24 – con cui è stato loro ingiunto, quali condebitori solidali, di pagare in favore di Parte_2
già l'importo di € 14.726,88 - di cui € 13.974,13 a titolo di capitale residuo
[...] Parte_2 del finanziamento finalizzato all'acquisto di beni/servizi (nella fattispecie di una vettura) da parte di un consumatore, da rifondere in nr. 84 rate mensili di € 245,43 cadauna, per un totale di € 20.616,12, di cui al contratto 30.1.23 nr. 27199841 (doc. 2 all.to al ricorso per ingiunzione), ed il resto per spese ed interessi sull'importo capitale al 31.12.23 – oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo e spese legali liquidate.
Gli opponenti hanno dedotto:
pagina 3 di 6 - di non ricordare di aver mai ricevuto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di messa in mora da parte di e di ritenere le Parte_2 note 30.12.23 prodotte da controparte quale doc. 4, peraltro senza prova di avvenuta consegna, inidonee allo scopo, così come la diffida 3.6.24 (doc. 8 allegato al ricorso monitorio), non proveniente da ma da ER, al riguardo ricordando che la dichiarazione di Parte_2 decadenza dal beneficio del termine è atto unilaterale recettizio di parte, che quindi non può essere delegato se non a procuratore speciale, e non contenente alcuna dichiarazione di decadenza, risoluzione e messa in mora;
- l'avvenuta violazione, da parte di , degli obblighi di cui agli artt. 124 e 124 Parte_2 bis TUB, in quanto all'epoca della concessione del finanziamento (gennaio 2023) erano già pesantemente indebitati a causa dei numerosi prestiti al consumo che avevano già contratto e la stipula del finanziamento con ha contribuito ad aggravare questa situazione, di tal Pt_2 che la mancata restituzione è dipesa anche dalla condotta negligente della finanziaria, come emerge dalla relazione del consulente di parte accompagnatoria (doc 3) della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore (art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa) (doc 4 e doc 5) dalla quale risulta che, con la concessione del finanziamento da parte di Santander, il monte complessivo delle rate mensili cui gli odierni opponenti è arrivato a rappresentare il 47% del loro reddito mensile, con conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 1337 cc l'ammontare del cui danno è pari quanto meno all'importo ingiunto;
- l'applicazione di tassi usurai, in quanto il TEG applicato al contratto è superiore al tasso soglia vigente al tempo della stipula, contestando che, nella specie, la stipula della polizza assicurativa fosse da intendersi “facoltativa”, giacché la sua sottoscrizione fu posta come condizione per la concessione del finanziamento dall'incaricato di Pt_2
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Parte_2 deducendo:
- che gli opponenti non contestano la stipula del contratto di finanziamento, l'adempimento dello stesso ex latere creditoris né il parziale inadempimento ex latere debitoris, sicché tali circostanze devono ritenersi pacifiche;
- che la presunta inesigibilità del proprio credito derivante dal contratto di finanziamento nr. 27199841 (cfr. doc. 2 del fasc.monit) per mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine è infondata, risultando la nota trasmessa da (cfr. doc. 4 del fasc.monit.) e Pt_2 la successiva diffida 3.6.24 di ER (cfr. doc. 8 del fasc.monit.) contengono dichiarazione di decadenza, risoluzione e messa in mora, le quali, comunque, per pacifica giurisprudenza sono implicite nel ricorso monitoro notificato con il decreto ingiuntivo;
- di contestare il contenuto della relazione del CTP di parte opponente (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione), in quanto di provenienza unilaterale, redatta, quindi, su arbitrarie dichiarazioni rilasciate dagli stessi opponenti;
- di confutarne comunque il contenuto e le conclusioni in quanto ogni rapporto in essere al momento del finanziamento (contratto del 30.01.2023) risultava regolare;
la busta paga della sig.ra
, rilasciata poco prima della sottoscrizione del contratto per cui è controversia, attesta che nel Pt_1 mese di Dicembre 2022 la ha percepito una retribuzione netta di € 2.362,00 (doc. 6) e la busta Pt_1 paga del sig. attesta che questi nel mese di Dicembre 2022 ha percepito una retribuzione netta CP_2 di € 1.563,00 (doc. 7), escluso ogni gravame sulla retribuzione;
- che, come confermato dalla documentazione/banche dati (CA D'IA CR e CAI, CRIF, CTC, ADER) prodotta dagli stessi opponenti quale doc. 4 dell'atto di citazione, al momento della sottoscrizione del Controparte_ contratto per cui è controversia, nei confronti dei sig.ri e non vi era alcuna Parte_1 segnalazione di omessi pagamenti essendo tutti i rapporti attivi contrassegnati come “Rapporti non contestati”;
- che la sig.ra , precedentemente alla sottoscrizione del contratto per cui è controversia era già Pt_1 stata cliente di titolare di n. 3 contratti di finanziamento estinti regolarmente e precisamente Pt_2 il contratto nr. 6799106 (estinto anticipatamente), il contratto nr. 9463608 (estinto) e il contratto nr.
pagina 4 di 6 23826990 (estinto anticipatamente);
- che Anche il sig. precedentemente alla sottoscrizione del contratto per cui è controversia, era CP_2 già stato cliente di ossia titolare del contratto nr. 23298279 (estinto anticipatamente); Pt_2
- che la normativa nazionale in materia trae origine dalle scelte del legislatore eurounitario, recepite in ambito nazionale dal disposto dell'art. 124-bis T.U.B., a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, nonché (in termini di normativa secondaria) dall'art. 6 del D.M. del 03/02/2011, ove è precisato che gli operatori assolvono all'obbligo in parola “applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione”, sicché, in mancanza di ulteriori norme di dettaglio volte a disciplinare la materia, la disamina della fattispecie deve pertanto essere condotta avendo riguardo ai concetti di
“informazioni adeguate” nonché di “sana e prudente gestione”, criteri nella fattispecie rispettati;
- che quanto alla ex adverso dedotta responsabilità, l'opponente non ha svolto specifiche allegazioni in ordine al concreto danno-conseguenza subito;
- che parte opponente non specifica se l'eccezione di usurarietà che solleva sia riferibile agli interessi corrispettivi ovvero moratori, per cui l'eccezione ha connotazione eminentemente esplorativa, con conseguente violazione dell'onere di specifica allegazione di cui all'art. 115 c.p.c.;
- che E' in tal senso significativo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, onde contenere il dilagante fenomeno, in materia di credito al consumo, delle opposizioni ispirate da finalità meramente dilatorie, precisa, con ordinanza nr. 2311/2018, che “al fine di verificare o meno il superamento del tasso soglia, acquista fondamentale importanza l'indicazione dei tassi di interesse pattuiti al momento della stipula del contratto. (Nel caso concreto, pertanto, la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento)”.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc il giudice tabellarmente designato ha delegato questo got a trattazione e decisione della causa.
Viste le memorie ex art. 171 ter cpc depositate dalle parti, il got ha ritenuto la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note, di cui solo parte opposta ha approfittato.
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Come sin qui esposto, il credito dell'opposta si fonda sul contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 30.1.23 nr. 27199841 (doc. 2 all.to al ricorso per ingiunzione) e va ritenuto pacifico, perché non contestato, che abbia prestato la somma, versandola al Pt_2 venditore dell'auto, e che gli opponenti abbiamo mandato insolute le rate, con l'eccezione delle prime.
L'opposizione si fonda su tre motivi:
1) il non aver ricevuto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto e di messa in mora da parte di;
Parte_2
2) la riconvenzionale di danno, previo accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della società opposta, per non aver adempiuto correttamente agli Pt_2 obblighi di cui agli artt. 124 e 124 bis TUB,
3) l'eccezione di usurarietà del TEG, ove si consideri da includere il costo dell'assicurazione, da ritenersi non facoltativa, con riconvenzionale tesa allo scorporo totale di interessi.
1) Come condivisibilmente affermato dall'opposta, anche il ricorso per ingiunzione, notificato con il decreto, costituisce idonea dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, di pagina 5 di 6 risoluzione del contratto e di messa in mora da parte di . Parte_2
2) La riconvenzionale di danno è basata sulla relazione di parte (doc. 3 degli opponenti, priva dei relativi allegati) che esplicitamente riporta di esser stata redatta sulla base di quanto riferito dagli opponenti stessi, e sull'istanza di istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento (doc. 4, priva di allegati) e gli opponenti non hanno effettivamente allegato alcunché in ordine al danno che affermano di aver subito quale conseguenza diretta della affermata inosservanza da parte di degli obblighi di cui agli artt. 124 e 124 bis TUB. Pt_2 A sostegno parte opponente richiede prova per interrogatorio e per testi su circostanze prive di contenuto confessorio, attinenti valutazioni non rimettibili a testi (1 e 2), documentali (3), nonché CTU tesa ad accertare il merito creditizio degli opponenti all'epoca della concessione del finanziamento impossibile da espletare per mancanza totale di documenti. Pt_2
3) Quanto infine alla eccepita usurarietà del TEG – o tasso effettivo globale, indicatore del costo totale di un finanziamento, che include interessi, commissioni e spese accessorie obbligatorie (esclusi imposte e tasse), utilizzato per determinare i tassi soglia, calcolati dalla CA d'IA ogni tre mesi (TEGM) – il principio di necessaria uniformità dei criteri di confronto esige che, come la CA d'IA non include il costo dell'assicurazione nel calcolare il tasso soglia così il TEG non includa le spese assicurative, né gli opponenti hanno offerto alcuna prova della da loro affermata obbligatorietà di fatto della polizza.
L'opposizione e le riconvenzionali vanno quindi rigettate ed il decreto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma Parte_1 Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo n. 507/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 1-2.10.24 nel proc. n. 1267/24;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate da e Parte_1 Controparte_2
3) condanna da e in solido fra loro, a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_2 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5,077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,16, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 12/12/2025
Il got
RA AT
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