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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3697/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Santa Maria La Fossa - Sede 81050 Santa Maria La Fossa CE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4298/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170005038223000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012740542000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170023272283000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180024531612000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001580912000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190047727007000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190051915138000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200011245312000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200035524877000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002338319000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200013125326000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7468/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3697/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 4298/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di intimazione n° 02820239008501949000 - DIRITTO ANNUALE CCIAA.
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente ritenendo infondate le censure. In particolare, ha rigettato:
a.- la censura del ricorrente di notifica degli atti prodromici all'intimazione, vale a dire le cartelle di pagamento, perché gli enti resistenti hanno fornito la prova dell'avvenuta notifica di tali atti;
b.- la doglianza di irritualità delle notifiche suddette perché dall'esame delle relate in atti risulta che le notificazioni sono state ritualmente e regolarmente compiute con le modalità previste dalla legge;
in particolare, alcune notifiche sono state eseguite a mani proprie del ricorrente;
altre con le modalità previste dall'art.140 cpc, ed invio della seconda raccomandata prescritta dalla legge;
infine altre con il rito degli irreperibili assoluti, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti normativamente;
c.- la doglianza di prescrizione, atteso che dalla data di notifica dei titoli esecutivi essa non è maturata.
.3.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- erronea notifica delle cartelle di pagamento;
.- prescrizione e decadenza delle pretese tributarie.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casal di Principe e l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Caserta, che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
L'appellante ha reiterato le censure formulate in primo grado, sostenendo la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte e deducendo la violazione degli artt. 138-140 c.p.c., dell'art. 26 D.P.R. 602/1973
e della L. 890/1982.
Tali doglianze non possono essere accolte.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle amministrazioni appellate ed esattamente delle relate di notifica agli atti del fascicolo di primo grado, ritualmente acquisite, emerge che alcune cartelle risultano notificate mediante consegna a mani proprie del destinatario;
altre risultano validamente notificate con la procedura ex art. 140 c.p.c., con affissione e raccomandata informativa regolarmente spedita;
altre ancora risultano notificate con procedura per irreperibilità assoluta ex art. 60 lett. e) D.P.R. 600/1973, con regolare compimento degli adempimenti prescritti.
2.- E' infondata la censura relativa alla necessità di produrre gli “originali” delle cartelle e delle relate.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel processo tributario non è necessaria la produzione dell'originale cartaceo della cartella, essendo sufficiente la produzione della copia conforme e della relativa documentazione di notifica, anche estratta dai registri informatici del concessionario (Cass. n.
11708/2020; Cass. n. 24235/2015; Cass. n. 234/2018).
È pertanto irrilevante l'argomento dell'appellante circa l'omessa esibizione dell'“originale fisico” della cartella, posto che l'art. 26, co. 4, del D.P.R. 602/1973 impone la conservazione della cartella, ma non richiede la produzione dell'originale in giudizio, essendo sufficiente la prova dell'avvenuta notifica.
3.- In ordine alla questione della validità delle notifiche ex art. 140 c.p.c., si osserva che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida quando risultino compiuti i tre adempimenti previsti (affissione, deposito e raccomandata informativa), senza necessità che il contribuente riceva materialmente la raccomandata, essendo sufficiente la sua spedizione (Cass. n. 19071/2019; Cass. n. 9962/2010).
Dai documenti in atti risulta provata:
l'affissione dell'avviso;
il deposito conforme;
la spedizione delle raccomandate informative.
L'appellante non ha fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.
c..
4.- Non è fondata neanche la censura di dedotta necessità della “comunicazione di avvenuta consegna
(CAN)” ex art. 37 D.L. 223/2006.
La “CAN” riguarda esclusivamente la notifica a mezzo posta elettronica certificata, non essendo applicabile alla notifica a mezzo servizio postale tradizionale o tramite messo notificatore. La giurisprudenza ha chiarito che non esiste alcun obbligo di invio di “CAN” per notifiche cartacee (Cass. n. 6395/2014; Cass. n.
13452/2016).
Poiché tutte le notifiche in atti risultano effettuate in forma analogica, non sussisteva alcun obbligo di “CAN”.
5.- Circa la doglianza riguardante la prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie, l'appellante ha sostenuto che le pretese portate dalle cartelle sarebbero prescritte o decadute, invocando l'art. 2948 c.c. e l'art. 20 D.Lgs. 472/1997.
Le doglianze sono infondate.
È vero che la giurisprudenza qualifica tali tributi come soggetti a prescrizione quinquennale (Cass. nn.
4283/2010; 4284/2010; ord. n. 31260/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, la prescrizione è stata ritualmente interrotta dalla notifica delle cartelle esattoriali, che gli atti in fascicolo attestano come validamente effettuata.
Per consolidato orientamento, la notifica della cartella interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine quinquennale (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 7255/2018).
Poiché l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata nel 2024 e le cartelle risultano tutte notificate in data ampiamente successiva al quinquennio dalle annualità di riferimento, ma comunque nei cinque anni antecedenti l'intimazione, la prescrizione non risulta maturata. La giurisprudenza qualifica il diritto annuale come tributo camerale soggetto a prescrizione quinquennale
(Cass. n. 20706/2019).
Anche in tal caso, la notifica delle cartelle risulta interruttiva.
Per l'imposta di registro il termine prescrizionale, una volta notificata la cartella, è decennale (Cass. n.
4283/2010; Cass. n. 26053/2021).
Non sono trascorsi dieci anni dalla notifica delle relative cartelle.
Quanto alle sanzioni ed interessi, la tesi dell'appellante non è fondata.
Infatti, la prescrizione quinquennale decorre dalla notifica della cartella, non dall'anno d'imposta;
La giurisprudenza chiarisce che il termine quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/1997 riguarda solo le sanzioni non ancora cristallizzate da provvedimento definitivo, ma comunque è interrotto dalla notifica della cartella
(Cass. n. 12715/2016).
Poiché le cartelle risultano notificate in data non antecedente al quinquennio rispetto all'intimazione del
2024, nessuna prescrizione risulta maturata.
6. Infine, è infondata la censura relativa alla nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente
La motivazione della sentenza impugnata individua chiaramente gli atti ritenuti idonei a provare la regolare notifica delle cartelle;
dà conto delle modalità di notifica (a mani proprie, art. 140 c.p.c., irreperibilità); afferma in modo non apodittico l'insussistenza della prescrizione.
La motivazione è idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito, in conformità all'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Secondo consolidata giurisprudenza, non è nulla la sentenza la cui motivazione, ancorché concisa , consenta di comprendere le ragioni della decisione (Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.000,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3697/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Santa Maria La Fossa - Sede 81050 Santa Maria La Fossa CE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4298/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008501949000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170005038223000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012740542000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170023272283000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180024531612000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001580912000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190047727007000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190051915138000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200011245312000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200035524877000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002338319000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200013125326000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7468/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3697/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 4298/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di intimazione n° 02820239008501949000 - DIRITTO ANNUALE CCIAA.
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente ritenendo infondate le censure. In particolare, ha rigettato:
a.- la censura del ricorrente di notifica degli atti prodromici all'intimazione, vale a dire le cartelle di pagamento, perché gli enti resistenti hanno fornito la prova dell'avvenuta notifica di tali atti;
b.- la doglianza di irritualità delle notifiche suddette perché dall'esame delle relate in atti risulta che le notificazioni sono state ritualmente e regolarmente compiute con le modalità previste dalla legge;
in particolare, alcune notifiche sono state eseguite a mani proprie del ricorrente;
altre con le modalità previste dall'art.140 cpc, ed invio della seconda raccomandata prescritta dalla legge;
infine altre con il rito degli irreperibili assoluti, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti normativamente;
c.- la doglianza di prescrizione, atteso che dalla data di notifica dei titoli esecutivi essa non è maturata.
.3.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- erronea notifica delle cartelle di pagamento;
.- prescrizione e decadenza delle pretese tributarie.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casal di Principe e l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Caserta, che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
L'appellante ha reiterato le censure formulate in primo grado, sostenendo la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte e deducendo la violazione degli artt. 138-140 c.p.c., dell'art. 26 D.P.R. 602/1973
e della L. 890/1982.
Tali doglianze non possono essere accolte.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle amministrazioni appellate ed esattamente delle relate di notifica agli atti del fascicolo di primo grado, ritualmente acquisite, emerge che alcune cartelle risultano notificate mediante consegna a mani proprie del destinatario;
altre risultano validamente notificate con la procedura ex art. 140 c.p.c., con affissione e raccomandata informativa regolarmente spedita;
altre ancora risultano notificate con procedura per irreperibilità assoluta ex art. 60 lett. e) D.P.R. 600/1973, con regolare compimento degli adempimenti prescritti.
2.- E' infondata la censura relativa alla necessità di produrre gli “originali” delle cartelle e delle relate.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel processo tributario non è necessaria la produzione dell'originale cartaceo della cartella, essendo sufficiente la produzione della copia conforme e della relativa documentazione di notifica, anche estratta dai registri informatici del concessionario (Cass. n.
11708/2020; Cass. n. 24235/2015; Cass. n. 234/2018).
È pertanto irrilevante l'argomento dell'appellante circa l'omessa esibizione dell'“originale fisico” della cartella, posto che l'art. 26, co. 4, del D.P.R. 602/1973 impone la conservazione della cartella, ma non richiede la produzione dell'originale in giudizio, essendo sufficiente la prova dell'avvenuta notifica.
3.- In ordine alla questione della validità delle notifiche ex art. 140 c.p.c., si osserva che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida quando risultino compiuti i tre adempimenti previsti (affissione, deposito e raccomandata informativa), senza necessità che il contribuente riceva materialmente la raccomandata, essendo sufficiente la sua spedizione (Cass. n. 19071/2019; Cass. n. 9962/2010).
Dai documenti in atti risulta provata:
l'affissione dell'avviso;
il deposito conforme;
la spedizione delle raccomandate informative.
L'appellante non ha fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.
c..
4.- Non è fondata neanche la censura di dedotta necessità della “comunicazione di avvenuta consegna
(CAN)” ex art. 37 D.L. 223/2006.
La “CAN” riguarda esclusivamente la notifica a mezzo posta elettronica certificata, non essendo applicabile alla notifica a mezzo servizio postale tradizionale o tramite messo notificatore. La giurisprudenza ha chiarito che non esiste alcun obbligo di invio di “CAN” per notifiche cartacee (Cass. n. 6395/2014; Cass. n.
13452/2016).
Poiché tutte le notifiche in atti risultano effettuate in forma analogica, non sussisteva alcun obbligo di “CAN”.
5.- Circa la doglianza riguardante la prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie, l'appellante ha sostenuto che le pretese portate dalle cartelle sarebbero prescritte o decadute, invocando l'art. 2948 c.c. e l'art. 20 D.Lgs. 472/1997.
Le doglianze sono infondate.
È vero che la giurisprudenza qualifica tali tributi come soggetti a prescrizione quinquennale (Cass. nn.
4283/2010; 4284/2010; ord. n. 31260/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, la prescrizione è stata ritualmente interrotta dalla notifica delle cartelle esattoriali, che gli atti in fascicolo attestano come validamente effettuata.
Per consolidato orientamento, la notifica della cartella interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine quinquennale (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 7255/2018).
Poiché l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata nel 2024 e le cartelle risultano tutte notificate in data ampiamente successiva al quinquennio dalle annualità di riferimento, ma comunque nei cinque anni antecedenti l'intimazione, la prescrizione non risulta maturata. La giurisprudenza qualifica il diritto annuale come tributo camerale soggetto a prescrizione quinquennale
(Cass. n. 20706/2019).
Anche in tal caso, la notifica delle cartelle risulta interruttiva.
Per l'imposta di registro il termine prescrizionale, una volta notificata la cartella, è decennale (Cass. n.
4283/2010; Cass. n. 26053/2021).
Non sono trascorsi dieci anni dalla notifica delle relative cartelle.
Quanto alle sanzioni ed interessi, la tesi dell'appellante non è fondata.
Infatti, la prescrizione quinquennale decorre dalla notifica della cartella, non dall'anno d'imposta;
La giurisprudenza chiarisce che il termine quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/1997 riguarda solo le sanzioni non ancora cristallizzate da provvedimento definitivo, ma comunque è interrotto dalla notifica della cartella
(Cass. n. 12715/2016).
Poiché le cartelle risultano notificate in data non antecedente al quinquennio rispetto all'intimazione del
2024, nessuna prescrizione risulta maturata.
6. Infine, è infondata la censura relativa alla nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente
La motivazione della sentenza impugnata individua chiaramente gli atti ritenuti idonei a provare la regolare notifica delle cartelle;
dà conto delle modalità di notifica (a mani proprie, art. 140 c.p.c., irreperibilità); afferma in modo non apodittico l'insussistenza della prescrizione.
La motivazione è idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito, in conformità all'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Secondo consolidata giurisprudenza, non è nulla la sentenza la cui motivazione, ancorché concisa , consenta di comprendere le ragioni della decisione (Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.000,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.