Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, nella causa iscritta al n. 2234 del Ruolo Generale degli Affari civili non contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] in data [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
PALERMO, via E. Basile, 90 presso lo studio dell'Avv. POTENZANO MARIO che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente do- Controparte_1 miciliato in PALERMO, via N. Garzilli, 63, presso lo studio dell'Avv. SUPPORTA ROSARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figlio (ricorso congiun- to).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto, depositato in data 05/05/2025, le parti hanno chiesto di- sporsi la modifica delle condizioni relative del regime di affidamento e mantenimento del figlio nato a [...], in data [...], definite con sentenza n. Persona_1
230/2024 del 15/01/2024, alle condizioni indicate in ricorso, ovvero:
“- disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso il padre, con facoltà della madre di trascorrere a settimane alterne con il proprio fi- glio il fine settimana prelevandolo il sabato mattina alle ore 09.00 e riconducendolo presso il padre alle ore 20.00 della domenica e, tenuto conto degli impegni di entrambi i genitori, stabilire che potranno variare concordemente le giornate di incontro, previa comunicazione telefonica tra le parti;
- per quanto riguarda il periodo estivo, stabilire che il minore trascorrerà con la madre un periodo di 20 giorni continuativo o frazionato tra il mese di luglio e agosto (10 giorni a lu- glio e 10 ad agosto), da concordarsi secondo le disponibilità dei genitori entro il mese di
- la sig.ra non dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento Parte_1 nei confronti del piccol in quanto espressamente rinuncia all'assegno unico che do- Per_1 vrebbe percepire per il minore, stabilendo che l'assegno unico venga percepito interamente dal sig;
Controparte_1
- disporre che il pagamento delle spese straordinarie, delle rette scolastiche, dell'iscrizione scolastica annuale e per il tempo d'estate per il minor vengano suddivise in Persona_1 misura pari al 50 % tra il sig e la sig.r .” Per_1 Pt_1
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni relative del regime di affidamento e mantenimento del figlio nato a [...], in data [...] definite con sentenza n. Persona_1
230/2024 del 15/01/2024 alle condizioni indicate in parte motiva. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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