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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3934/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040228740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente
in via preliminare a) la sospensione della cartella di pagamento n. 06820250040228740000 per i motivi esposti in narrativa;
in via principale b) accogliere il ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto;
in via subordinata c) determinare, in caso di rigetto del ricorso, la massima riduzione delle sanzioni irrogate;
in ogni caso d) condannare l'Agenzia delle Entrate nonché NE OM al pagamento delle spese processuali.
Resistente
Agenzia delle Entrate Riscossione
in via preliminare e assorbente dichiarare:
la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle questioni inerenti la sola attività dell'ente impositore;
nel merito dichiarare:
la legittimità dell'atto opposto e prodotto dall'Agente della riscossione respingendo la domanda di parte ricorrente e, comunque, manlevando l'ente esattore dalle conseguenze del giudizio nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità a questi delle ragioni di annullamento dell'atto opposto.
NE OM
Respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del foro di Milano, propone ricorso avverso la Cartella n.06820250040228740000, notificata, a mezzo posta raccomandata, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento di euro 337,25 di cui euro 331,37 a titolo di tassa automobilistica anno 2019 su richiesta della NE OM. La ricorrente con un unico motivo eccepisce la prescrizione della pretesa erariale.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che il motivo di ricorso è opponibile all'ente impositore e dunque sussiste la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente di riscossione.
La NE OM, rappresentata dal dirigente Nominativo_1 , ha presentato controdeduzioni, affermando che la cartella è stata emessa correttamente e che il credito non è prescritto. La NE sottolinea che l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per il veicolo targato Targa_1 è stato notificato in data 16 novembre 2022 con raccomandata n. 66945925742-5, all'indirizzo Indirizzo_1
, 20145 – Milano, nei termini previsti di legge e non è stato impugnato dalla ricorrente, diventando quindi definitivo.
La NE OM dichiara di non avere legittimazione passiva per le contestazioni relative alla cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché si è limitata a delegare il recupero coattivo delle somme al concessionario. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure sollevate.
Con ordinanza del 12 novembre 2025, la Corte ha rigettato l'istanza cautelare.
All'udienza camerale del 21 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente con i motivi di ricorso sostiene che il pagamento di euro 337,25 di cui euro 331,37 a titolo di tassa automobilistica anno 2019 sia prescritto.
Il motivo è inammissibile
2.La NE OM ha versato in atti copia dell'Avviso di accertamento con la relativa notifica avvenuta presso il domicilio della ricorrente, in Milano, Indirizzo_2, a mani del portiere dello stabile il 16 novembre 2022, e con comunicazione racc. 54945925742/0 spedita il 16 novembre 2022.
La notifica così come realizzata dalla NE OM rientra nella cosiddetta “notifica diretta” ove l'Ufficio impositore si avvale del servizio postale. Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è espressa con orientamento sempre più reiterato (Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, 2016), affermando che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
L'orientamento citato è stato consolidato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n.
6586 depositata il 12 marzo 2025, la quale ha riaffermato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).”
3.Secondo l'art. 26, D.p.r. n. 602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”
4.In materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ne consegue che la tassa automobilistica del 2019 non è prescritta posto che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 16 novembre 2022 e quindi nei termini di legge.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, compresa la fase cautelare, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione in complessivi euro 500,00 e in favore della NE OM in complessivi euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez. 11, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite compresa la fase cautelare, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in complessivi euro 300,00 e in favore della NE OM in complessivi euro 300,00.
Milano, 21 gennaio 2026
Il Giudice
ZO Di ET
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3934/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040228740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente
in via preliminare a) la sospensione della cartella di pagamento n. 06820250040228740000 per i motivi esposti in narrativa;
in via principale b) accogliere il ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto;
in via subordinata c) determinare, in caso di rigetto del ricorso, la massima riduzione delle sanzioni irrogate;
in ogni caso d) condannare l'Agenzia delle Entrate nonché NE OM al pagamento delle spese processuali.
Resistente
Agenzia delle Entrate Riscossione
in via preliminare e assorbente dichiarare:
la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle questioni inerenti la sola attività dell'ente impositore;
nel merito dichiarare:
la legittimità dell'atto opposto e prodotto dall'Agente della riscossione respingendo la domanda di parte ricorrente e, comunque, manlevando l'ente esattore dalle conseguenze del giudizio nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità a questi delle ragioni di annullamento dell'atto opposto.
NE OM
Respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 del foro di Milano, propone ricorso avverso la Cartella n.06820250040228740000, notificata, a mezzo posta raccomandata, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento di euro 337,25 di cui euro 331,37 a titolo di tassa automobilistica anno 2019 su richiesta della NE OM. La ricorrente con un unico motivo eccepisce la prescrizione della pretesa erariale.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che il motivo di ricorso è opponibile all'ente impositore e dunque sussiste la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente di riscossione.
La NE OM, rappresentata dal dirigente Nominativo_1 , ha presentato controdeduzioni, affermando che la cartella è stata emessa correttamente e che il credito non è prescritto. La NE sottolinea che l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per il veicolo targato Targa_1 è stato notificato in data 16 novembre 2022 con raccomandata n. 66945925742-5, all'indirizzo Indirizzo_1
, 20145 – Milano, nei termini previsti di legge e non è stato impugnato dalla ricorrente, diventando quindi definitivo.
La NE OM dichiara di non avere legittimazione passiva per le contestazioni relative alla cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché si è limitata a delegare il recupero coattivo delle somme al concessionario. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure sollevate.
Con ordinanza del 12 novembre 2025, la Corte ha rigettato l'istanza cautelare.
All'udienza camerale del 21 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente con i motivi di ricorso sostiene che il pagamento di euro 337,25 di cui euro 331,37 a titolo di tassa automobilistica anno 2019 sia prescritto.
Il motivo è inammissibile
2.La NE OM ha versato in atti copia dell'Avviso di accertamento con la relativa notifica avvenuta presso il domicilio della ricorrente, in Milano, Indirizzo_2, a mani del portiere dello stabile il 16 novembre 2022, e con comunicazione racc. 54945925742/0 spedita il 16 novembre 2022.
La notifica così come realizzata dalla NE OM rientra nella cosiddetta “notifica diretta” ove l'Ufficio impositore si avvale del servizio postale. Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è espressa con orientamento sempre più reiterato (Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, 2016), affermando che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
L'orientamento citato è stato consolidato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n.
6586 depositata il 12 marzo 2025, la quale ha riaffermato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).”
3.Secondo l'art. 26, D.p.r. n. 602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”
4.In materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ne consegue che la tassa automobilistica del 2019 non è prescritta posto che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 16 novembre 2022 e quindi nei termini di legge.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, compresa la fase cautelare, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione in complessivi euro 500,00 e in favore della NE OM in complessivi euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez. 11, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite compresa la fase cautelare, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in complessivi euro 300,00 e in favore della NE OM in complessivi euro 300,00.
Milano, 21 gennaio 2026
Il Giudice
ZO Di ET