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Articolo 13 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
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Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Articolo 13 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Versione
16 gennaio 1987
Art. 13. 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987
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