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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 14522/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza del 25 settembre 2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L.
n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate con- clusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 25/09/2025 viste le conclusio- ni delle parti e sciogliendo la riserva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14522/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
1
26.01.1996 e residente in [...], eletti-
vamente domiciliato in Palermo, alla via Goethe n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Settimo Zummo (C.F. ; pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiunta- Email_1
mente all'Avv. Fabrizio Ardizzone (C.F. ; pec: C.F._3 [...]
giusto mandato in atti Email_2
- ATTORE
E
“ Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro
[...]
tempore con sede legale in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 287 P. IVA
rapp.ta e difesa per il presente atto dall'Avv. Daniela Cacace (CF P.IVA_1
Pec t) con studio in Meta alla C.F._4 Email_3 Email_4
via Angelo Cosenza n. 87, in virtù di procura alle liti in atti
- CONVENUTA
NONCHE'
, con sede in OG NE (TV), Via Marocchesa 14, Controparte_2
C.F e numero di iscrizione nel Registro della Imprese - P.IVA P.IVA_2
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro –tempore, dott P.IVA_3 [...]
(C.F ) in qualità di Amministratore Controparte_3 C.F._5
Delegato e Direttore Generale e dott (C.F. Controparte_4 [...]
), quale Dirigente della stessa Società, elett.te domiciliata in C.F._6
Napoli alla Piazza Carità 32 presso lo studio dell'avv . Renato Magaldi del Foro
di Napoli (C.F. ) – pec: C.F._7 [...]
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura Email_5
2
generale alle liti in atti.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza cartolare
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces-
so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene op-
portuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle ri-
spettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente regolarmente notificato il sig Pt_1
agiva in giudizio nei confronti della “
[...] Controparte_5
-“ in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., al fine di ottenere una sentenza di accertamento della responsabilità di parte convenuta in merito alle lesioni personali riportate in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 19 marzo 2019 e per l'effetto, la condanna di essa convenuta al risarcimento dei danni dedotti nella misura di € 42.433,00 (quarantaduemila-
quattrocentotrentatrè/00) a titolo di danno non patrimoniale, ed € 11.750 (undi-
3
cimilasettecentocinquanta/00) a titolo di danno patrimoniale o per la maggiore o minor somma ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A supporto della domanda l'attore deduceva che: in data 19 marzo 2019,
nel mentre partecipava, in qualità di allievo al corso “MAMS” organizzato dall' presso il complesso Ecoparco del Mediterraneo sito in Castel Vol- CP_1
turno, corso nel quale vengono formati marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio,
utilizzando l'argano che viene usato per lo sganciamento e il sollevamento del mezzo di salvataggio, riportava lesioni.
L'evento si verificava in quanto utilizzando la manovella dell'argano, che deve essere estratta ed azionata con forza per permettere la discesa o la risalita del natante di salvataggio esso istante perdeva l'equilibrio precipitando all'indietro per una rampa di scalini di ferro posti in prossimità del macchinario.
Per le lesioni riportate l'attore veniva tempestivamente soccorso e traspor-
tato a mezzo 118 presso “l'Ospedale Pineta Grande di Castelvolturno” ove veni-
va sottoposto alle cure necessarie e refertata una “Frattura scomposta terzo medio diafisario tibia e perone sinistro”.
Dopo aver eseguito interventi di riduzione cruenta di frattura per tibia e fi-
bula con fissazione, esso istante veniva dimesso in data 28.03.2019 e sottoposto a visite ortopediche presso la Karol Hospital fino alla data del 31.10.2019, giorno in cui veniva dichiarato clinicamente guarito con obbligo di sottoporsi a terapia riabilitativa presso il medesimo centro sanitari.
Instaurato il giudizio, in data 3/11/2022, si costituiva la convenutala quale impugnava la domanda e, in via principale, chiedeva di: “accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità della convenuta in ordine alle CP_1
lesioni personali riportate dell'attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte
4
le richieste risarcitorie formulate in citazione;
in via subordinata, previo differi-
mento dell'udienza di comparizione delle parti, si richiede l'autorizzazione alla chiamata in causa della in persona del Controparte_6
l.r.p.t., quale Società garante per la R.C. della comparente in virtù di CP_1
polizza assicurativa N. 331548204 ; C) per l'effetto, condannare le Controparte_6
in persona del l.r.p.t., terzo chiamato, a manlevare la convenuta
[...]
' per quanto eventualmente tenuta a pagare in favore dell'attore a CP_1
titolo di ristoro delle presunte lesioni personali di quest'ultimo; Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione alla scrivente procuratrice”.
Con ordinanza dell'1/12/2022, il G.I. dott.ssa autorizzava la chia- Per_1
mata in causa del terzo in persona del Controparte_6
l.r.p.t., quale Società garante per la R.C. della comparente in virtù di CP_1
polizza assicurativa N. 331548204, che costituitasi in data 14/04/2023 chiedeva di: “In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
Nel me-
rito rigettare la domanda nei confronti della Controparte_7
in quanto assolutamente infondata e, comunque, non provata;
In via
[...]
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dimi-
nuire, comunque, ai sensi dell'art. 1227 I co. c.c., l'eventuale risarcimento del danno in misura della gravità della colpa imputabile allo stesso attore;
Rigettare,
comunque, la domanda proposta nei confronti di Con vit- Controparte_6
toria di spese e competenze di giudizio”.
In data 17/07/2023 il fascicolo veniva scardinato dal ruolo della dott.ssa ed assegnato a questo Giudice Per_1
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e tenuto conto degli atti depositati,
la domanda è infondata e va rigettata.
5
Dal corredo probatorio offerto dalle ed in particolare dalla rela- CP_6
zione tecnica prodotta è emerso che “all'atto del sopralluogo,
l'apparecchiatura, la manovella utilizzata per azionarla e la rampa di gradini in
ferro tramite cui si accede al punto di manovra della prima non presentavano
anomalie di sorta rilevanti o insidie, intese quali situazioni di pericolo non per-
cepibili con l'ordinaria diligenza;
che la rampa risultava essere stata realizzata
con struttura portante in metallo, che i gradini e il pianerottolo posto sulla sua
sommità (che è la posizione da cui l'apparecchiatura viene messa in funzione)
erano costituiti da grigliati sempre in metallo, che vi era la presenza di corrima-
ni sui due lati e che la struttura, nel complesso, era dotata di una certa stabili-
tà”.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova dei fatti posti a sup-
porto della domanda di risarcimento ricade su parte attrice che, contrariamente all'assunto della citata norma, si è limitata a descrivere i fatti di causa e a produr-
re la sola documentazione medica in virtù della quale ha richiesto il risarcimento.
Dalle memorie depositate non risulta articolata nessuna prova testimoniale in ordine ai fatti dedotti ma viene solo avanzata la richiesta di nomina di un con-
sulente medico legale, al fine di valutare la natura, l'entità delle lesioni subite e la riconducibilità del danno patito in relazione al sinistro così come in atti descritto.
In punto di diritto la cosiddetta "alea di rischio" non può essere considera-
ta una figura autonoma nel diritto del risarcimento danni ma si riferisce alla pro-
babilità o all'incertezza che un evento dannoso possa verificarsi, influendo sull'o-
nere della prova.
Per ottenere un risarcimento, il danneggiato deve provare il nesso di cau-
salità tra l'evento dannoso e il suo danno, allegando la lesione di un interesse giu-
6
ridicamente protetto.
Nel caso di specie l'infortunio deve essere ricondotto solo alla negligenza e all'imperizia dell'attore così come si evince dalla narrazione dei fatti in citazio-
ne.
Il richiamo all'art. 1218 cc fatto in citazione e ribadito nelle successive memorie non può essere inteso con riferimento al solo rapporto contrattuale in quanto, per ottenere il risarcimento di un danno da infortunio sportivo ai sensi della citata norma, l'atleta danneggiato (o chi per esso) deve provare non solo l'e-
sistenza del contratto di iscrizione ma anche il danno subito e il nesso di causalità
tra la prestazione sportiva e l'infortunio.
La mancanza di prova in tal senso implica l'infondatezza della domanda con conseguente suo rigetto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene equo compensarle intera-
mente tra tutte le parti considerata l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e la scarna attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7
La sentenza è esecutiva come per legge.
Napoli, così deciso in data 29/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
8
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza del 25 settembre 2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L.
n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate con- clusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 25/09/2025 viste le conclusio- ni delle parti e sciogliendo la riserva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14522/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
1
26.01.1996 e residente in [...], eletti-
vamente domiciliato in Palermo, alla via Goethe n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Settimo Zummo (C.F. ; pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiunta- Email_1
mente all'Avv. Fabrizio Ardizzone (C.F. ; pec: C.F._3 [...]
giusto mandato in atti Email_2
- ATTORE
E
“ Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro
[...]
tempore con sede legale in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 287 P. IVA
rapp.ta e difesa per il presente atto dall'Avv. Daniela Cacace (CF P.IVA_1
Pec t) con studio in Meta alla C.F._4 Email_3 Email_4
via Angelo Cosenza n. 87, in virtù di procura alle liti in atti
- CONVENUTA
NONCHE'
, con sede in OG NE (TV), Via Marocchesa 14, Controparte_2
C.F e numero di iscrizione nel Registro della Imprese - P.IVA P.IVA_2
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro –tempore, dott P.IVA_3 [...]
(C.F ) in qualità di Amministratore Controparte_3 C.F._5
Delegato e Direttore Generale e dott (C.F. Controparte_4 [...]
), quale Dirigente della stessa Società, elett.te domiciliata in C.F._6
Napoli alla Piazza Carità 32 presso lo studio dell'avv . Renato Magaldi del Foro
di Napoli (C.F. ) – pec: C.F._7 [...]
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura Email_5
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generale alle liti in atti.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza cartolare
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces-
so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene op-
portuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle ri-
spettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente regolarmente notificato il sig Pt_1
agiva in giudizio nei confronti della “
[...] Controparte_5
-“ in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., al fine di ottenere una sentenza di accertamento della responsabilità di parte convenuta in merito alle lesioni personali riportate in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 19 marzo 2019 e per l'effetto, la condanna di essa convenuta al risarcimento dei danni dedotti nella misura di € 42.433,00 (quarantaduemila-
quattrocentotrentatrè/00) a titolo di danno non patrimoniale, ed € 11.750 (undi-
3
cimilasettecentocinquanta/00) a titolo di danno patrimoniale o per la maggiore o minor somma ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A supporto della domanda l'attore deduceva che: in data 19 marzo 2019,
nel mentre partecipava, in qualità di allievo al corso “MAMS” organizzato dall' presso il complesso Ecoparco del Mediterraneo sito in Castel Vol- CP_1
turno, corso nel quale vengono formati marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio,
utilizzando l'argano che viene usato per lo sganciamento e il sollevamento del mezzo di salvataggio, riportava lesioni.
L'evento si verificava in quanto utilizzando la manovella dell'argano, che deve essere estratta ed azionata con forza per permettere la discesa o la risalita del natante di salvataggio esso istante perdeva l'equilibrio precipitando all'indietro per una rampa di scalini di ferro posti in prossimità del macchinario.
Per le lesioni riportate l'attore veniva tempestivamente soccorso e traspor-
tato a mezzo 118 presso “l'Ospedale Pineta Grande di Castelvolturno” ove veni-
va sottoposto alle cure necessarie e refertata una “Frattura scomposta terzo medio diafisario tibia e perone sinistro”.
Dopo aver eseguito interventi di riduzione cruenta di frattura per tibia e fi-
bula con fissazione, esso istante veniva dimesso in data 28.03.2019 e sottoposto a visite ortopediche presso la Karol Hospital fino alla data del 31.10.2019, giorno in cui veniva dichiarato clinicamente guarito con obbligo di sottoporsi a terapia riabilitativa presso il medesimo centro sanitari.
Instaurato il giudizio, in data 3/11/2022, si costituiva la convenutala quale impugnava la domanda e, in via principale, chiedeva di: “accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità della convenuta in ordine alle CP_1
lesioni personali riportate dell'attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte
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le richieste risarcitorie formulate in citazione;
in via subordinata, previo differi-
mento dell'udienza di comparizione delle parti, si richiede l'autorizzazione alla chiamata in causa della in persona del Controparte_6
l.r.p.t., quale Società garante per la R.C. della comparente in virtù di CP_1
polizza assicurativa N. 331548204 ; C) per l'effetto, condannare le Controparte_6
in persona del l.r.p.t., terzo chiamato, a manlevare la convenuta
[...]
' per quanto eventualmente tenuta a pagare in favore dell'attore a CP_1
titolo di ristoro delle presunte lesioni personali di quest'ultimo; Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione alla scrivente procuratrice”.
Con ordinanza dell'1/12/2022, il G.I. dott.ssa autorizzava la chia- Per_1
mata in causa del terzo in persona del Controparte_6
l.r.p.t., quale Società garante per la R.C. della comparente in virtù di CP_1
polizza assicurativa N. 331548204, che costituitasi in data 14/04/2023 chiedeva di: “In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
Nel me-
rito rigettare la domanda nei confronti della Controparte_7
in quanto assolutamente infondata e, comunque, non provata;
In via
[...]
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dimi-
nuire, comunque, ai sensi dell'art. 1227 I co. c.c., l'eventuale risarcimento del danno in misura della gravità della colpa imputabile allo stesso attore;
Rigettare,
comunque, la domanda proposta nei confronti di Con vit- Controparte_6
toria di spese e competenze di giudizio”.
In data 17/07/2023 il fascicolo veniva scardinato dal ruolo della dott.ssa ed assegnato a questo Giudice Per_1
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e tenuto conto degli atti depositati,
la domanda è infondata e va rigettata.
5
Dal corredo probatorio offerto dalle ed in particolare dalla rela- CP_6
zione tecnica prodotta è emerso che “all'atto del sopralluogo,
l'apparecchiatura, la manovella utilizzata per azionarla e la rampa di gradini in
ferro tramite cui si accede al punto di manovra della prima non presentavano
anomalie di sorta rilevanti o insidie, intese quali situazioni di pericolo non per-
cepibili con l'ordinaria diligenza;
che la rampa risultava essere stata realizzata
con struttura portante in metallo, che i gradini e il pianerottolo posto sulla sua
sommità (che è la posizione da cui l'apparecchiatura viene messa in funzione)
erano costituiti da grigliati sempre in metallo, che vi era la presenza di corrima-
ni sui due lati e che la struttura, nel complesso, era dotata di una certa stabili-
tà”.
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova dei fatti posti a sup-
porto della domanda di risarcimento ricade su parte attrice che, contrariamente all'assunto della citata norma, si è limitata a descrivere i fatti di causa e a produr-
re la sola documentazione medica in virtù della quale ha richiesto il risarcimento.
Dalle memorie depositate non risulta articolata nessuna prova testimoniale in ordine ai fatti dedotti ma viene solo avanzata la richiesta di nomina di un con-
sulente medico legale, al fine di valutare la natura, l'entità delle lesioni subite e la riconducibilità del danno patito in relazione al sinistro così come in atti descritto.
In punto di diritto la cosiddetta "alea di rischio" non può essere considera-
ta una figura autonoma nel diritto del risarcimento danni ma si riferisce alla pro-
babilità o all'incertezza che un evento dannoso possa verificarsi, influendo sull'o-
nere della prova.
Per ottenere un risarcimento, il danneggiato deve provare il nesso di cau-
salità tra l'evento dannoso e il suo danno, allegando la lesione di un interesse giu-
6
ridicamente protetto.
Nel caso di specie l'infortunio deve essere ricondotto solo alla negligenza e all'imperizia dell'attore così come si evince dalla narrazione dei fatti in citazio-
ne.
Il richiamo all'art. 1218 cc fatto in citazione e ribadito nelle successive memorie non può essere inteso con riferimento al solo rapporto contrattuale in quanto, per ottenere il risarcimento di un danno da infortunio sportivo ai sensi della citata norma, l'atleta danneggiato (o chi per esso) deve provare non solo l'e-
sistenza del contratto di iscrizione ma anche il danno subito e il nesso di causalità
tra la prestazione sportiva e l'infortunio.
La mancanza di prova in tal senso implica l'infondatezza della domanda con conseguente suo rigetto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene equo compensarle intera-
mente tra tutte le parti considerata l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e la scarna attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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La sentenza è esecutiva come per legge.
Napoli, così deciso in data 29/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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