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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1142/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1142/2025, promossa con ricorso depositato il 20/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 19 aprile 1970 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] a Varese con l'Avv. Michela Muziarelli con studio in Via Podgora n. 9 a Milano ove ha eletto domicilio e
2) Parte_2
Nato a Milano il 18 luglio 1967 cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] a Varese con l'Avv. Cosimo Colonna con studio in Via Cairoli n. 5 a Varese ove ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CI (VA), in data 11 luglio 1998
(anno 1998 atto n. 9 parte II serie C) con i seguenti figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti: nato il [...] Persona_1
pagina1 di 3 nato il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Signora Parte_1
e Signor;
[...] Parte_3
2) Dare atto che la casa familiare sita in Via Gioacchino Rossini n. 12 a Varese – in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno – resta assegnata al Signor Pt_3
a condizione che il padre continui a vivere stabilmente con il figlio
[...]
e fino all'indipendenza economica del figlio. Il Signor si Per_1 Parte_3 obbliga a pagare le spese condominiali ordinarie relative a tale immobile che continuerà ad abitare insieme al figlio . Per_1
Dare atto che la Signora si è trasferita in altra Parte_1 abitazione, allo stato sita in Via Maria Virginia Staurenghi n. 11 a Varese e che il figlio continuerà a vivere con la madre nei periodi di permanenza in Per_2
Italia ed ivi trasferirà anche la propria residenza anagrafica;
3) Il Signor si obbliga a corrispondere alla moglie, Signora Parte_3 [...]
, a decorrere dal deposito del ricorso congiunto di separazione Parte_4 consensuale, un contributo al di lei mantenimento di € 1.050,00 mensili, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat costo- vita;
4) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli con i medesimi conviventi durante i periodi in cui i figli convivranno con ciascun genitore:
con il padre e con la madre. Per_1 Per_2
Il padre, Signor provvederà a sostenere integralmente al 100% le Parte_3 spese straordinarie relative ai figli, sia quelle da concordare preventivamente tra
i genitori sia quelle da non concordare preventivamente tra i genitori - come individuate dalle linee guida del Tribunale di Varese che, sottoscritte dalle parti, costituiranno parte integrante del presente accordo.
Il padre continuerà a sostenere le spese universitarie del figlio e le Per_1 eventuali spese universitarie presso atenei statali nazionali del figlio Per_2
Per quanto concerne le scelte relative alla formazione e all'istruzione dei figli, i genitori si impegnano a consultarsi tra di loro e a condividere tali scelte con i
pagina2 di 3 figli al fine di favorire la preferenza dei medesimi se ritenuta conforme alle loro inclinazioni naturali ed alle loro esigenze.
5) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali del proprio difensore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle attuali circostanze, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare il Tribunale da atto dell'impegno delle parti di provvedere al mantenimento diretto dei figli maggiorenni, con spese straordinarie a carico del padre, ciò che garantisce loro il supporto economico dei genitori sino alla loro indipendenza economica.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in CI (VA), in data 11 luglio 1998 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CI (VA) (anno 1998 atto n. 9 parte II serie C) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cuasso al Monte, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1142/2025, promossa con ricorso depositato il 20/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 19 aprile 1970 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] a Varese con l'Avv. Michela Muziarelli con studio in Via Podgora n. 9 a Milano ove ha eletto domicilio e
2) Parte_2
Nato a Milano il 18 luglio 1967 cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] a Varese con l'Avv. Cosimo Colonna con studio in Via Cairoli n. 5 a Varese ove ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CI (VA), in data 11 luglio 1998
(anno 1998 atto n. 9 parte II serie C) con i seguenti figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti: nato il [...] Persona_1
pagina1 di 3 nato il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Signora Parte_1
e Signor;
[...] Parte_3
2) Dare atto che la casa familiare sita in Via Gioacchino Rossini n. 12 a Varese – in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno – resta assegnata al Signor Pt_3
a condizione che il padre continui a vivere stabilmente con il figlio
[...]
e fino all'indipendenza economica del figlio. Il Signor si Per_1 Parte_3 obbliga a pagare le spese condominiali ordinarie relative a tale immobile che continuerà ad abitare insieme al figlio . Per_1
Dare atto che la Signora si è trasferita in altra Parte_1 abitazione, allo stato sita in Via Maria Virginia Staurenghi n. 11 a Varese e che il figlio continuerà a vivere con la madre nei periodi di permanenza in Per_2
Italia ed ivi trasferirà anche la propria residenza anagrafica;
3) Il Signor si obbliga a corrispondere alla moglie, Signora Parte_3 [...]
, a decorrere dal deposito del ricorso congiunto di separazione Parte_4 consensuale, un contributo al di lei mantenimento di € 1.050,00 mensili, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat costo- vita;
4) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli con i medesimi conviventi durante i periodi in cui i figli convivranno con ciascun genitore:
con il padre e con la madre. Per_1 Per_2
Il padre, Signor provvederà a sostenere integralmente al 100% le Parte_3 spese straordinarie relative ai figli, sia quelle da concordare preventivamente tra
i genitori sia quelle da non concordare preventivamente tra i genitori - come individuate dalle linee guida del Tribunale di Varese che, sottoscritte dalle parti, costituiranno parte integrante del presente accordo.
Il padre continuerà a sostenere le spese universitarie del figlio e le Per_1 eventuali spese universitarie presso atenei statali nazionali del figlio Per_2
Per quanto concerne le scelte relative alla formazione e all'istruzione dei figli, i genitori si impegnano a consultarsi tra di loro e a condividere tali scelte con i
pagina2 di 3 figli al fine di favorire la preferenza dei medesimi se ritenuta conforme alle loro inclinazioni naturali ed alle loro esigenze.
5) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali del proprio difensore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle attuali circostanze, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare il Tribunale da atto dell'impegno delle parti di provvedere al mantenimento diretto dei figli maggiorenni, con spese straordinarie a carico del padre, ciò che garantisce loro il supporto economico dei genitori sino alla loro indipendenza economica.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in CI (VA), in data 11 luglio 1998 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CI (VA) (anno 1998 atto n. 9 parte II serie C) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cuasso al Monte, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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