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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/11/2024, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1018/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1018/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), su ricorso depositato in data 30.05.2024, congiuntamente da:
nata il [...] in [...], residente in Parte_1
Pistoia (PT), via Calamandrei n. 9, c.f. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Serena Fusilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Piazzetta
Romana n. 9, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Pistoia (PT), via Calamandrei n. 9, c.f. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cambi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Impruneta (FI), via F.lli
Rosselli n. 21, giusta procura in atti;
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 29.05.2004 in Pistoia, precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 08.09.2004). Per_1
Le parti evidenziavano che la diversità caratteriale determinava un allontanamento degli stessi tale da rendere intollerabile la prosecuzione convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale è stata lasciata, già da diversi mesi, dai coniugi, i quali hanno reperito altre idonee abitazioni e si impegnano a cambiare la residenza, attualmente ancora in Via
Calamandrei n. 9 a Pistoia.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento e dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili comuni.
4) Il figlio , maggiorenne, è economicamente Per_1 autosufficiente.
5) I coniugi danno atto di avere un debito comune nei confronti del locatore , proprietario dell'abitazione familiare sita Persona_2 in Via Calamandrei n. 9 Pistoia, lasciata ormai da diversi mesi e di
2 voler estinguere tale debito, dividendo al 50% l'importo residuo di €
6.120,00;
6) Il SI. ha raggiunto un accordo col proprietario, per Pt_2
l'intero importo, corrispondendo al locatore rate da € 100,00 ciascuna dal marzo 2024;
7) la SI.ra si obbliga a corrispondere mensilmente al SI. Pt_1
l'importo di € 100,00 mensili fino alla concorrenza del Pt_2
50% del debito di cui al punto 5), pari ad oggi ad € 2.740,00, entro
l'ultimo giorno di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno
2024;
8) I coniugi danno atto che la SI.ra ha pagato, per spese Pt_1 comuni, la somma di € 320,00 e pertanto, detto importo viene detratto dal totale dovuto dalla medesima per le spese del canone di locazione dell'abitazione familiare, come sopradetto;
9) I SIg.ri e danno atto di aver risolto tra loro Pt_1 Pt_2 tutte le altre questioni economiche e di non aver più niente da avere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
10) Ciascun coniuge provvederà autonomamente all'estinzione dei propri debiti personali, tra cui anche quelli assunti in ragione della propria attività lavorativa che entrambi riconoscono essere debiti strettamente personali.
11) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
07.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati secondo le condizioni così come concordate e sopra riportate in dettaglio.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata il [...] in [...] e , nato a [...] Parte_2
(NA) il 07.04.1973 che hanno contratto matrimonio il 29.05.2004 in
Pistoia alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 44, P. 1, anno 2004);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1018/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), su ricorso depositato in data 30.05.2024, congiuntamente da:
nata il [...] in [...], residente in Parte_1
Pistoia (PT), via Calamandrei n. 9, c.f. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Serena Fusilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Piazzetta
Romana n. 9, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Pistoia (PT), via Calamandrei n. 9, c.f. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cambi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Impruneta (FI), via F.lli
Rosselli n. 21, giusta procura in atti;
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.05.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 29.05.2004 in Pistoia, precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 08.09.2004). Per_1
Le parti evidenziavano che la diversità caratteriale determinava un allontanamento degli stessi tale da rendere intollerabile la prosecuzione convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale è stata lasciata, già da diversi mesi, dai coniugi, i quali hanno reperito altre idonee abitazioni e si impegnano a cambiare la residenza, attualmente ancora in Via
Calamandrei n. 9 a Pistoia.
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento e dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei loro beni mobili comuni.
4) Il figlio , maggiorenne, è economicamente Per_1 autosufficiente.
5) I coniugi danno atto di avere un debito comune nei confronti del locatore , proprietario dell'abitazione familiare sita Persona_2 in Via Calamandrei n. 9 Pistoia, lasciata ormai da diversi mesi e di
2 voler estinguere tale debito, dividendo al 50% l'importo residuo di €
6.120,00;
6) Il SI. ha raggiunto un accordo col proprietario, per Pt_2
l'intero importo, corrispondendo al locatore rate da € 100,00 ciascuna dal marzo 2024;
7) la SI.ra si obbliga a corrispondere mensilmente al SI. Pt_1
l'importo di € 100,00 mensili fino alla concorrenza del Pt_2
50% del debito di cui al punto 5), pari ad oggi ad € 2.740,00, entro
l'ultimo giorno di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno
2024;
8) I coniugi danno atto che la SI.ra ha pagato, per spese Pt_1 comuni, la somma di € 320,00 e pertanto, detto importo viene detratto dal totale dovuto dalla medesima per le spese del canone di locazione dell'abitazione familiare, come sopradetto;
9) I SIg.ri e danno atto di aver risolto tra loro Pt_1 Pt_2 tutte le altre questioni economiche e di non aver più niente da avere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
10) Ciascun coniuge provvederà autonomamente all'estinzione dei propri debiti personali, tra cui anche quelli assunti in ragione della propria attività lavorativa che entrambi riconoscono essere debiti strettamente personali.
11) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
07.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati secondo le condizioni così come concordate e sopra riportate in dettaglio.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata il [...] in [...] e , nato a [...] Parte_2
(NA) il 07.04.1973 che hanno contratto matrimonio il 29.05.2004 in
Pistoia alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 44, P. 1, anno 2004);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4