Art. 108-bis
(( (Mobilita' dei piloti). )) ((1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.))
(( (Mobilita' dei piloti). )) ((1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.))