Articolo 108 bis del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 108Articolo 110
Versione
4 novembre 1997
Art. 108-bis
(( (Mobilita' dei piloti). )) ((1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.))
Entrata in vigore il 4 novembre 1997
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