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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7377/2018 R.G. promossa da con il patrocinio degli avv.ti TONETTO Parte_1
OM e TONETTO AN
PARTE ATTRICE contro e , con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI MARIA CP_1 CP_2
SE e AN AS
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
-La società quale cessionario dell'azienda sita in Parte_1
Venezia San Polo n.71/A esercente l'attività di bar pizzeria, conveniva in giudizio la cedente e i suoi soci illimitatamente Controparte_3 responsabili e . Tra le due società vi era stata in precedenza CP_1 CP_2 una cessione d'azienda con contratto in data 9.5.2013 (cfr. doc. 1 attoreo). Sosteneva
l'attrice che (contrariamente al dato letterale della cessione, come si vedrà infra), le parti avrebbero pattuito il trasferimento della licenza commerciale con esclusione del contratto di locazione relativo ai locali di esercizio di essa azienda.
-Attrice e convenuta hanno documentato che l'odierno giudizio era preceduto da altro, tra cessionaria dell'azienda e locatore dell'immobile, che aveva convenuto la prima, sostenendone la responsabilità solidale con la cedente per il pagamento dei canoni di pagina 1 di 5 locazione dell'immobile ceduto con l'azienda, agendo mediante ricorso monitorio. Era infatti accaduto che, con lettera 28.2.2013, parte cedente ( ) avesse CP_3 comunicato ai proprietari-locatori ( e ) recesso dal Persona_1 Parte_2 contratto di locazione a far data dal 31.8.2013, che tuttavia era considerato dai proprietari illegittimo;
di qui la richiesta di pagamento dei canoni di locazione mediante ingiunzione di pagamento.
-Il contenzioso che ne è scaturito a seguito di opposizione a ingiunzione di pagamento avanzata dai predetti e contro cedente e cessionaria Persona_1 Parte_2
l'azienda per il pagamento in solido della somma di €8.800,00, a titolo di canoni impagati per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2013, ha avuto due esiti distinti ma non dissimili quanto all'accertamento -che qui ancora interessa- circa il fatto di recesso dal contratto di locazione.
(i) Quanto alla opposizione dispiegata dalla cessionaria che anche in quel Parte_1 giudizio aveva sostenuto di non essere subentrata nella locazione e di non aver mai avuto la disponibilità dell'immobile locato, con sentenza n. 527/2016 il Tribunale di Venezia, previa revoca dell'ingiunzione, condannava la cessionaria al pagamento delle due Pt_1 mensilità di luglio ed agosto 2013, oltre agli interessi, respingendo la maggior pretesa avversaria, con compensazione delle spese di lite;
sul gravame principale e incidentale proposto, tuttavia, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 422/2018, rigettava in toto l'appello proposto dalla cessionaria e per contro accoglieva l'appello incidentale degli appellati proprietari-locatori e , condannando la Persona_1 Parte_2 cessionaria a corrispondere anche i canoni di locazione successivi fino alla data del Pt_1 termine della locazione del 31.12.2014, oltre accessori e spese e così complessivamente
€55.610,64.
(ii) Quanto all'opposizione della cedente il Tribunale di Venezia, con Controparte_3 sentenza di primo grado diventata definitiva per mancata impugnazione n. 304/2017, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e così l'obbligo di pagamento dei canoni per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2013, respingendo la domanda riconvenzionale dei locatori per il pagamento dei canoni successivi fino alla scadenza del contratto e respingendo l'eccezione di compensazione con il controcredito derivante dal deposito cauzionale, perché di spettanza dei cessionari (cfr. doc. 6 parte convenuta).
-Nel presente giudizio, l'attrice-cessionaria ripropone sostanzialmente la Pt_1
pagina 2 di 5 medesima difesa già sconfessata dalla Corte d'appello di Venezia nel contenzioso sopra indicato e dal Tribunale con la sentenza sub doc. 6 parte convenuta, e chiede la condanna al risarcimento dei danni diretti ed indiretti derivanti dalla soccombenza processuale verso i proprietari-locatori, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti dei convenuti-cedenti (recte ai soci della stessa frattanto cessata CP_3
e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 31.12.2017, tant'è che parte attrice, all'udienza di prima comparizione del 13.12.2018, rinunciava alla domanda nei suoi confronti per proseguirla verso i soli soci responsabili).
Sostiene difatti nuovamente la cessionaria che la società cedente Pt_1 CP_3 non aveva ottemperato all'obbligo di escludere la locazione dalla cessione dell'azienda.
come si dirà, già sconfessata in diritto dalla sentenza della Corte di appello di cui Pt_3 sopra.
Costituitisi i soci responsabili di contestando le pretese attoree, la causa CP_3 veniva istruita documentalmente, con l'assunzione di testimoni (dei quali la convenuta eccepiva reiteratamente l'incapacità) e con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle disposizioni di bonifico impartite a favore del locatore Persona_1
-Osserva il Tribunale.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il contratto di cessione di azienda prevede alla lettera B) che “la società Controparte_3 detiene i locali ove viene svolta l'attività economica di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella modalità bar-pizzeria in virtù di contratto di locazione commerciale 1.1.2009 …., contratto che la società cessionaria dichiara di ben conoscere per averne ricevuto copia prima d'ora (cfr. doc. 2 parte convenuta) e, all'art. 8, che “la parte venditrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della legge 27.7.1978 n.392, si obbliga a comunicare a mezzo racc.a.r. l'avvenuta cessione dell'azienda di ristorazione alla proprietà degli immobili, ove è gestita l'azienda identificata in premessa” (cfr. sempre il doc. 2, cit).
Vi è poi la prova documentale -contrariamente alla tardiva ed erronea smentita di parte attrice nella replica conclusionale- che detta comunicazione è avvenuta mediante lettera del 10.5.2013 (cfr. doc. 7, parte attrice), così completandosi l'iter perfezionativo -se così si può dire- della cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell'azienda ex art. 36 legge 392/1978.
pagina 3 di 5 Nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado resa a seguito di opposizione a ingiunzione di pagamento chiesto dai proprietari-locatori contro i cessionari (odierni attori), la Corte di appello di Venezia ha così statuito con sentenza n. 422/18: “Dunque sotto il profilo della contestata interpretazione del negozio di cessione di azienda, non è sostenibile la tesi dell'appellante secondo cui la citazione del contratto di locazione commerciale 1.1.2009 era un semplice richiamo dovuto in quanto per la validità del contratto occorre che il cedente dichiari il luogo in cui svolge la propria attività: nel caso de quo la volontà negoziale appariva ben diversa e orientata verso il subentro nel contratto di locazione, presupposto di fatto per l'esercizio dell'attività. In ogni caso, anche
a voler considerare l'anteriorità della lettera di recesso rispetto alla cessione dell'azienda come evidenziato dalla rileva la Corte che di tale recesso non vi è cenno Pt_4 Pt_5 alcuno nell'atto di cessione di azienda, cenno che, viceversa, certamente sarebbe stato fatto se le parti avessero voluto escludere il subentro nel contratto di locazione dell'immobile”.
L'attrice torna a chiedere nell'odierno giudizio una differente interpretazione del contratto di cessione d'azienda, nel senso di una esclusione dalla cessione del contratto di locazione. Ma così non può essere per le su esposte motivazioni, incluse quelle formulate dalla Corte d'appello dalle quali non vi è motivo di discostarsi.
Non diversamente il Tribunale di primo grado con statuizione non riformata, nella causa di opposizione all'ingiunzione dei proprietari-locatori, promossa dalla società cedente l'azienda , sulla premessa che per costante giurisprudenza “il conduttore CP_3 che intenda recedere dal contratto non può prescindere dai motivi, che valgono a dare alla dichiarazione di recesso la precisa collocazione nell'ambito della fattispecie normativa in esame”, ha evidenziato che la conduttrice nel mandare la disdetta non ha esplicitato i gravi motivi del recesso, con la conseguente, inevitabile statuizione di inefficacia dello stesso e altrettanto inevitabile decisione di respingere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
-In un consimile contesto (la sentenza della Corte di appello oltretutto facente stato nei confronti della parte attrice), si aggiunga che era preciso onere della parte acquirente l'azienda, quand'anche dovesse per ipotesi ammettersi una qualche pattuizione con la dante causa di esclusione della locazione dalla cessione dell'azienda, di verificare se effettivamente il recesso dal contratto fosse stato intimato correttamente, cioè se pagina 4 di 5 effettivamente fosse intervenuta una causa di scioglimento dal contratto di locazione e, quanto meno, darne atto nel contratto di trasferimento. Da quest'ultimo invece emerge esattamente l'opposto, vale a dire la piena consapevolezza dell'esistenza del contratto di locazione e del suo trasferimento, insieme all'azienda ceduta, come del resto previso per legge, in capo alla cessionaria.
In altri termini, quest'ultima non può dolersi di un fatto che essa -utilizzando l'ordinaria diligenza- avrebbe potuto sicuramente evitare.
Né le prove testimoniali assunte possono condurre a differenti considerazioni rispetto a un dato contrattuale chiarissimo, non peregrine peraltro le eccezioni circa l'inammissibilità della prova testimoniale riguardo patti contrari al contenuto di un documento costituito da scrittura privata autenticata da notaio.
Un tanto basti dunque a ritenere infondate tutte le altre considerazioni svolte dalla parte attrice in punto di (insussistente, per quanto detto) diritto al risarcimento dei danni sia contrattuali sia extracontrattuali per assoluta carenza dei suoi elementi costitutivi.
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede.
Respinge le domande attoree.
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in
€2.552,00 per la fase di studio della controversia, €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €4.253,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese forfetario 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Venezia, 23/11/2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7377/2018 R.G. promossa da con il patrocinio degli avv.ti TONETTO Parte_1
OM e TONETTO AN
PARTE ATTRICE contro e , con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI MARIA CP_1 CP_2
SE e AN AS
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
-La società quale cessionario dell'azienda sita in Parte_1
Venezia San Polo n.71/A esercente l'attività di bar pizzeria, conveniva in giudizio la cedente e i suoi soci illimitatamente Controparte_3 responsabili e . Tra le due società vi era stata in precedenza CP_1 CP_2 una cessione d'azienda con contratto in data 9.5.2013 (cfr. doc. 1 attoreo). Sosteneva
l'attrice che (contrariamente al dato letterale della cessione, come si vedrà infra), le parti avrebbero pattuito il trasferimento della licenza commerciale con esclusione del contratto di locazione relativo ai locali di esercizio di essa azienda.
-Attrice e convenuta hanno documentato che l'odierno giudizio era preceduto da altro, tra cessionaria dell'azienda e locatore dell'immobile, che aveva convenuto la prima, sostenendone la responsabilità solidale con la cedente per il pagamento dei canoni di pagina 1 di 5 locazione dell'immobile ceduto con l'azienda, agendo mediante ricorso monitorio. Era infatti accaduto che, con lettera 28.2.2013, parte cedente ( ) avesse CP_3 comunicato ai proprietari-locatori ( e ) recesso dal Persona_1 Parte_2 contratto di locazione a far data dal 31.8.2013, che tuttavia era considerato dai proprietari illegittimo;
di qui la richiesta di pagamento dei canoni di locazione mediante ingiunzione di pagamento.
-Il contenzioso che ne è scaturito a seguito di opposizione a ingiunzione di pagamento avanzata dai predetti e contro cedente e cessionaria Persona_1 Parte_2
l'azienda per il pagamento in solido della somma di €8.800,00, a titolo di canoni impagati per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2013, ha avuto due esiti distinti ma non dissimili quanto all'accertamento -che qui ancora interessa- circa il fatto di recesso dal contratto di locazione.
(i) Quanto alla opposizione dispiegata dalla cessionaria che anche in quel Parte_1 giudizio aveva sostenuto di non essere subentrata nella locazione e di non aver mai avuto la disponibilità dell'immobile locato, con sentenza n. 527/2016 il Tribunale di Venezia, previa revoca dell'ingiunzione, condannava la cessionaria al pagamento delle due Pt_1 mensilità di luglio ed agosto 2013, oltre agli interessi, respingendo la maggior pretesa avversaria, con compensazione delle spese di lite;
sul gravame principale e incidentale proposto, tuttavia, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 422/2018, rigettava in toto l'appello proposto dalla cessionaria e per contro accoglieva l'appello incidentale degli appellati proprietari-locatori e , condannando la Persona_1 Parte_2 cessionaria a corrispondere anche i canoni di locazione successivi fino alla data del Pt_1 termine della locazione del 31.12.2014, oltre accessori e spese e così complessivamente
€55.610,64.
(ii) Quanto all'opposizione della cedente il Tribunale di Venezia, con Controparte_3 sentenza di primo grado diventata definitiva per mancata impugnazione n. 304/2017, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e così l'obbligo di pagamento dei canoni per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2013, respingendo la domanda riconvenzionale dei locatori per il pagamento dei canoni successivi fino alla scadenza del contratto e respingendo l'eccezione di compensazione con il controcredito derivante dal deposito cauzionale, perché di spettanza dei cessionari (cfr. doc. 6 parte convenuta).
-Nel presente giudizio, l'attrice-cessionaria ripropone sostanzialmente la Pt_1
pagina 2 di 5 medesima difesa già sconfessata dalla Corte d'appello di Venezia nel contenzioso sopra indicato e dal Tribunale con la sentenza sub doc. 6 parte convenuta, e chiede la condanna al risarcimento dei danni diretti ed indiretti derivanti dalla soccombenza processuale verso i proprietari-locatori, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti dei convenuti-cedenti (recte ai soci della stessa frattanto cessata CP_3
e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 31.12.2017, tant'è che parte attrice, all'udienza di prima comparizione del 13.12.2018, rinunciava alla domanda nei suoi confronti per proseguirla verso i soli soci responsabili).
Sostiene difatti nuovamente la cessionaria che la società cedente Pt_1 CP_3 non aveva ottemperato all'obbligo di escludere la locazione dalla cessione dell'azienda.
come si dirà, già sconfessata in diritto dalla sentenza della Corte di appello di cui Pt_3 sopra.
Costituitisi i soci responsabili di contestando le pretese attoree, la causa CP_3 veniva istruita documentalmente, con l'assunzione di testimoni (dei quali la convenuta eccepiva reiteratamente l'incapacità) e con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle disposizioni di bonifico impartite a favore del locatore Persona_1
-Osserva il Tribunale.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Il contratto di cessione di azienda prevede alla lettera B) che “la società Controparte_3 detiene i locali ove viene svolta l'attività economica di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella modalità bar-pizzeria in virtù di contratto di locazione commerciale 1.1.2009 …., contratto che la società cessionaria dichiara di ben conoscere per averne ricevuto copia prima d'ora (cfr. doc. 2 parte convenuta) e, all'art. 8, che “la parte venditrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della legge 27.7.1978 n.392, si obbliga a comunicare a mezzo racc.a.r. l'avvenuta cessione dell'azienda di ristorazione alla proprietà degli immobili, ove è gestita l'azienda identificata in premessa” (cfr. sempre il doc. 2, cit).
Vi è poi la prova documentale -contrariamente alla tardiva ed erronea smentita di parte attrice nella replica conclusionale- che detta comunicazione è avvenuta mediante lettera del 10.5.2013 (cfr. doc. 7, parte attrice), così completandosi l'iter perfezionativo -se così si può dire- della cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell'azienda ex art. 36 legge 392/1978.
pagina 3 di 5 Nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado resa a seguito di opposizione a ingiunzione di pagamento chiesto dai proprietari-locatori contro i cessionari (odierni attori), la Corte di appello di Venezia ha così statuito con sentenza n. 422/18: “Dunque sotto il profilo della contestata interpretazione del negozio di cessione di azienda, non è sostenibile la tesi dell'appellante secondo cui la citazione del contratto di locazione commerciale 1.1.2009 era un semplice richiamo dovuto in quanto per la validità del contratto occorre che il cedente dichiari il luogo in cui svolge la propria attività: nel caso de quo la volontà negoziale appariva ben diversa e orientata verso il subentro nel contratto di locazione, presupposto di fatto per l'esercizio dell'attività. In ogni caso, anche
a voler considerare l'anteriorità della lettera di recesso rispetto alla cessione dell'azienda come evidenziato dalla rileva la Corte che di tale recesso non vi è cenno Pt_4 Pt_5 alcuno nell'atto di cessione di azienda, cenno che, viceversa, certamente sarebbe stato fatto se le parti avessero voluto escludere il subentro nel contratto di locazione dell'immobile”.
L'attrice torna a chiedere nell'odierno giudizio una differente interpretazione del contratto di cessione d'azienda, nel senso di una esclusione dalla cessione del contratto di locazione. Ma così non può essere per le su esposte motivazioni, incluse quelle formulate dalla Corte d'appello dalle quali non vi è motivo di discostarsi.
Non diversamente il Tribunale di primo grado con statuizione non riformata, nella causa di opposizione all'ingiunzione dei proprietari-locatori, promossa dalla società cedente l'azienda , sulla premessa che per costante giurisprudenza “il conduttore CP_3 che intenda recedere dal contratto non può prescindere dai motivi, che valgono a dare alla dichiarazione di recesso la precisa collocazione nell'ambito della fattispecie normativa in esame”, ha evidenziato che la conduttrice nel mandare la disdetta non ha esplicitato i gravi motivi del recesso, con la conseguente, inevitabile statuizione di inefficacia dello stesso e altrettanto inevitabile decisione di respingere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
-In un consimile contesto (la sentenza della Corte di appello oltretutto facente stato nei confronti della parte attrice), si aggiunga che era preciso onere della parte acquirente l'azienda, quand'anche dovesse per ipotesi ammettersi una qualche pattuizione con la dante causa di esclusione della locazione dalla cessione dell'azienda, di verificare se effettivamente il recesso dal contratto fosse stato intimato correttamente, cioè se pagina 4 di 5 effettivamente fosse intervenuta una causa di scioglimento dal contratto di locazione e, quanto meno, darne atto nel contratto di trasferimento. Da quest'ultimo invece emerge esattamente l'opposto, vale a dire la piena consapevolezza dell'esistenza del contratto di locazione e del suo trasferimento, insieme all'azienda ceduta, come del resto previso per legge, in capo alla cessionaria.
In altri termini, quest'ultima non può dolersi di un fatto che essa -utilizzando l'ordinaria diligenza- avrebbe potuto sicuramente evitare.
Né le prove testimoniali assunte possono condurre a differenti considerazioni rispetto a un dato contrattuale chiarissimo, non peregrine peraltro le eccezioni circa l'inammissibilità della prova testimoniale riguardo patti contrari al contenuto di un documento costituito da scrittura privata autenticata da notaio.
Un tanto basti dunque a ritenere infondate tutte le altre considerazioni svolte dalla parte attrice in punto di (insussistente, per quanto detto) diritto al risarcimento dei danni sia contrattuali sia extracontrattuali per assoluta carenza dei suoi elementi costitutivi.
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede.
Respinge le domande attoree.
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in
€2.552,00 per la fase di studio della controversia, €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €4.253,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese forfetario 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Venezia, 23/11/2025
Il Giudice Tonino Giordan
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