Articolo 19 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 18Articolo 20
Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 19. ((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei ((bambini)) e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall' ((Direzione provinciale del lavoro))
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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