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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13488 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. R.G. 13488 / 2023 promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato dall'avv. Martina Fazzone Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
AR AZ ha così concluso:
“in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia ad ogni effetto del provvedimento impugnato, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa, e dell'espulsione amministrativa;
in via principale, annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno datato 08/06/2023 emesso dal Questore della Provincia di Torino per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre il rilascio del visto e/o del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa;
in via subordinata, disporre la conversione del permesso di soggiorno attualmente in possesso del ricorrente in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sussistendo i presupposti legittimanti, ordinando all'Autorità Amministrativa competente il relativo rilascio …
1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M n. 55/2014.”
ha così concluso: Controparte_1
“Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente richiedeva, in data 7.12.2021, alla Questura di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto asseritamente convivente con il fratello , Persona_1 cittadino italiano, nato in [...] il [...] e residente in [...].
Al fine di accertare la convivenza, requisito previsto come presupposto per il rilascio del permesso richiesto, la Polizia Municipale di Torino e la Questura di Torino procedevano ad effettuare gli accessi di rito: a fronte delle verifiche, effettuate dalla prima in data 27.4.2022 e
9.5.2022 e dalla seconda in data 22.11.2022, emergeva che il sig. non risultava Parte_1 convivere con il fratello preso l'abitazione di via Fossata, n. 17. Conseguentemente, veniva emesso un provvedimento di rigetto in data 8.6.2023, notificato in data 15.6.2023.
Avverso tale provvedimento, in data 14.7.2023 il richiedente proponeva ricorso al Tribunale di
Torino, affermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e giustificando come segue l'assenza dall'abitazione del fratello durante i controlli:
- gli agenti accertatori si sarebbero recati presso il domicilio di via Fossata n. 17 solamente in due occasioni, ossia in data 27.4.2022 alle ore 17:20 e in data 9.5.2022 alle ore 20:00, momenti in cui in casa era presente il fratello del ricorrente che affermava che si trovava in Spagna;
- tali due accertamenti sarebbero bastati per dedurre che quanto riferito dal fratello corrispondesse a verità e per emanare il conseguente provvedimento di rigetto;
- non è stata effettuata alcuna attività di istruttoria;
- sarebbe stato sufficiente contattare la scuola frequentata dal ricorrente per accertare che il richiedente viveva in via Fossata n. 17 e che non si trovava in Spagna;
Part
- dal registro della classe frequentata dal ricorrente si può rilevare che il signor il giorno 27.4.2022 non era a scuola ma lo era il giorno precedente e quello successivo e che il giorno 9.5.2022 era presente (così come i successivi giorni) non essendosi, di conseguenza, allontanato dalla propria residenza né dall'Italia;
- il ricorrente verosimilmente non avrebbe potuto trovarsi a Torino il 26.4.2022, seguire dalle ore 8:45 due ore di lezione, successivamente recarsi in Spagna ove sarebbe rimasto
2 solamente fino al 27.4.2022 e tornare il 28.4.2022 a Torino per fare ingresso a scuola alle ore 9:00;
- sarebbe, altresì, inverosimile che il ricorrente fosse presente a scuola per tre ore consecutive in data 9.5.2022 per poi recarsi in Spagna e tornare a Torino il 10.5.2022 per seguire le lezioni a scuola;
Part
- la permanenza del sig. a Genova presso un amico dal 29.4.2022 al 2.5.2022 insieme ad altri amici, e HT Fall Tale, è un'ulteriore prova della Persona_2 permanenza dello stesso in Italia. Ciò è riportato anche nel registro di classe ove è Part segnata l'assenza del sig. in data 2.5.2022, giorno del suo rientro da Genova.
1.2. Il Giudice, con decreto del 27.7.2023 ha fissato udienza di comparizione.
1.3. Il , Questura di Torino, si costituiva in giudizio regolarmente in data Controparte_1
4.7.2025, contestando le difese avversarie esponendo:
- che l'accertamento della presenza a scuola del ricorrente per confermare la sua presenza in Italia non sarebbe stato dirimente poiché non avrebbe provato con chi convivesse lo stesso;
- che nel primo accertamento il fratello abbia indicato erroneamente la presenza del ricorrente in Spagna appare un elemento da considerarsi indice della mancata convivenza dei due fratelli;
- che il permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 19 T.U.I. costituisce un mero divieto di espulsione a condizione, immutata attraverso gli anni, che sussista la convivenza con il cittadino italiano;
- che, pertanto, non è richiesta nessun'altra valutazione all'Amministrazione e che l'onere di dimostrazione, a carico del cittadino straniero, non è stato assolto dal ricorrente, né è ammissibile una inversione dell'onere della prova;
- che già nel 2023 è stato accertato che il ricorrente non risultava più abitare con il fratello.
Invero, dalla sentenza di condanna a suo carico, emessa il 28.3.2024 dal Tribunale di
Torino, emerge che in quell'anno abitava altrove (cfr. doc. 4).
- che il richiedente veniva nuovamente arrestato l'11.7.2023 sempre per la violazione della normativa sugli stupefacenti e ricettazione (cfr. doc. 5);
- che durante gli anni non ha consolidato l'aspetto reddituale che conferma il mancato radicamento sotto tutti i punti di vista (cfr. doc. 6); Part
- che il sig. , pur avendo avuto la possibilità di regolarizzarsi a pieno titolo in Italia grazie alla presenza del fratello diventato cittadino italiano, non solo se ne è allontanato, ma ha anche commesso condotte illecite.
3 La parte resistente chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1.4. All'udienza di comparizione, che veniva rinviata al fine di consentire alle parti il deposito di ulteriore documentazione e l'escussione come testimone del fratello del ricorrente,
[...]
, si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente. Non si procedeva invece Per_1 all'audizione del testimone mancando la prova della sua tempestiva citazione ad Persona_1 opera della parte ricorrente, che veniva conseguentemente dichiarata decaduta dalla prova ex art. 208 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite;
all'esito, tratteneva la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
2.1. Quanto alla domanda principale, il Questore di Torino, con l'impugnato provvedimento dell'8.6.2023, fondatamente osservava che non era stata accertata l'effettiva convivenza del sig. con il fratello , cittadino italiano, condizione imprescindibile per Pt_1 Persona_1
l'applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U.I. che non consente, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge di nazionalità italiana”.
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 7427 del 18/03/2020, rv. 657489, e Cass. n. 227 del 25/11/2022), infatti, “la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 286 del 1998”.
Rilevato che proprio la citata giurisprudenza di legittimità evidenzia come la relazione tra fratelli maggiorenni non si debba caratterizzare per una comunanza di intenti o per l'esistenza di un progetto di vita comune, per fondare il diritto alla coesione familiare, a differenza del rapporto di coniugio, appare evidente che allora la convivenza, che deve supportare il riconoscimento del diritto al titolo abilitante al soggiorno, deve essere caratterizzata da una effettiva condivisione quotidiana dell'abitazione, non potendosi limitare alla compresenza sporadica nei medesimi spazi e nella suddivisione delle spese, che permetterebbe facili aggiramenti della normativa di settore.
4 Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, non è emersa la prova dell'effettiva convivenza tra i due fratelli. Gli esiti negativi degli accertamenti effettuati, infatti, non sono idonei a dimostrare che il sig. viva stabilmente con il proprio fratello, il quale in primo luogo affermava Parte_1 che il fratello fosse in Spagna e in secondo luogo dichiarava che non viveva più con lui non sapendo dove si trovasse.
Inoltre, all'udienza del 6.10.2025 il sig. , fratello del richiedente, non si è come detto Persona_1 presentato per rendere testimonianza. Sul punto il sig. spiegava che il fratello Parte_1 sarebbe partito il giorno seguente per il Brasile, non sapendo per quanto tempo vi sarebbe rimasto né per quale ragione lavorativa specifica. A fronte di tale impedimento nel rendere la propria testimonianza non è stata prodotta alcuna documentazione atta a provare l'imminente viaggio del fratello.
A fronte delle plurime assenze riscontrate dalla PA presso il domicilio del fratello, delle dichiarazioni rese agli operanti dal fratello, e delle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente in altri procedimenti in ordine alla sua residenza (ci si riferisce, in particolare, agli atti del procedimento penali relativo ad un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto presso l'abitazione del ricorrente in via Tesso n. 22; cfr. doc. 4 resistente), si ritiene dunque che manchi la prova della convivenza tra i due fratelli, requisito imprescindibile per la sussistenza del permesso in oggetto.
In conclusione, dunque, la domanda principale deve essere rigettata per tutte le ragioni sopra esposte.
2.2. In via subordinata, il ricorrente chiede che sia disposta la conversione del permesso di soggiorno attualmente in suo possesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sul punto, il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, CP_1 rilevando che la causa sarebbe di competenza del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata, e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 6 c. 10 d.lgs. 286/1998, contro i provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro “è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.
E' pertanto testualmente previsto dal legislatore che, per le controversie riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, difetti la giurisdizione del Tribunale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale norma trova fondamento nella circostanza che sia il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro sia il rinnovo sia la sua revoca sono atti amministrativi, espressione di un “potere dell'amministrazione” a fronte del quale la posizione
5 soggettiva vantata dal privato è di interesse legittimo;
e, come tale, devoluta al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost.
Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, fondandosi la decisione anche sulle risultanze dell'istruttoria orale, che ha dato atto delle frequenti e significative modificazioni della situazione abitativa e sociale della ricorrente e del suo nucleo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- rigetta la domanda proposta in via principale;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo con riferimento alla domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fissando termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo davanti al TAR competente per territorio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 9.10.2025
Il Giudice
RI AL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. R.G. 13488 / 2023 promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato dall'avv. Martina Fazzone Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
AR AZ ha così concluso:
“in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia ad ogni effetto del provvedimento impugnato, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa, e dell'espulsione amministrativa;
in via principale, annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno datato 08/06/2023 emesso dal Questore della Provincia di Torino per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre il rilascio del visto e/o del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa;
in via subordinata, disporre la conversione del permesso di soggiorno attualmente in possesso del ricorrente in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sussistendo i presupposti legittimanti, ordinando all'Autorità Amministrativa competente il relativo rilascio …
1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M n. 55/2014.”
ha così concluso: Controparte_1
“Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente richiedeva, in data 7.12.2021, alla Questura di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto asseritamente convivente con il fratello , Persona_1 cittadino italiano, nato in [...] il [...] e residente in [...].
Al fine di accertare la convivenza, requisito previsto come presupposto per il rilascio del permesso richiesto, la Polizia Municipale di Torino e la Questura di Torino procedevano ad effettuare gli accessi di rito: a fronte delle verifiche, effettuate dalla prima in data 27.4.2022 e
9.5.2022 e dalla seconda in data 22.11.2022, emergeva che il sig. non risultava Parte_1 convivere con il fratello preso l'abitazione di via Fossata, n. 17. Conseguentemente, veniva emesso un provvedimento di rigetto in data 8.6.2023, notificato in data 15.6.2023.
Avverso tale provvedimento, in data 14.7.2023 il richiedente proponeva ricorso al Tribunale di
Torino, affermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e giustificando come segue l'assenza dall'abitazione del fratello durante i controlli:
- gli agenti accertatori si sarebbero recati presso il domicilio di via Fossata n. 17 solamente in due occasioni, ossia in data 27.4.2022 alle ore 17:20 e in data 9.5.2022 alle ore 20:00, momenti in cui in casa era presente il fratello del ricorrente che affermava che si trovava in Spagna;
- tali due accertamenti sarebbero bastati per dedurre che quanto riferito dal fratello corrispondesse a verità e per emanare il conseguente provvedimento di rigetto;
- non è stata effettuata alcuna attività di istruttoria;
- sarebbe stato sufficiente contattare la scuola frequentata dal ricorrente per accertare che il richiedente viveva in via Fossata n. 17 e che non si trovava in Spagna;
Part
- dal registro della classe frequentata dal ricorrente si può rilevare che il signor il giorno 27.4.2022 non era a scuola ma lo era il giorno precedente e quello successivo e che il giorno 9.5.2022 era presente (così come i successivi giorni) non essendosi, di conseguenza, allontanato dalla propria residenza né dall'Italia;
- il ricorrente verosimilmente non avrebbe potuto trovarsi a Torino il 26.4.2022, seguire dalle ore 8:45 due ore di lezione, successivamente recarsi in Spagna ove sarebbe rimasto
2 solamente fino al 27.4.2022 e tornare il 28.4.2022 a Torino per fare ingresso a scuola alle ore 9:00;
- sarebbe, altresì, inverosimile che il ricorrente fosse presente a scuola per tre ore consecutive in data 9.5.2022 per poi recarsi in Spagna e tornare a Torino il 10.5.2022 per seguire le lezioni a scuola;
Part
- la permanenza del sig. a Genova presso un amico dal 29.4.2022 al 2.5.2022 insieme ad altri amici, e HT Fall Tale, è un'ulteriore prova della Persona_2 permanenza dello stesso in Italia. Ciò è riportato anche nel registro di classe ove è Part segnata l'assenza del sig. in data 2.5.2022, giorno del suo rientro da Genova.
1.2. Il Giudice, con decreto del 27.7.2023 ha fissato udienza di comparizione.
1.3. Il , Questura di Torino, si costituiva in giudizio regolarmente in data Controparte_1
4.7.2025, contestando le difese avversarie esponendo:
- che l'accertamento della presenza a scuola del ricorrente per confermare la sua presenza in Italia non sarebbe stato dirimente poiché non avrebbe provato con chi convivesse lo stesso;
- che nel primo accertamento il fratello abbia indicato erroneamente la presenza del ricorrente in Spagna appare un elemento da considerarsi indice della mancata convivenza dei due fratelli;
- che il permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 19 T.U.I. costituisce un mero divieto di espulsione a condizione, immutata attraverso gli anni, che sussista la convivenza con il cittadino italiano;
- che, pertanto, non è richiesta nessun'altra valutazione all'Amministrazione e che l'onere di dimostrazione, a carico del cittadino straniero, non è stato assolto dal ricorrente, né è ammissibile una inversione dell'onere della prova;
- che già nel 2023 è stato accertato che il ricorrente non risultava più abitare con il fratello.
Invero, dalla sentenza di condanna a suo carico, emessa il 28.3.2024 dal Tribunale di
Torino, emerge che in quell'anno abitava altrove (cfr. doc. 4).
- che il richiedente veniva nuovamente arrestato l'11.7.2023 sempre per la violazione della normativa sugli stupefacenti e ricettazione (cfr. doc. 5);
- che durante gli anni non ha consolidato l'aspetto reddituale che conferma il mancato radicamento sotto tutti i punti di vista (cfr. doc. 6); Part
- che il sig. , pur avendo avuto la possibilità di regolarizzarsi a pieno titolo in Italia grazie alla presenza del fratello diventato cittadino italiano, non solo se ne è allontanato, ma ha anche commesso condotte illecite.
3 La parte resistente chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1.4. All'udienza di comparizione, che veniva rinviata al fine di consentire alle parti il deposito di ulteriore documentazione e l'escussione come testimone del fratello del ricorrente,
[...]
, si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente. Non si procedeva invece Per_1 all'audizione del testimone mancando la prova della sua tempestiva citazione ad Persona_1 opera della parte ricorrente, che veniva conseguentemente dichiarata decaduta dalla prova ex art. 208 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite;
all'esito, tratteneva la causa in decisione.
2. Il ricorso è infondato, e deve essere respinto.
2.1. Quanto alla domanda principale, il Questore di Torino, con l'impugnato provvedimento dell'8.6.2023, fondatamente osservava che non era stata accertata l'effettiva convivenza del sig. con il fratello , cittadino italiano, condizione imprescindibile per Pt_1 Persona_1
l'applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U.I. che non consente, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge di nazionalità italiana”.
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 7427 del 18/03/2020, rv. 657489, e Cass. n. 227 del 25/11/2022), infatti, “la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 286 del 1998”.
Rilevato che proprio la citata giurisprudenza di legittimità evidenzia come la relazione tra fratelli maggiorenni non si debba caratterizzare per una comunanza di intenti o per l'esistenza di un progetto di vita comune, per fondare il diritto alla coesione familiare, a differenza del rapporto di coniugio, appare evidente che allora la convivenza, che deve supportare il riconoscimento del diritto al titolo abilitante al soggiorno, deve essere caratterizzata da una effettiva condivisione quotidiana dell'abitazione, non potendosi limitare alla compresenza sporadica nei medesimi spazi e nella suddivisione delle spese, che permetterebbe facili aggiramenti della normativa di settore.
4 Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, non è emersa la prova dell'effettiva convivenza tra i due fratelli. Gli esiti negativi degli accertamenti effettuati, infatti, non sono idonei a dimostrare che il sig. viva stabilmente con il proprio fratello, il quale in primo luogo affermava Parte_1 che il fratello fosse in Spagna e in secondo luogo dichiarava che non viveva più con lui non sapendo dove si trovasse.
Inoltre, all'udienza del 6.10.2025 il sig. , fratello del richiedente, non si è come detto Persona_1 presentato per rendere testimonianza. Sul punto il sig. spiegava che il fratello Parte_1 sarebbe partito il giorno seguente per il Brasile, non sapendo per quanto tempo vi sarebbe rimasto né per quale ragione lavorativa specifica. A fronte di tale impedimento nel rendere la propria testimonianza non è stata prodotta alcuna documentazione atta a provare l'imminente viaggio del fratello.
A fronte delle plurime assenze riscontrate dalla PA presso il domicilio del fratello, delle dichiarazioni rese agli operanti dal fratello, e delle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente in altri procedimenti in ordine alla sua residenza (ci si riferisce, in particolare, agli atti del procedimento penali relativo ad un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto presso l'abitazione del ricorrente in via Tesso n. 22; cfr. doc. 4 resistente), si ritiene dunque che manchi la prova della convivenza tra i due fratelli, requisito imprescindibile per la sussistenza del permesso in oggetto.
In conclusione, dunque, la domanda principale deve essere rigettata per tutte le ragioni sopra esposte.
2.2. In via subordinata, il ricorrente chiede che sia disposta la conversione del permesso di soggiorno attualmente in suo possesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sul punto, il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, CP_1 rilevando che la causa sarebbe di competenza del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata, e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 6 c. 10 d.lgs. 286/1998, contro i provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro “è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.
E' pertanto testualmente previsto dal legislatore che, per le controversie riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, difetti la giurisdizione del Tribunale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale norma trova fondamento nella circostanza che sia il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro sia il rinnovo sia la sua revoca sono atti amministrativi, espressione di un “potere dell'amministrazione” a fronte del quale la posizione
5 soggettiva vantata dal privato è di interesse legittimo;
e, come tale, devoluta al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost.
Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, fondandosi la decisione anche sulle risultanze dell'istruttoria orale, che ha dato atto delle frequenti e significative modificazioni della situazione abitativa e sociale della ricorrente e del suo nucleo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- rigetta la domanda proposta in via principale;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo con riferimento alla domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fissando termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo davanti al TAR competente per territorio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 9.10.2025
Il Giudice
RI AL
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