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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37905 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD BB nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37905 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale formulate da AS DD, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti, con riferimento alla pena in esecuzione di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, con fine pena fissato alla data del 22 marzo 2026. Per quanto qui d'interesse, a ragione della decisione di rigetto inerente all'affidamento in prova, ha posto l'assenza di elementi sulla base dei quali superare la diagnosi di pericolosità derivante dal reato commesso, a tal fine valorizzando le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, che ancora non avevano fornito elementi confermativi di una evoluzione della personalità del detenuto verso modelli di vita socialmente accettabili, nè il completamento di un approfondito processo di revisione critica del passato deviante e la volontà di una reale risocializzazione. Si è, inoltre, osservato che «non è segnalato l'avvenuto compimento di significativi progressi trattamentali, né risultano sufficientemente approfondite dal detenuto le cause della devianza (...) come si desume dall'avvenuta formulazione di un programma di trattamento intramurario». È, in particolare, valorizzato l'atteggiamento di chiusura del condannato rispetto alla responsabilità per il fatto commesso;
posizione che, secondo il Tribunale, «impedisce di approfondire i meccanismi psicologici sottesi alla commissione del reato e quindi l'eventuale superamento degli stessi, prodromico alla formulazione di un giudizio di affidabilità esterna». 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione DD, tramite il difensore di fiducia, avv. Luca Ciaglia, che, con un unico e articolato motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto dirimente e preponderante, nella decisione di rigetto, la gravità del reato commesso e la mancata ammissione di responsabilità. Avrebbe, invece, sottostinnato plurimi elementi positivi, emergenti dagli atti (quali la titolarità del permesso di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa in epoca antecedente alla restrizione in carcere, l'assenza di ulteriori condanne e di collegamenti con la criminalità organizzata) e dalla relazione di sintesi dell'kpuipe (di cui il ricorso riporta alcuni stralci) che ha descritto il condannato come disponibile al confronto durante i colloqui, pacato, riflessivo e 2 51"( la cui condotta carceraria era stata corretta, nonché priva di infrazioni con esiti di natura disciplinare. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 26 giugno 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). A proposito della peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati 3 5(\ l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. 2. Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione e, lungi dal negare il beneficio sulla sola scorta della gravità del reato commesso e della mancata ammissione degli addebiti, come lamentato dal ricorrente, ha affermato - con motivazione sintetica, ma adeguata - che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l'accesso alla misura alternativa in adesione ai risultati dell'osservazione personologica dell'equipe che, difatti,- evidenziato che il detenuto aveva fatto ingresso in Istituto il 2 dicembre 2023 e che l'osservazione si era protratta per un tempo relativamente breve (meno di quattro nnesi) - aveva ritenuto necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria stessa, al fine di acquisire ulteriori elementi sulla personalità del soggetto e di verificare la possibilità di avviare un'analisi critica in merito ai reati in espiazione (allo stato sminuiti nella loro gravità), formulando quale ipotesi trattamentale, l'inserimento del detenuto in attività all'interno dell'Istituto, sulla base dei suoi interessi e competenze. 4 Tale motivazione - con la quale il ricorso omette di confrontarsi, limitandosi a riportare solo gli stralci della relazione dell'equipe nelle parti favorevoli al detenuto e a svolgere una critica a-specifica alla motivazione del Giudice specializzato - è, invece, perfettamente in linea la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò che risulta tanto più opportuno in un caso, come quello oggetto di scrutinio, in cui l'osservazione personologica è stata condotta per un periodo di tempo breve e che, come si legge nella relazione dell'equipe, era «ancora in corso » al momento della redazione, il 20 marzo 2024. vt4 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente, condannato - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37905 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale formulate da AS DD, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti, con riferimento alla pena in esecuzione di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, con fine pena fissato alla data del 22 marzo 2026. Per quanto qui d'interesse, a ragione della decisione di rigetto inerente all'affidamento in prova, ha posto l'assenza di elementi sulla base dei quali superare la diagnosi di pericolosità derivante dal reato commesso, a tal fine valorizzando le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, che ancora non avevano fornito elementi confermativi di una evoluzione della personalità del detenuto verso modelli di vita socialmente accettabili, nè il completamento di un approfondito processo di revisione critica del passato deviante e la volontà di una reale risocializzazione. Si è, inoltre, osservato che «non è segnalato l'avvenuto compimento di significativi progressi trattamentali, né risultano sufficientemente approfondite dal detenuto le cause della devianza (...) come si desume dall'avvenuta formulazione di un programma di trattamento intramurario». È, in particolare, valorizzato l'atteggiamento di chiusura del condannato rispetto alla responsabilità per il fatto commesso;
posizione che, secondo il Tribunale, «impedisce di approfondire i meccanismi psicologici sottesi alla commissione del reato e quindi l'eventuale superamento degli stessi, prodromico alla formulazione di un giudizio di affidabilità esterna». 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione DD, tramite il difensore di fiducia, avv. Luca Ciaglia, che, con un unico e articolato motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto dirimente e preponderante, nella decisione di rigetto, la gravità del reato commesso e la mancata ammissione di responsabilità. Avrebbe, invece, sottostinnato plurimi elementi positivi, emergenti dagli atti (quali la titolarità del permesso di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa in epoca antecedente alla restrizione in carcere, l'assenza di ulteriori condanne e di collegamenti con la criminalità organizzata) e dalla relazione di sintesi dell'kpuipe (di cui il ricorso riporta alcuni stralci) che ha descritto il condannato come disponibile al confronto durante i colloqui, pacato, riflessivo e 2 51"( la cui condotta carceraria era stata corretta, nonché priva di infrazioni con esiti di natura disciplinare. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 26 giugno 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). A proposito della peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati 3 5(\ l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. 2. Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione e, lungi dal negare il beneficio sulla sola scorta della gravità del reato commesso e della mancata ammissione degli addebiti, come lamentato dal ricorrente, ha affermato - con motivazione sintetica, ma adeguata - che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l'accesso alla misura alternativa in adesione ai risultati dell'osservazione personologica dell'equipe che, difatti,- evidenziato che il detenuto aveva fatto ingresso in Istituto il 2 dicembre 2023 e che l'osservazione si era protratta per un tempo relativamente breve (meno di quattro nnesi) - aveva ritenuto necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria stessa, al fine di acquisire ulteriori elementi sulla personalità del soggetto e di verificare la possibilità di avviare un'analisi critica in merito ai reati in espiazione (allo stato sminuiti nella loro gravità), formulando quale ipotesi trattamentale, l'inserimento del detenuto in attività all'interno dell'Istituto, sulla base dei suoi interessi e competenze. 4 Tale motivazione - con la quale il ricorso omette di confrontarsi, limitandosi a riportare solo gli stralci della relazione dell'equipe nelle parti favorevoli al detenuto e a svolgere una critica a-specifica alla motivazione del Giudice specializzato - è, invece, perfettamente in linea la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò che risulta tanto più opportuno in un caso, come quello oggetto di scrutinio, in cui l'osservazione personologica è stata condotta per un periodo di tempo breve e che, come si legge nella relazione dell'equipe, era «ancora in corso » al momento della redazione, il 20 marzo 2024. vt4 3. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente, condannato - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente